Edifici nuovi e ristrutturazioni: la fibra è obbligatoria dal 12 febbraio 2026
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Il 12 febbraio 2026 è passato da oltre cinque mesi. Da quel giorno chi deposita una domanda di autorizzazione edilizia per un edificio nuovo, o per una ristrutturazione importante, ha un obbligo in più — e non da una legge italiana, ma dal regolamento europeo sull’infrastruttura Gigabit. Nessun recepimento, nessuna circolare: in molti progetti che oggi passano in un ufficio tecnico quella riga manca.
Il testo: articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1309
Il regolamento (UE) 2024/1309 del 29 aprile 2024, pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’8 maggio 2024, abroga la direttiva 2014/61/UE e si applica dal 12 novembre 2025 (articolo 19, paragrafo 2). Il paragrafo 3 elenca le deroghe — articoli 5, paragrafo 6, e 11, paragrafo 6, dall’11 maggio 2024, articolo 17 dal 15 maggio 2024, altre norme dal 12 maggio 2026 — e la data che qui interessa: l’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, si applica dal 12 febbraio 2026.
Il paragrafo 1 tocca l’edilizia: «Tutti gli edifici nuovi e gli edifici sottoposti a opere di ristrutturazione importante, compresi gli elementi oggetto di comproprietà, per i quali sono state presentate domande di autorizzazioni edilizie dopo il 12 febbraio 2026 sono dotati di un’infrastruttura fisica interna all’edificio predisposta per la fibra e di un cablaggio in fibra interno all’edificio, comprese le connessioni fino al punto fisico in cui l’utente finale si connette alla rete pubblica». Il paragrafo 2 aggiunge i condomini: alle stesse condizioni, «sono dotati di un punto di accesso».
Nelle definizioni dell’articolo 2 l’infrastruttura «predisposta per la fibra» è quella destinata a ospitare elementi in fibra ottica (punto 8): tubi, spazi, percorsi. Il «cablaggio in fibra interno all’edificio» sono invece i cavi fra punto di accesso e punto terminale di rete (punto 7). Due obblighi cumulativi: il tubo, da solo, non basta.
Chi è obbligato, e da quando
Scatta la data di presentazione della domanda, non l’inizio dei lavori: un progetto depositato l’11 febbraio 2026 resta fuori, uno del 13 è dentro anche se il cantiere aprirà nel 2028. «Opere di ristrutturazione importante» è definita all’articolo 2, punto 9: opere «che comportano modifiche strutturali dell’intera infrastruttura fisica interna all’edificio o di una parte significativa di essa e richiedono […] un permesso di costruire». Rifare la facciata non basta; rifare gli impianti con permesso di costruire sì. Il paragrafo 3 imponeva la stessa dotazione entro il 12 febbraio 2026 alle ristrutturazioni importanti ai sensi della direttiva 2010/31/UE, salvo «aumento sproporzionato dei costi» o impossibilità tecnica.
Le esenzioni esistono, ma non le decide il progettista
Il paragrafo 7 esclude «determinate categorie di edifici, qualora il rispetto […] risulti sproporzionato in termini di costi per i proprietari singoli o per i comproprietari sulla base di elementi oggettivi»; il paragrafo 8 fa lo stesso per monumenti, edifici storici, edifici militari ed edifici per la sicurezza nazionale, esentabili o soggetti all’obbligo «con opportuni adeguamenti tecnici». Le categorie le individua lo Stato membro e le pubblica in uno sportello unico: finché non accade, una deroga scritta in relazione tecnica non è una deroga.
Il paragrafo 6 prevede l’etichetta «predisposto alla fibra», ma «su base volontaria» e solo «qualora gli Stati membri abbiano scelto di introdurre tale etichetta». Il paragrafo 4 chiedeva loro le specifiche tecniche di attuazione entro il 12 novembre 2025, il paragrafo 5 procedure di conformità con possibile «ispezione in loco».
