«Anche non contemporanea»: le tre parole che decidono se il cantiere fibra ha un coordinatore
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Tre imprese lavorano sulla stessa dorsale fra due comuni, e non si incrociano mai. A marzo la prima scava la trincea e posa il cavidotto. Ad aprile, richiusa la buca, arriva la seconda: soffia il microtubo, tira il cavo. A maggio la terza apre le muffole, giunta, collauda. Nessuna delle tre ha mai visto le altre in cantiere. Il capitolato, scritto a gennaio, dà per scontato che senza sovrapposizione fisica non serva un piano di sicurezza e coordinamento: un’impresa alla volta, scrive il project manager, non fa scattare il Titolo IV. Chi lo ha scritto non ha letto tre parole dell’articolo 90: anche non contemporanea.
Non serve la ruspa e l’operaio nello stesso giorno
Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 disciplina i «cantieri temporanei o mobili» — definiti dall’art. 89, comma 1, lettera a), come qualunque luogo dove si eseguono lavori edili o di ingegneria civile elencati nell’allegato X. Una trincea per fibra ottica, quasi sempre, ci rientra: lo abbiamo già scritto a proposito degli scavi e delle armature e del confine con gli ambienti confinati, salvo l’esclusione, già vista, per gli impianti senza opere edili. Qui la domanda è un’altra: una volta dentro il Titolo IV, quando scatta l’obbligo del coordinatore?
La risposta sta nell’art. 90, comma 3: «Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente […] designa il coordinatore per la progettazione». Il comma 4 ripete la stessa condizione per l’altra figura: «Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori […] designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori […]». Nessuna soglia di importo, nessun numero minimo di uomini-giorno: basta che due imprese esecutrici si susseguano sulla stessa opera, anche a distanza di settimane, perché l’obbligo esista. Scavo, poi tiro cavo, poi giunzione: è esattamente il caso previsto dalla norma, parola per parola.
Il numero che qui non conta
Il decreto usa la soglia di duecento uomini-giorno due volte, per due obblighi diversi. L’art. 90, comma 9, lettera a), la usa per semplificare come si verifica l’idoneità delle imprese: sotto quella soglia, e senza i rischi particolari dell’allegato XI, basta il documento unico di regolarità contributiva. L’art. 99, comma 1, lettera c), la usa per un obbligo diverso — la notifica preliminare — ma solo quando in cantiere lavora un’unica impresa: «cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno». Se le imprese sono più d’una, anche non contemporanee, la notifica è dovuta comunque, senza guardare i giorni-uomo: lo stesso art. 99, lettera a), la lega direttamente ai «cantieri di cui all’articolo 90, comma 3» — gli stessi che già impongono il coordinatore.
Che cosa il capitolato deve poter mostrare
Tre documenti, non uno. Primo, la nomina: l’art. 90, comma 7, impone che il committente «comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori», e aggiunge che «tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere» — non basta un incarico interno, va comunicato per iscritto a ogni impresa che si alternerà sul sito. Secondo, il piano: l’art. 100, comma 2, stabilisce che «il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto» — non un allegato facoltativo, ma una clausola che vincola ogni impresa firmataria. Terzo, la notifica preliminare dell’art. 99, con copia (comma 2) «affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente».
Il POS non sostituisce il PSC, e viceversa
Ogni impresa esecutrice, PSC o non PSC, resta comunque obbligata al proprio piano operativo di sicurezza: l’art. 96, comma 1, si rivolge ai datori di lavoro «anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti», e alla lettera g) impone che «redigono il piano operativo di sicurezza» di cui all’art. 89. Il POS non è un’alternativa al PSC riservata ai cantieri piccoli: è un documento sempre dovuto, e quando il PSC c’è, i due si devono incastrare. L’art. 101, comma 3, fissa la sequenza: ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio POS all’impresa affidataria, «la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche», da completare «non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione». Per la squadra che arriva a maggio, questo significa che il suo POS va verificato e trasmesso prima di toccare terra, non durante.
