Trasparenza sui cavidotti: le informazioni minime in dieci giorni, lo spazio libero no
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Se domattina arrivasse una richiesta scritta di accesso al vostro cavidotto fra due indirizzi qualunque, in quanto tempo sapreste dire dove passa, che sezione ha, quanto spazio è rimasto libero e chi altro ci è già dentro? Il regolamento (UE) 2024/1309 — il Gigabit Infrastructure Act, applicabile dal 12 novembre 2025 — non si limita a dare a chi vuole stendere fibra il diritto di chiedere accesso alle infrastrutture fisiche altrui, disciplinato dall’articolo 3. Dà anche, con un articolo separato, il diritto di sapere prima di chiedere: dove si trova quell’infrastruttura, che uso ne viene fatto oggi, e chi contattare. È un diritto che presuppone un’informazione già pronta, in un posto solo, aggiornata. Per chi possiede cavidotti, camerette e pali, spesso non lo è.
Un’infrastruttura fisica, per il regolamento, non è un cavo
L’articolo 2, punto 4, lettera a), definisce l’infrastruttura fisica come «tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza diventare un elemento attivo della rete stessa, quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, installazioni di antenne, tralicci e pali», oltre a edifici, tetti, facciate e un lungo elenco di arredi stradali. È il contenitore, non il contenuto: lo stesso articolo, poco dopo, precisa che «i cavi, compresa la fibra spenta» non rientrano nella definizione. La distinzione conta: il diritto di sapere che segue riguarda il tubo — dove sta, che sezione ha — non necessariamente ciò che ci passa già dentro.
Le tre informazioni minime, e il conto alla rovescia
L’articolo 4, «Trasparenza riguardo alle infrastrutture fisiche», paragrafo 1, dice che ogni operatore «ha il diritto di accedere, su richiesta, in formato elettronico e attraverso uno sportello unico, alle seguenti informazioni minime sulle infrastrutture fisiche esistenti»: «a) l’ubicazione e il tracciato georeferenziati; b) il tipo e l’uso attuale dell’infrastruttura; c) un punto di contatto». Tre voci, non una di più. Il termine è scritto: le informazioni «sono accessibili […] non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta», prorogabili «una volta di cinque giorni lavorativi» in casi giustificati. L’obbligo di mettere a disposizione quelle informazioni per iniziativa propria, non solo di consegnarle su richiesta, è al paragrafo 3 dello stesso articolo, e l’articolo 19 lo fa decorrere dal 12 maggio 2026 — più tardi del diritto di richiederle, in vigore dal 12 novembre 2025. Da maggio scorso entrambi gli obblighi sono pienamente applicabili.
Lo spazio libero è un’aggiunta, non un obbligo
La parte che pesa di più sta nel paragrafo successivo, scritta come facoltà e non come obbligo armonizzato: «Oltre alle informazioni minime […] gli Stati membri possono richiedere informazioni sulle infrastrutture fisiche esistenti, ad esempio informazioni sul livello di occupazione dell’infrastruttura fisica». Il regolamento europeo non impone a nessuno di sapere quanto spazio resta in un tubo: lascia che sia ogni Stato a deciderlo, se vuole. Se l’Italia abbia esercitato questa facoltà non lo verifichiamo qui. Ma è il dato che, quando arriva la richiesta, la controparte vuole sapere per prima: non le basta che il cavidotto esista, le serve sapere se ci sta ancora un microtubo. Ed è il dato che cambia a ogni intervento — nasce quando si sballa la bobina, cambia quando si soffia un nuovo sottotubo — e che nessun catasto registra da solo: lo sa la squadra che ha fatto l’ultima posa, non un sistema.
Il sopralluogo, quando il dato scritto non basta
Quando la scheda non basta, il regolamento prevede anche l’accesso fisico. L’articolo 4, paragrafo 5, obbliga chi possiede l’infrastruttura a soddisfare «le richieste ragionevoli di ispezioni in loco su elementi specifici delle loro infrastrutture fisiche su richiesta scritta specifica di un operatore», autorizzate «entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta scritta» a condizioni proporzionate e non discriminatorie. È un sopralluogo puntuale, legato a una singola richiesta — diverso da quello a cadenza periodica che la manutenzione già prevede — ma la richiesta scritta dev’essere specifica quanto quella di accesso dell’articolo 3.