In Italia l’obbligo non nasce oggi
Una regola simile c’era già: l’articolo 135-bis del d.P.R. 380/2001 impone dal 1º luglio 2015, agli edifici nuovi e alle opere soggette a permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c), «adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete», più un punto di accesso. Il comma 2-bis rende necessaria, per le domande dopo il 1º gennaio 2022, l’etichetta di «edificio predisposto alla banda ultra larga»: la rilascia un tecnico abilitato ai sensi del d.m. 37/2008 secondo le Guide CEI 306-2, 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, con comunicazione al SINFI entro novanta giorni.
E qui sta il punto aperto. La direttiva 2014/61/UE è abrogata dall’11 maggio 2024 (articolo 18, paragrafo 1); il suo articolo 8, paragrafi da 1 a 4 — quello attuato dall’articolo 135-bis — è rimasto in vigore solo fino al 12 febbraio 2026, gli articoli 4, 6 e 7 fino al 12 maggio 2026 (articolo 18, paragrafo 2). Su Normattiva il d.lgs. 33/2016 è fermo al 24 febbraio 2023 e l’articolo 135-bis al testo in vigore dal 28 aprile 2024: non risulta un atto italiano che li coordini con il regolamento. Non ricostruiamo cosa resti applicabile: è una domanda per chi rilascia il titolo edilizio. Certo è che il regolamento si applica comunque: non ha bisogno di recepimento.
Sanzioni e accessi
Il regolamento non fissa sanzioni proprie: l’articolo 15 le rimette agli Stati membri, che devono renderle «appropriate, effettive, proporzionate e dissuasive». Sull’accesso, i termini ci sono. L’articolo 11 dà a ogni fornitore di reti pubbliche il diritto di installare la rete a proprie spese fino al punto di accesso e di usare l’infrastruttura interna esistente quando duplicarla è tecnicamente impossibile o antieconomico, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (paragrafi da 1 a 3); se l’accordo non arriva entro un mese, decide l’organismo nazionale di risoluzione delle controversie (articolo 13), entro un altro mese. In Italia AGCOM fonda sul d.lgs. 33/2016 la competenza su queste controversie. Per i permessi di rete valgono i quattro mesi dell’articolo 7, paragrafo 5, e il silenzio-assenso dell’articolo 8, paragrafo 1.
Cosa scrivere perché non resti un tubo vuoto
- Due voci, non una: infrastruttura predisposta e cablaggio in fibra, ciascuna con la sua riga di prezzo. Se la fibra è «compresa nelle opere edili», non la posa nessuno.
- Terminazione dichiarata: quante fibre per unità immobiliare e fino al punto terminale di rete nell’alloggio, non al vano contatori.
- Fibra adatta ai montanti: curve strette e cassette poco profonde vogliono la classe giusta fra G.652 e G.657, scritta per esteso.
- Reazione al fuoco dei cavi secondo il CPR, con la sigla completa: un requisito di prodotto, non un aggettivo.
- Punto di accesso con spazio residuo: l’articolo 11 dà agli operatori un diritto d’accesso, e un vano pieno diventa una controversia.
Il punto.
Il 12 febbraio 2026 non ha fatto rumore, ed è la scadenza che si scopre a cose fatte: in collaudo, in agibilità, o quando il primo operatore chiede di entrare e non trova né punto di accesso né fibra da attestare. Rimediare dopo vuol dire aprire tracce in un edificio finito. Nei capitolati che scriviamo o verifichiamo infrastruttura e cablaggio interno restano due voci separate, con terminazione dichiarata ed evidenze di collaudo tratta per tratta.
Avete un progetto depositato dopo il 12 febbraio 2026, o un capitolato da rivedere? Parlatene con un tecnico: decidere adesso cosa deve esserci nel muro costa molto meno che rimetterlo dopo.
Fonti
- EUR-Lex — Regolamento (UE) 2024/1309 del 29 aprile 2024 (regolamento sull’infrastruttura Gigabit)
- Normattiva — d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 135-bis (infrastrutturazione digitale degli edifici)
- Normattiva — Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 (attuazione della direttiva 2014/61/UE)
- SINFI — Comunicazione degli edifici predisposti alla banda ultra larga