Permessi fibra: se il Comune non risponde in quattro mesi, il titolo è rilasciato
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Se il Comune non decide, a un certo punto decide il silenzio. Il regolamento (UE) 2024/1309 — il regolamento sull’infrastruttura Gigabit — «si applica a decorrere dal 12 novembre 2025» (articolo 19, paragrafo 2), e il suo articolo 8, che si intitola letteralmente «Assenza di una decisione sulla domanda di permesso», stabilisce che se l’autorità competente non si pronuncia entro il termine dell’articolo 7 il permesso si considera comunque rilasciato. Non è più un’attesa indefinita: è un termine con una conseguenza scritta. Ma vale solo per chi sa esattamente quando quel termine è partito — e l’orologio parte dalla domanda completa, non dalla domanda.
Il termine parte dalla domanda completa
L’articolo 7, paragrafo 5, fissa la regola: «Le autorità competenti rilasciano o rifiutano i permessi, diverse dai diritti di passaggio, entro quattro mesi dalla data di ricevimento della domanda di permesso completa». La parola che conta è «completa», e il regolamento la protegge da un equivoco diffuso: l’autorità ha 20 giorni lavorativi per accertare se la domanda lo è, e per invitare il richiedente a integrarla, ma quell’accertamento non fa slittare nulla. Il testo è netto: «L’accertamento, da parte dell’autorità competente, della completezza della domanda di permesso non comporta alcuna sospensione o interruzione del periodo complessivo di quattro mesi» per l’esame della domanda, a decorrere dalla data in cui è divenuta completa. L’orologio parte una volta sola, dalla completezza, e da lì non si ferma. C’è anche un primo filtro, più a monte: entro 15 giorni lavorativi le autorità possono respingere le domande di chi non ha reso disponibili le informazioni minime attraverso lo sportello unico, come richiede l’articolo 6 (articolo 7, paragrafo 4).
Le proroghe esistono, ma sono strette
Il termine può essere prorogato, non liberamente. Il regolamento è netto: «Gli Stati membri stabiliscono e pubblicano con anticipo, attraverso uno sportello unico, i motivi per cui l’autorità competente può prorogare d’ufficio, in casi eccezionali e debitamente fondati» i termini (articolo 7, paragrafo 5), e ha un tetto: «Qualsiasi proroga è quanto più breve possibile e non supera i quattro mesi». La riga che smonta la scusa più comune è questa: «Non può essere richiesta una proroga al fine di ottenere le informazioni mancanti che l’autorità competente non ha richiesto al richiedente» nei 20 giorni previsti. Ogni rifiuto, poi, «è debitamente fondato secondo criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati» — non basta un diniego generico.
Il silenzio che diventa titolo
Qui arriva l’articolo 8: «In assenza di una decisione da parte dell’autorità competente entro il termine applicabile di cui all’articolo 7, paragrafo 5, il permesso si considera rilasciato alla scadenza di tale termine». Vale un distinguo facile da perdere: si applica «a condizione che la procedura di rilascio di permesso non riguardi i diritti di passaggio». I diritti di passaggio hanno un proprio termine di quattro mesi (articolo 7, paragrafo 6, «o entro il termine stabilito dal diritto nazionale, se più breve, salvo in caso di espropriazione»), ma restano fuori dal silenzio-assenso: per quelli il silenzio resta silenzio, non titolo. Per tutto il resto — i permessi in senso proprio — il silenzio del quarto mese produce l’effetto di un atto.
La conferma scritta, e chi può opporsi
Un permesso implicito che nessuno certifica non si porta in cantiere. Il regolamento lo sa, e aggiunge un diritto operativo: «L’operatore o qualsiasi parte interessata ha il diritto di ricevere dall’autorità competente, su richiesta, conferma scritta del fatto che, se del caso, il permesso è stato implicitamente rilasciato» (articolo 8, paragrafo 1). Senza quella conferma, la data che conta resta un calcolo fatto in ufficio, opponibile solo a chi lo ha fatto. Il regolamento bilancia il meccanismo dall’altro lato: «Gli Stati membri provvedono affinché ogni terzo interessato abbia il diritto di intervenire nella procedura amministrativa e di impugnare la decisione di rilascio del permesso» — il titolo maturato per silenzio si può ottenere, ma anche contestare.