Dove sta oggi quella risposta
Nella maggior parte delle reti la risposta sta sparsa in cinque o sei posti diversi. Il tracciato, nell’as-built — spesso un DWG che nessuno ha aggiornato dopo l’ultimo intervento. L’occupazione dei tubi, in un foglio di calcolo di chi ha fatto l’ultima posa, quando esiste. Le camerette, in un catasto che dice che ci sono ma non cosa ci passa dentro. I permessi e i ripristini del manto stradale, negli atti del comune, legati alla pratica di scavo o microtrincea che li ha aperti, non alla tratta. I contratti di coubicazione, in amministrazione. E il SINFI, che raccoglie il dato dove i gestori lo conferiscono, ma non lo aggiorna al posto loro. Nessuno di questi sei posti risponde da solo, entro dieci giorni lavorativi, alle tre domande dell’articolo 4 — figuriamoci a quella sull’occupazione, che nessuno di questi archivi porta come colonna dedicata. È una ricostruzione da rifare tratta per tratta ogni volta che arriva una richiesta, a meno che non sia già stata fatta prima, quando la posa è stata collaudata e documentata — non dopo.
Chi chiede ha lo stesso problema di chi possiede
Vale anche al contrario. Chi si presenta con una richiesta di accesso lo fa per decidere se posare la propria fibra in un tubo esistente conviene rispetto a scavare da capo — e per deciderlo ha bisogno esattamente delle stesse tre informazioni minime, più l’occupazione dove lo Stato la impone. Le ottiene solo nella qualità in cui chi possiede l’infrastruttura le tiene: un’ubicazione georeferenziata precisa aiuta a progettare, una generica costringe comunque a un sopralluogo. La trasparenza dell’articolo 4 non serve solo a chi la subisce: serve, prima ancora, a chi valuta se convenga chiedere.
Quello che non sappiamo
Questo articolo non è una consulenza legale e non qualifica alcuna posizione contrattuale. Non abbiamo verificato su fonte primaria la sorte del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33, che ha recepito in Italia la direttiva abrogata dal regolamento: non affermiamo che sia stato abrogato, né che sia ancora in vigore. Non abbiamo verificato se l’Italia abbia esercitato la facoltà dell’articolo 4, paragrafo 2, sull’occupazione, né quale organismo sia stato designato sportello unico o organismo competente per le controversie ai sensi dell’articolo 14. Non riportiamo sanzioni: il regolamento le lascia agli Stati membri senza fissarne l’importo, e non ne conosciamo di verificate per l’Italia. Non attribuiamo ad AGCOM alcuna competenza specifica su questo regolamento: non l’abbiamo letta in una fonte primaria.
Il tubo, prima della richiesta
Il capitolato può chiudere questo buco prima che arrivi una richiesta, non dopo. Ogni posa, propria o affidata, dovrebbe consegnare l’occupazione aggiornata del tubo — non solo il tracciato — con l’identificativo del manufatto e della tratta, in un formato interrogabile, in un archivio unico e non nel foglio di chi ha fatto il lavoro. In accettazione si verifica che quel dato di occupazione esista e sia riferito a quell’identificativo preciso, non che qualcuno lo dichiari a voce. È la stessa disciplina, letta al contrario, che serve quando il problema non è rispondere a un operatore ma chiudere un guasto: as-built, catasto delle camerette, occupazione dei tubi, permessi e contratti di coubicazione, raccolti in una mappa unica della rete insieme a CSIDIA, l’altra società del gruppo, diventano la base su cui un’intelligenza artificiale fa la diagnosi mentre la squadra è già sul posto, sapendo cosa passa in quel tubo e chi altro ne è toccato. Nel perimetro del cliente: on-premise su macchine autonome senza integrazione profonda nella rete, oppure cloud dedicato con data center in Italia — sempre con gestione condivisa.
Il punto
Il regolamento dà dieci giorni lavorativi per tre informazioni minime, un mese per un sopralluogo, e lascia allo Stato la scelta se imporre anche l’occupazione. La parte che il regolamento non risolve — dove tenere quel dato aggiornato, prima che arrivi la richiesta — resta un problema di capitolato e di archivio, non di norma.
Dal sopralluogo, senza costi, esce l’elenco delle vostre tratte con, per ciascuna, dove passa, che sezione ha, quanto spazio risulta libero e dove sta scritto — comprese le caselle che restano vuote. Parlatene con un tecnico: resta a voi anche se non proseguiamo insieme.