Accesso alle infrastrutture fisiche esistenti: il diritto c’è dal 12 novembre 2025
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Prima di scavare, chiedete per iscritto. Il cavidotto che serve alla vostra tratta può già esistere — sotto una strada, dentro una galleria, lungo una ferrovia, accanto a un palo della pubblica illuminazione — e appartenere a qualcun altro. Da quasi nove mesi un regolamento europeo dà il diritto di chiederne l’accesso a condizioni eque e ragionevoli: il regolamento (UE) 2024/1309, sull’infrastruttura Gigabit, si applica dal 12 novembre 2025 (articolo 19, paragrafo 2), e il suo articolo 3 disciplina l’accesso alle infrastrutture fisiche esistenti. Il problema non è che il diritto non esista: è che quasi nessuno lo esercita nel solo modo in cui produce un effetto — per iscritto.
Chi deve aprire la porta
L’obbligo dell’articolo 3 non riguarda solo gli operatori di telecomunicazioni. La definizione di «operatore di rete», all’articolo 2, punto 1, include chi fornisce infrastruttura fisica per «un servizio di produzione, trasporto o distribuzione di» gas, «elettricità, compresa l’illuminazione pubblica», riscaldamento, «acqua, comprese le fognature e gli impianti di trattamento delle acque reflue, e sistemi di drenaggio», oltre a chi fornisce «servizi di trasporto, compresi ferrovie, strade, incluse le strade urbane, gallerie, porti e aeroporti». Il cavidotto cercato può quindi stare sotto una strada comunale, nella canaletta di un sottopasso ferroviario, lungo la rete di un consorzio idrico o accanto ai cavi dell’illuminazione pubblica: nessuno di questi soggetti posa fibra, ma tutti sono «operatori di rete» ai fini dell’articolo 3.
La richiesta scritta, con un calendario
L’articolo 3, paragrafo 1, obbliga gli operatori di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche a soddisfare, «su richiesta scritta di un operatore, tutte le richieste ragionevoli di accesso alle infrastrutture fisiche in questione a condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo». Se il possessore è un ente pubblico l’obbligo si rafforza: soddisfa comunque tutte quelle richieste «a condizioni non discriminatorie». Ma la frase che decide se la richiesta produce effetti è la successiva: «Nelle richieste scritte sono precisati gli elementi dell’infrastruttura fisica per cui si richiede l’accesso, compreso un calendario specifico». Una mail generica che chiede «disponibilità di cavidotti nella zona» non basta: manca l’elemento specifico, manca il calendario. Una telefonata, per quanto cortese, non fa partire nulla — il testo non la riconosce come richiesta.
Il mese decorre dalla richiesta completa
L’articolo 3, paragrafo 7, è il termine che vale l’intero pezzo. In caso di rifiuto, chi possiede o controlla l’infrastruttura «comunica per iscritto al soggetto che richiede l’accesso i motivi specifici e dettagliati di tale rifiuto non oltre un mese dalla data di ricevimento della richiesta completa di accesso». Fa eccezione l’infrastruttura critica nazionale «come definite nel diritto nazionale»: per quella «non sono necessari motivi specifici e dettagliati» nella comunicazione di rifiuto. Per tutto il resto la motivazione scritta resta dovuta entro un mese, e la parola che pesa è «completa»: se la richiesta è vaga il mese non decorre dall’invio, ma da quando è resa completa — tempo che il cronoprogramma non recupera.
Sei motivi, non uno di più
Il rifiuto non è discrezionale. L’articolo 3, paragrafo 5, elenca un numero chiuso di motivazioni: l’infrastruttura «non è tecnicamente idonea a ospitare gli elementi di VHCN» richiesti (lettera a); manca disponibilità di spazio, «anche dopo aver preso in considerazione le necessità future in termini di spazio del fornitore di accesso che siano sufficientemente dimostrate» (lettera b); «motivi giustificati in relazione a sicurezza, sicurezza nazionale e sanità pubblica» (lettera c); motivi legati «all’integrità e alla sicurezza delle reti, in particolare delle infrastrutture critiche nazionali» (lettera d); un «rischio debitamente giustificato di gravi interferenze» con altri servizi sulla stessa infrastruttura (lettera e); la disponibilità di «validi mezzi alternativi di accesso fisico passivo all’ingrosso» a condizioni eque e ragionevoli (lettera f). Un rifiuto motivato al di fuori di queste sei lettere lascia, per la prima volta, un documento da opporre.
