Note operative Tecnica

Calore di scarto del data center: sopra 1 MW va riusato. Quanto ne esce dal confine?

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Radiatore in ghisa a colonne con valvola e volantino chiaro contro una parete uniforme, fotografia in bianco e nero
Il calore conta dove arriva: l’indicatore che l’Europa raccoglie si misura al confine del centro dati, non in sala macchine.

Il centro dati che state progettando supera il megawatt, e nel capitolato avete scritto recupero del calore di scarto. Il fornitore non ha obiettato, e non ha motivo: nel caso di studio pubblicato in appendice alla raccomandazione che fissa gli indicatori, lo stesso impianto vale 1,24 su una metrica e 2,26 per cento su un’altra. Entrambe corrette, stessa macchina. Il numero che finirà nella comunicazione europea non è nessuno dei due, e si misura in un punto che il vostro schema d’impianto non ha ancora deciso.

Sopra il megawatt il riuso non è una buona pratica

L’articolo 26, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2023/1791 non lascia margine: «Gli Stati membri provvedono affinché i centri dati con potenza totale assorbita nominale superiore a 1 MW utilizzino il calore di scarto o altre applicazioni di recupero del calore di scarto, a meno che non possano dimostrare che ciò è tecnicamente o economicamente impraticabile conformemente alla valutazione di cui al paragrafo 7». La soglia è la potenza totale assorbita nominale, non la domanda di potenza IT installata di 500 kW che fa scattare la comunicazione annuale.

Il paragrafo 7, lettera d), dà forma alla dimostrazione contraria: un’analisi costi-benefici a livello di impianto, secondo l’allegato XI, «laddove si progettino ex novo o si ammodernino in modo sostanziale». Il secondo comma tocca il progetto meccanico: «L’analisi di cui al primo comma, lettera d), valuta soluzioni di raffrescamento che consentano di rimuovere o catturare il calore di scarto a livelli di temperatura utili con un apporto energetico supplementare minimo». Il termine di recepimento dell’articolo 26, paragrafi da 4 a 14, era l’11 ottobre 2025; la direttiva (UE) 2024/1788, che modifica la 2023/1791 dal 5 agosto 2026, non tocca l’articolo 26.

Quattro indicatori, quattro denominatori

La Raccomandazione ITU-T L.1328 (09/2025), Specification for waste heat reuse in telecommunication rooms and data centres, edizione 1.0, approvata il 22 settembre 2025 dalla Commissione di studio 5 e liberamente scaricabile, definisce in ventidue pagine quattro indicatori oltre al PUE. Nessuno ha lo stesso denominatore.

Il fattore di riutilizzo dell’energia (ERF) viene dalla ISO/IEC 30134-6:2021 — norma a pagamento, di cui la raccomandazione cita titolo ed edizione — ed è l’energia riusata fuori dal centro dati sul consumo totale, con un avvertimento esplicito: «Any equipment outside of the data centre boundary for increasing the temperature delivered, such as heat pumps, shall not be included in the calculation.» — le pompe di calore e le altre apparecchiature fuori dal confine non entrano nel calcolo. Il fattore di recupero (RF) è il calore emesso dal raffreddamento sul calore generato dalle apparecchiature informatiche: il potenziale, non il risultato. Il tasso di riuso (WHRr) è il calore riusato sul calore riusabile. L’efficienza complessiva (WHRee) è il calore riusato sul consumo elettrico del sistema di recupero: in pratica, il coefficiente di prestazione della pompa.

Dieci punti, e uno che non entra in nessuna formula

La clausola 11 fissa dieci punti di misura, da M1 a M10, e un orizzonte: «the time intervals for measuring electricity and heat used in the parameter calculations are set as 12 months» — dodici mesi, non una settimana di prova. Il calore sta in gigajoule, l’energia in kilowattora: come per i punti di misura del PUE, l’unità sbagliata sposta il rapporto di un ordine di grandezza.

Poi c’è M8: «Return heat from waste heat recovery systems to cooling systems [GJ]» — il calore che il sistema di recupero rimanda al raffreddamento. La tabella 1 lo vuole misurato; nelle formule della clausola 12 non compare mai. Ed è esattamente la quantità che il regolamento delegato (UE) 2024/1364 impone di togliere: «Se una parte del calore di scarto è riutilizzata per raffreddare il centro dati, quella parte deve essere sottratta dal calore di scarto riutilizzato, il che corrisponde a sottrarre la quota di portata del liquido di raffreddamento usata nel centro dati». Lo stesso allegato fissa il punto: «L’energia riutilizzata deve essere misurata al confine del centro dati, nel punto in cui è ceduta a un altro soggetto perché questo la utilizzi».

