Pozzi, scavi e cunicoli: le clausole che il capitolato deve scrivere prima di chiudere la trincea
7 min di lettura
Il pozzetto lungo la dorsale, fra due comuni dell’Emilia, supera i tre metri di profondità: sotto la fognatura vecchia di trent’anni, il progetto colloca la nuova cameretta in fibra. La squadra scava, arma le pareti, tira il cavo, richiude, ripristina l’asfalto. Tre settimane dopo il direttore lavori chiede la prova che l’armatura fosse applicata mano a mano che lo scavo scendeva — non solo nell’ultimo metro, prima di richiudere. Nessuno può più riaprire quella trincea per controllare. La prova, se esiste, non è nel terreno: è nei documenti, e nessuno l’ha chiesta per iscritto prima che il cantiere partisse.
Sezione III, non un titolo generico
Le regole non stanno in un unico articolo da citare a memoria. Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dedica il Titolo IV ai «cantieri temporanei o mobili»; il Capo II — «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota» — si divide in otto sezioni, e la Sezione III, articoli 118-121, si intitola «Scavi e fondazioni». È distinta da quella sugli ambienti confinati che abbiamo già trattato: lì la domanda era chi può entrare in una cameretta già chiusa; qui è come va scavata, armata e richiusa la trincea che ci porta, prima ancora che qualcuno vi entri.
Art. 119: l’armatura si mette «man mano», non a lavoro fatto
L’articolo che pesa di più in un capitolato di posa è il 119, «Pozzi, scavi e cunicoli». Il comma 1 non lascia margini sul quando: «Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.» Non a fine giornata, non prima di richiudere: durante, scavo dopo scavo. Il comma 2 fissa una misura concreta: «Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.»
Il comma 6 alza la soglia per i pozzi di fondazione: oltre i 3 metri di profondità «deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all’asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna». Il comma 7 riguarda chi resta fuori, non solo chi scava: «Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all’esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.» Un comma 7-bis, inserito dopo il testo originario del 2008, aggiunge un obbligo: «Il sollevamento di materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente al punto 3.4. dell’Allegato XVIII»: rimando che non abbiamo seguito, perché non abbiamo letto quell’allegato.
Art. 118: la parete, il ciglio, il raggio dell’escavatore
L’articolo 118, «Splateamento e sbancamento», guarda alla parete dello scavo prima che diventi una trincea stretta: «le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti», e oltre m 1,50 di altezza «è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base». Il comma 3 riguarda chi lavora vicino al mezzo meccanico — il caso comune quando la trincea per la fibra corre affiancata a uno scavo più largo per altri sottoservizi: «deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell’escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.»
Il ciglio della trincea, e i pozzi con il gas
L’articolo 120 chiude un varco frequente: «È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.» Il materiale scavato ammucchiato a bordo trincea, in attesa del camion, è quasi la norma nei cantieri di posa — proprio ciò che l’articolo vieta senza puntellatura.
L’articolo 121 riguarda i pozzi e i cunicoli più profondi, dove la fibra incrocia camerette e collettori esistenti: «Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi […]» Dove il rischio è accertato, i lavoratori devono «essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all’esterno dal personale addetto alla sorveglianza» — la stessa assistenza esterna già vista nell’art. 119, qui per il rischio chimico invece del crollo.
Una soglia che la tecnica di scavo può evitare
La soglia di m 1,50 che fa scattare l’armatura non è indifferente alla tecnica scelta. Il decreto su microtrincea e minitrincea fissa per lo scavo a ridotto impatto una profondità massima di 50 cm, cioè sotto quella soglia. È un accostamento nostro, non scritto in nessuna delle due norme: chi sceglie la microtrincea resta, per quel tratto, fuori dal perimetro degli artt. 118-119; chi scava un pozzetto o una cameretta tradizionale, quasi sempre oltre m 1,50 o m 3, ci rientra.
