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Chi può entrare in una cameretta di rete? Il DPR 177/2011 sui requisiti dell’impresa

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Galleria interrata a volta in muratura, illuminata da punti luce lungo il percorso, fotografia in bianco e nero
Chi cammina qui dentro dev’essere chi il capitolato dice che può camminarci.

Se domattina un ispettore chiedesse chi è entrato nella cameretta al civico X il 12 marzo, con quale qualifica, quale formazione documentata e quale attrezzatura, in quanti archivi dovreste cercare? Per la gran parte delle reti interrate la risposta onesta è: più di uno.

Il perimetro: quando la qualifica è obbligatoria

Il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 — pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 novembre 2011, testo in vigore dal 23 novembre 2011 — disciplina, come recita l’art. 1, comma 1, «il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati». Il comma 2 ne fissa il perimetro: si applica «ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all’allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo».

L’art. 66 del d.lgs. 81/2008 (in vigore dal 15 maggio 2008) vieta di «consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri», senza aver prima accertato l’assenza di pericolo o risanato l’atmosfera con ventilazione. Una cameretta di telecomunicazioni interrata e chiusa rientra nel tipo di ambiente che l’art. 66 e l’art. 121 — quest’ultimo dedicato alla presenza di gas negli scavi — descrivono. Se sia anche «ambiente confinato» ai sensi dell’allegato IV, punto 3, lo stabilisce la valutazione dei rischi del datore di lavoro, caso per caso: non abbiamo letto il testo integrale dell’allegato in questa verifica.

Un punto che il capitolato deve chiarire subito: il Titolo IV del d.lgs. 81/2008, quello dei cantieri temporanei o mobili — coordinatore, piano di sicurezza, notifica preliminare — non si applica in automatico. L’art. 88, comma 2, lettera g-bis (in vigore dal 18 agosto 2015) esclude «i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X». Manutenzione senza opere murarie può restare fuori dal Titolo IV; scavo o opere edili ve la fanno rientrare — confine che non abbiamo tracciato, non avendo letto l’allegato X. Il DPR 177/2011 si applica comunque: è agganciato agli artt. 66 e 121, non al Titolo IV.

Il 30 per cento, e chi fa da preposto

L’art. 2 del DPR 177/2011 elenca otto requisiti che imprese e lavoratori autonomi devono possedere per essere «qualificati» in questo settore. Il più concreto, comma 1 lettera c, chiede la «presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati», assunto a tempo indeterminato o con altre tipologie contrattuali certificate. La norma aggiunge una condizione che il capitolato dovrebbe far valere per prima: «tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto». Non basta che l’impresa abbia tre anni di storia nel settore: chi dirige la squadra in cameretta deve averli lui, documentati.

Formazione verificata, non dichiarata

La lettera d) chiede «attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato», mirata ai fattori di rischio propri di queste attività e «oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento». Non un corso frequentato una volta: una formazione verificata e aggiornata. La lettera e) aggiunge «dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei» e l’addestramento al loro uso; la lettera g) il Documento unico di regolarità contributiva. Il comma 2 chiude un varco frequente: «non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati» ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del d.lgs. 276/2003. Chi subappalta senza quell’autorizzazione opera fuori norma — e vale anche per chi, subappaltando, ha smesso di sapere chi manda in cameretta.

Un giorno intero, prima di entrare

L’art. 3 disciplina cosa deve succedere prima dell’accesso. Comma 1: tutti i lavoratori, compreso il datore di lavoro se impiegato, devono essere informati dal committente «sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi» — informazione «realizzata in un tempo sufficiente […] e, comunque, non inferiore ad un giorno». Comma 2: il committente individua «un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze […] che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento» delle lavorazioni. Comma 4: «il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare» — nel settore, non solo su quel cantiere.

Perché qui la verifica non è un’autocertificazione

L’art. 26 del d.lgs. 81/2008, in vigore dall’11 ottobre 2024, impone in generale che il committente «verifica […] l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi»; fino al decreto attuativo previsto dall’art. 6, comma 8, lettera g), lo fa con «l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio» e un’autocertificazione. Per gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati quel decreto attuativo esiste già: è il DPR 177/2011. Qui la verifica non si accontenta dell’autocertificazione generica: la norma elenca cosa controllare — percentuale di personale, formazione con verifica di apprendimento, DPI, DURC — voce per voce, prima dell’affidamento.

Il dato che non esiste in un posto solo

Il contratto d’appalto e l’eventuale valutazione dei rischi da interferenze stanno in amministrazione. Gli attestati di formazione con verifica di apprendimento (art. 2, lettera d) restano presso l’impresa esecutrice, spesso mai richiesti. Il verbale dell’informazione pre-accesso di almeno un giorno (art. 3, comma 1) e il nominativo del rappresentante del committente che ha vigilato (art. 3, comma 2) finiscono, quando esistono, in un registro di cantiere cartaceo o in un file, non in un archivio consultabile. Che quel 30 per cento di personale esperto fosse davvero in squadra quel giorno — non solo nell’organico dichiarato in gara — non ha una casella in nessun sistema che abbiamo visto. La documentazione delle attrezzature e la loro tracciabilità sta presso il noleggiatore, con scadenze proprie. I permessi di accesso al sito stanno negli atti del comune o del gestore, mentre la posizione del manufatto resta nell’as-built, se aggiornato. Cinque, sei posti: nessuno dei quali, da solo, risponde alla domanda dell’inizio.

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Quello che non sappiamo

Questo non è un parere legale né un giudizio di conformità in materia di sicurezza sul lavoro. Non abbiamo letto il testo integrale dell’allegato IV, punto 3 (ambiente confinato), dell’allegato X (lavori edili o di ingegneria civile) né dell’allegato XVII (verifica dell’idoneità tecnico-professionale nel Titolo IV): dove li citiamo, è per rimando, non per contenuto verificato. Non affermiamo se un intervento di manutenzione comporti «lavori edili o di ingegneria civile» ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera g-bis: valutazione del datore di lavoro, caso per caso. Non abbiamo verificato l’apparato sanzionatorio, e non lo riportiamo. Chi scrive un capitolato su questa base deve far controllare il testo aggiornato a un consulente qualificato.

I due assi, su questo tema

Nel capitolato che prevede accesso a camerette o ambienti confinati vanno scritte le clausole che l’art. 2 e l’art. 3 del DPR 177/2011 già elencano — percentuale di personale esperto e nominativo del preposto, attestati con verifica di apprendimento, DPI e attrezzature con scadenze, DURC, autorizzazione scritta a ogni subappalto — da consegnare prima dell’affidamento, non a lavori iniziati. In accettazione si verifica che il verbale di informazione pre-accesso e il nominativo del rappresentante del committente esistano, riferiti a una data e a un intervento specifico.

Contratto d’appalto, attestati di formazione, verbali di intervento, registro degli accessi e as-built diventano, con CSIDIA, l’altra società del gruppo, una mappa unica su cui un’AI verifica, prima che la squadra entri, se per quella cameretta e quella data i documenti richiesti esistono e sono in corso di validità — e la squadra opera sapendo chi può fare cosa. Nel perimetro del cliente: on-premise su macchine autonome senza integrazione profonda, oppure cloud dedicato con data center in Italia, sempre con gestione condivisa.

Dal sopralluogo, senza costi, esce l’elenco pertinente — imprese qualificate ex DPR 177/2011, attestati di formazione, verbali di accesso, DURC — con, per ciascuna voce, che cosa risulta e dove sta scritto oggi. Comprese le caselle vuote: resta a voi anche se non proseguiamo insieme.

Fonti