C’è di più: la clausola 12 calcola l’ERF come M7 diviso per la somma di M1 e M2, dove M7 è il calore che esce dal raffreddamento, non quello ceduto a qualcuno. Il regolamento calcola lo stesso ERF come E_REUSE su E_DC, al confine e al netto del ritorno. Stesso acronimo, numeratori diversi.

Dodici megawatt, e il 2,26 per cento

L’appendice I — che non fa parte integrante della raccomandazione — descrive un centro dati di 25 000 m², 3 000 armadi e 12 000 kW di carico informatico, in clima continentale. Nel 2023 ha consumato 120 800 000 kW·h, di cui 93 000 000 assorbiti dalle apparecchiature informatiche; il calore recuperato è acqua refrigerata a 15/21 °C, che due pompe di calore portano a 55/50 °C per riscaldare 23 000 m² di uffici: 7 650 GJ in un anno.

Da lì i tre numeri: RF 2,26 per cento, WHRr 1,24, WHRee 5,25. Il tasso di riuso supera l’unità perché il calore ceduto è la somma di quello recuperato e dell’elettricità della pompa, 7 650 GJ più 1 800 GJ — un’energia che l’ERF, quando la pompa sta fuori dal confine, non conta. Due dettagli si vedono solo aprendo il documento: il testo dà M9 pari a 9 000 GJ mentre il calcolo subito sotto usa 9 450 GJ, e 7 650 GJ diventano 2 100 000 kW·h dove la conversione esatta dà 2 125 000.

Cosa scrivere in capitolato

  • Quale indicatore, per nome e per formula: RF, WHRr, WHRee o ERF, con numeratore e denominatore scritti. Un rendimento senza denominatore non è una soglia.
  • Il confine del centro dati, disegnato in tavola: è la linea che decide quanto calore esce davvero; senza, E_REUSE non è verificabile.
  • Il ritorno al raffreddamento misurato a parte: il contatore su M8 va previsto anche se nessuna formula della raccomandazione lo usa, perché il regolamento lo sottrae.
  • Unità e periodo: gigajoule, kilowattora, dodici mesi consecutivi; temperatura media del calore di scarto presa allo scambiatore di recupero.
  • Lo stato dell’impianto prima della misura: «pipelines, valves, pumps and other equipment is intact, to ensure that there is no air leakage, water leakage and other phenomena» — nessuna perdita d’aria o d’acqua. È una voce da verbale, come per il collaudo termico.

Quello che non sappiamo

Non abbiamo verificato su fonte primaria se e con quale atto l’Italia abbia recepito l’articolo 26: il termine dell’11 ottobre 2025 è scaduto, e il decreto legislativo 3 luglio 2026, n. 136, che pure cita la 2023/1791, attua la direttiva sul mercato del gas. Della ISO/IEC 30134-6:2021 e della EN 50600-4-6 riportiamo solo i riferimenti citati dai documenti liberi: sono norme a pagamento e non ne abbiamo letto il testo. Il caso dell’appendice I è un esempio non vincolante, riferito a un clima freddo.

Il punto

Il recupero del calore non si compra a rendimento: si compra a indicatore, a confine e a punto di misura. Chi non li scrive prima si ritrova un impianto che funziona e una comunicazione che non regge. È il lavoro che portiamo in un capitolato di conformità: indicatore scelto per nome, confine disegnato in tavola, contatori su M7, M8, M9 e M10 previsti in progetto, verifica fatta in accettazione con il rapporto di prova consegnato insieme all’impianto. Poi portate, temperature di mandata e ritorno, consumo delle pompe e carico informatico smettono di essere fogli separati e diventano una mappa unica del sito, su cui un’AI segnala lo scostamento fra il calore recuperato e quello davvero ceduto — nel perimetro del cliente, on-premise o in cloud dedicato con data center in Italia, insieme a CSIDIA, l’altra società del gruppo. Per un data center, squadre nostre, senza subappalto.

State progettando un recupero del calore sopra il megawatt, o dovete dichiarare quello di un impianto già in esercizio? Parlatene con un tecnico: il sopralluogo è senza costi, e il punto di misura si decide prima di ordinare le tubazioni.

Fonti