Dove finisce il PSC e comincia il DUVRI
Quando il lavoro non è un cantiere edile ma un intervento dentro un impianto altrui — un armadio in una centrale, una sala in un data center, un locale tecnico di cui il gestore ha la disponibilità — cambia il regime. L’art. 26, comma 1, si applica al datore di lavoro che affida lavori, servizi o forniture «all’interno della propria azienda […] sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto […]»: è il terreno del DUVRI, non del PSC, con il documento di valutazione dei rischi da interferenza, salvo le esenzioni del comma 3-bis per forniture, servizi intellettuali o interventi sotto i cinque uomini-giorno. Il decreto li collega: l’art. 96, comma 2, dice che l’accettazione del PSC da parte di ciascun datore di lavoro, «nonché la redazione del piano operativo di sicurezza», costituiscono — sempre limitatamente al singolo cantiere — adempimento anche degli obblighi di cooperazione dell’art. 26, comma 1 lettera b), e dei commi 2, 3 e 5, che la norma richiama per nome. Dove il PSC funziona, il DUVRI di quel cantiere non si scrive una seconda volta: lo assorbe. Dove il cantiere non c’è — solo un tecnico che entra a sostituire un apparato in una sala già costruita — resta l’art. 26 da solo.
La leva che tiene insieme permesso e sicurezza
Un’ultima clausola lega il capitolato ai permessi comunali di scavo, tema che abbiamo già trattato a proposito dei quattro mesi di silenzio-assenso. L’art. 90, comma 10, stabilisce che «in assenza del piano di sicurezza e di coordinamento […], quando previsti, oppure in assenza di notifica […], quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo». Il titolo che autorizza lo scavo su suolo pubblico smette di valere se manca uno di questi tre documenti: non è solo una sanzione sul cantiere, è la sospensione del permesso stesso.
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Quello che non abbiamo verificato
Non abbiamo letto il testo degli allegati X, XI, XII e XV — rispettivamente elenco dei lavori edili, rischi particolari, contenuti della notifica preliminare, contenuti minimi di PSC e POS — richiamati dagli articoli citati. Non ripetiamo qui il confine, già trattato altrove, fra manutenzione senza opere murarie e lavori che fanno rientrare un intervento in fibra nel Titolo IV: resta una valutazione caso per caso sull’allegato X. Non abbiamo verificato l’apparato sanzionatorio collegato alla mancata nomina del coordinatore, né le soglie esatte delle esenzioni dell’art. 26, comma 3-bis.
Il punto
Adempiere, qui, vuol dire nominare i coordinatori quando la sequenza delle imprese lo richiede, anche a distanza di settimane, e tenere PSC, POS e notifica preliminare coerenti fra loro nei tempi previsti dalla norma — obblighi del committente e delle imprese, non nostri da sostituire. Decidere vuol dire scrivere nel capitolato, prima della gara, che ogni impresa in sequenza riceva per iscritto il nome del coordinatore, copia del PSC e la verifica di congruenza del proprio POS, anche se non incontrerà mai le altre squadre. Nomine, piani, notifiche e verifiche di congruenza, per una rete che accumula cantieri nel tempo, entrano con CSIDIA, l’altra società del gruppo, nella stessa mappa: quali tratte hanno la documentazione completa prima che arrivi la prossima impresa, e quali no. Nel perimetro del cliente, on-premise oppure cloud dedicato con data center in Italia, sempre con squadre nostre, senza subappalto.
Il vostro prossimo cantiere fibra prevede più imprese in sequenza, anche a distanza di mesi? Parlatene con un tecnico: il sopralluogo è senza costi, e la nomina del coordinatore si scrive prima di affidare i lavori, non quando la seconda impresa è già in cantiere.
Fonti
- Normattiva — d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione)
- Normattiva — d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 89 (Definizioni)
- Normattiva — d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori)
- Normattiva — d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti)
- Normattiva — d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 99 (Notifica preliminare)
- Normattiva — d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento)
- Normattiva — d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 101 (Obblighi di trasmissione)