Il dato che nessun sistema contiene per intero
Che l’armatura fosse applicata mano a mano, non solo nell’ultimo tratto prima di richiudere, non lo dice il capitolato firmato in gara: quello fissa l’obbligo, non la prova che sia stato rispettato. La prova, se esiste, sta divisa in cinque o sei posti. Il piano di sicurezza e coordinamento — o il piano operativo di sicurezza dell’impresa, dove non è previsto un coordinatore — descrive come dovrebbe procedere lo scavo, non come è proceduto quel giorno. Il registro di cantiere, quando esiste, riporta le fasi lavorate ma raramente la profondità raggiunta ora per ora. Le fotografie del capocantiere — spesso sul suo telefono, non su un archivio condiviso — sono l’unica prova visiva che l’armatura fosse in posa mentre lo scavo scendeva. La scheda delle armature a noleggio resta presso il fornitore; la formazione dei lavoratori, nel fascicolo del datore di lavoro; e l’as-built registra dove sta il pozzetto, non come è stato scavato per arrivarci.
Ripristinato l’asfalto, il terreno smette di essere una prova: l’inclinazione della parete, l’armatura posata strato per strato, il deposito tenuto lontano dal ciglio non sono più verificabili da nessuno. Resta solo quello che qualcuno ha scritto o fotografato mentre accadeva. Se non lo ha fatto, la trincea richiusa non dimostra né la conformità né la violazione: dimostra solo che oggi non si sa.
Vedi il servizio · Parlane con un tecnico
Quello che non abbiamo verificato
Questo non è un parere legale in materia di sicurezza sul lavoro. Non abbiamo letto il testo dell’Allegato XVIII, punto 3.4, richiamato dal comma 7-bis dell’art. 119, né sappiamo con quale atto e in quale data quel comma sia stato inserito: la pagina degli aggiornamenti all’articolo, sul portale, non ha risposto in modo utilizzabile. Non ripetiamo qui il confine — già affrontato altrove — fra manutenzione ordinaria e «lavori edili o di ingegneria civile» che fa scattare il Titolo IV: resta una valutazione caso per caso. Non abbiamo verificato l’apparato sanzionatorio. E il confronto fra la soglia di m 1,50 e la profondità della minitrincea è un accostamento nostro fra due norme lette separatamente: nessuna delle due cita l’altra.
I due assi, su questo tema
Le soglie degli artt. 118-121 — m 1,50, cm 30, m 3, l’assistenza esterna, il divieto di deposito senza puntellatura — diventano clausole scritte nel capitolato di scavo, con l’obbligo per l’impresa di documentare, non solo dichiarare, che l’armatura sia stata applicata durante l’avanzamento: foto datate e georeferenziate a ogni tratto, non solo a fine lavori. In accettazione si verifica che quella documentazione esista prima di autorizzare il ripristino del manto stradale — quando la trincea è ancora verificabile fisicamente, non dopo.
Piano di sicurezza, registro di cantiere, foto di scavo, schede delle armature e as-built diventano, con CSIDIA, l’altra società del gruppo, una mappa unica su cui un’AI segnala, cantiere per cantiere, quali tratte hanno la documentazione completa e quali no — prima che arrivi il camion dell’asfalto, non dopo. Nel perimetro del cliente: on-premise oppure cloud dedicato con data center in Italia, sempre con squadre nostre, senza subappalto.
Un tratto di scavo che deve superare 1,50 metri di profondità, o un pozzetto oltre i 3 metri? Parlatene con un tecnico: il sopralluogo è senza costi, e la clausola di documentazione fotografica in corso d’opera si scrive prima che il cantiere apra, non mentre lo si richiude.
Fonti
- Normattiva — d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 118 (Splateamento e sbancamento)
- Normattiva — d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 119 (Pozzi, scavi e cunicoli)
- Normattiva — d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 120 (Deposito di materiali in prossimità degli scavi)
- Normattiva — d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 121 (Presenza di gas negli scavi)