Se la controversia arriva al garante
Il rifiuto — o il silenzio oltre il mese — non è la parola finale. L’articolo 13, paragrafo 1, dà a ogni parte il diritto di deferire la controversia all’organismo nazionale competente, e la lettera a) dice quando quella controversia sorge: «in caso di rifiuto dell’accesso a un’infrastruttura esistente o di mancato raggiungimento di un accordo sulle condizioni specifiche, anche riguardo al prezzo, entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta di accesso ai sensi dell’articolo 3». Il mese, qui, non è il tempo per ricorrere: è il tempo entro cui l’accordo deve essersi formato perché, in mancanza, la strada del contenzioso si apra — ed è un orologio diverso da quello del paragrafo 7, che riguarda i motivi da mettere per iscritto in caso di rifiuto. Poi l’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), impone all’organismo una decisione vincolante «entro quattro mesi dalla data di ricevimento della richiesta di risoluzione di una controversia». Chi sia, in Italia, l’organismo designato ai sensi dell’articolo 14 è una scelta nazionale che qui non verifichiamo. Quattro mesi sono un tempo definito, non un’attesa senza fine.
Terreni privati e prezzo dichiarato
L’articolo 3, paragrafo 2, copre un caso diverso: le persone giuridiche «che operano principalmente in qualità di locatari di terreni o di titolari di diritti, diversi dai diritti di proprietà», o che «gestiscono contratti di locazione per conto dei proprietari di terreni», negoziano l’accesso «in buona fede, anche per quanto riguarda il prezzo». La parte poco nota è quella successiva: gli accordi vanno comunicati all’autorità nazionale di regolamentazione, «anche per quanto riguarda il prezzo concordato» — non trasparenza decorativa, ma un prezzo che diventa un dato verificabile, non una cifra negoziata in privato.
Una facoltà degli Stati, non un obbligo generale
Il paragrafo 3 lascia agli Stati membri — non impone — la facoltà di estendere l’obbligo ai «proprietari di edifici commerciali privati che non sono posseduti o controllati da un operatore di rete», se tre condizioni valgono insieme: «l’edificio è situato in una zona rurale o remota quale definita dagli Stati membri»; «non esistono VHCN disponibili dello stesso tipo» già installate o previste nell’area «in base alle informazioni raccolte attraverso lo sportello unico»; nell’area non esiste alcuna infrastruttura di operatori o enti pubblici «tecnicamente idonea a ospitare elementi di VHCN». Il paragrafo 8 lascia loro, allo stesso modo, la facoltà di istituire un organismo che coordini le richieste di accesso alle infrastrutture degli enti pubblici. Non risulta verificato, alla data di questo articolo, se l’Italia abbia esercitato l’una o l’altra facoltà: è una domanda che si controlla su fonte primaria, non si presume — e la differenza fra «non verificato» e «non esiste» qui conta.
Dello stesso regolamento abbiamo già trattato altrove l’infrastruttura interna all’edificio e lo sportello unico con il catasto delle reti. Qui l’oggetto è un altro: l’infrastruttura che fuori dall’edificio appartiene già a qualcun altro.
Nel cronoprogramma, prima del computo scavi
La conseguenza operativa: la ricerca dell’infrastruttura fisica esistente va nel cronoprogramma prima del computo metrico dello scavo, non dopo, con la richiesta scritta — completa, con calendario specifico — come voce propria. Chi progetta una tratta partendo da questa verifica scopre in settimane, non in cantiere, se il cavidotto esiste; un rifiuto motivato secondo una delle sei lettere resta un documento che vale in gara e in contenzioso, cosa che una richiesta orale non produce mai. Nei capitolati che scriviamo e verifichiamo quella richiesta diventa una riga con data di invio e scadenza del mese dell’articolo 3, paragrafo 7; in accettazione si controlla che il tracciato realizzato sia quello per cui l’accesso è stato concesso, e che le condizioni — prezzo compreso — siano quelle applicate. Le risposte a ogni richiesta — concessa o rifiutata, con quale motivazione fra le sei lettere, con quali tempi — insieme all’as-built di ciò che è stato posato, confluiscono in una sola mappa della rete: la base su cui un’AI propone il tracciato successivo partendo da ciò che già si sa esistere e da chi lo possiede, invece di far ripartire ogni progetto da zero. La squadra decide, insieme a CSIDIA, l’altra società del gruppo: on-premise su macchine autonome senza integrazione profonda nella rete del cliente, oppure cloud dedicato con data center in Italia — sempre con gestione condivisa.
Il punto.
Non serve aspettare un recepimento: il regolamento è direttamente applicabile in ogni Stato membro, e lo è da nove mesi. La richiesta scritta, completa, con calendario specifico, è il solo atto che fa partire l’orologio e obbliga chi rifiuta a scegliere una delle sei motivazioni ammesse. Una telefonata, una mail vaga o un sopralluogo informale non producono alcun termine.
Il vostro prossimo tracciato passa sotto una strada, una ferrovia o una galleria che potrebbe già ospitare un cavidotto? Parlatene con un tecnico: il sopralluogo è senza costi, e la richiesta scritta si prepara prima di aprire il computo metrico, non dopo.