La deroga che gli Stati possono scegliere
L’articolo 8, paragrafo 2, lascia agli Stati membri la facoltà di derogare al silenzio-assenso, ma solo se resta disponibile almeno un rimedio equivalente: il diritto dell’operatore «di chiedere il risarcimento dei danni, conformemente al diritto nazionale», oppure la possibilità di «deferire il caso a un organo giurisdizionale o a un’autorità di controllo». Se uno Stato sceglie questa strada, il paragrafo 3 impone comunque un passaggio concreto: alla scadenza l’autorità deve convocare il richiedente «entro due mesi dalla presentazione della richiesta» a una riunione, e poi fornire «un resoconto scritto della discussione […] in cui si indica […] la data in cui deve essere emessa una decisione». Se l’Italia abbia esercitato questa deroga non risulta verificato alla data di questo articolo. Abbiamo controllato le due leggi di delegazione europea più recenti — 2024 (legge 13 giugno 2025, n. 91) e il disegno di legge 2025 — estraendo ogni regolamento (UE) citato nei rispettivi dossier parlamentari: il 2024/1309 non compare in nessuno dei due elenchi. È un indizio, non una prova negativa definitiva: non lo presumiamo assente, lo segnaliamo come non riscontrato su fonte primaria.
Quando il permesso non serve proprio
L’articolo 9 esclude dalla procedura di rilascio permessi tre categorie di opere di genio civile: «lavori di riparazione e manutenzione di portata limitata, ad esempio in termini di valore, dimensioni, impatto e durata» (lettera a); «aggiornamenti tecnici limitati di opere o installazioni esistenti, con un impatto limitato» (lettera b); «opere di genio civile su piccola scala di portata limitata […] necessarie per l’installazione di VHCN» (lettera c). Ma l’esenzione non si applica da sola: «gli Stati membri individuano i tipi di opere di genio civile cui si applica il paragrafo 1», pubblicati attraverso lo sportello unico (articolo 9, paragrafo 2). Finché quell’elenco non è pubblicato, «portata limitata» resta un’espressione del regolamento, non una soglia operativa. Anche dove l’elenco esiste, le autorità restano libere di chiedere comunque il permesso per «infrastrutture fisiche […] protette per motivi di valore architettonico, storico, religioso o ambientale», o «ove necessario, per motivi di sicurezza pubblica, di difesa, di incolumità pubblica, ambientali o di sanità pubblica, o per proteggere la sicurezza delle infrastrutture critiche» (articolo 9, paragrafo 3). Non risulta verificata, alla data di questo articolo, un’individuazione italiana di queste categorie su fonte primaria: stessa cautela di prima, non lo deduciamo.
Di questo stesso regolamento abbiamo già scritto il diritto di accesso alle infrastrutture fisiche esistenti — il passo prima dello scavo — e l’obbligo di fibra negli edifici nuovi e lo sportello unico con il catasto delle reti. Qui il tema è il passo dopo: non se il cavidotto esiste o l’edificio è pronto, ma se — e quando — arriva il permesso per posare.
Nel cronoprogramma, la data che diventa una riga
La conseguenza operativa: ogni data di questo procedimento entra nel cronoprogramma come una voce a sé, con una scadenza calcolata — presentazione della domanda, 20 giorni lavorativi per la completezza, quattro mesi dalla completezza, eventuale proroga solo se il motivo era già pubblicato prima che la domanda partisse. In accettazione si verifica che i lavori realizzati siano quelli per cui il titolo si è formato, implicito o espresso che sia: un permesso maturato per silenzio autorizza esattamente ciò che la domanda descriveva. Le domande, le integrazioni richieste, i silenzi, le conferme scritte ottenute e i tracciati realmente posati confluiscono in una sola mappa della rete: la base su cui un’AI indica quale ente risponde in quanto tempo e dove conviene passare la prossima volta, mentre la squadra decide insieme a CSIDIA, l’altra società del gruppo. Sempre in due modalità: on-premise, su macchine autonome che non richiedono integrazione profonda nella rete del cliente, oppure cloud dedicato con data center in Italia — sempre con gestione condivisa.
Il punto.
Il regolamento non ha bisogno di un recepimento per valere: è direttamente applicabile da nove mesi. Il termine di quattro mesi decorre dalla domanda completa, non si sospende per l’accertamento di completezza, ammette proroghe solo se pubblicate in anticipo e mai per colmare ciò che l’autorità non ha chiesto. Alla scadenza, il permesso si considera rilasciato — salvo diritti di passaggio, salvo deroga nazionale non ancora riscontrata — ma solo la conferma scritta lo rende un documento da portare in cantiere.
Avete una domanda di permesso ferma da mesi, o dovete calcolare quando matura? Parlatene con un tecnico: il sopralluogo è senza costi, e la conferma scritta si chiede prima di aprire il cantiere, non a lavori iniziati.
Fonti
- EUR-Lex — Regolamento (UE) 2024/1309 del 29 aprile 2024 (regolamento sull’infrastruttura Gigabit), articoli 6, 7, 8, 9 e 19
- Camera dei deputati — Legge di delegazione europea 2024 (poi legge 13 giugno 2025, n. 91), dossier di lettura
- Camera dei deputati — Legge di delegazione europea 2025, dossier di lettura
- SINFI — Riferimenti normativi