Sostenibilità dei data center: che cosa si dichiarerà il 15 maggio 2027?
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Il responsabile tecnico di un centro dati apre la bozza del capitolato per l’ampliamento della sala macchine, previsto in autunno. L’ufficio legale fa una domanda che sembra fuori tema: «il 15 maggio 2027 cosa dichiariamo?». Non è una domanda sul 2027: la comunicazione di quella data riguarda l’anno civile 2026, l’anno in corso, di cui sono già passati sette mesi. Se un contatore che oggi manca — sull’acqua, sul calore di scarto, sull’energia rinnovabile — non entra in funzione nelle prossime settimane, quei sette mesi restano senza dato per sempre: un anno di misure non si recupera a posteriori.
L’obbligo, la soglia, e perché non basta più la sola EN 50600-4.
L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2023/1791 è preciso sulla soglia: «Entro il 15 maggio 2024 e successivamente con cadenza annuale, gli Stati membri impongono ai titolari e ai gestori di centri dati sul loro territorio con una domanda di potenza di tecnologia dell’informazione (IT) installata pari ad almeno 500 kW di rendere pubbliche le informazioni di cui all’allegato VII». La stessa soglia torna, identica, nell’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2024/1364, che delimita il campo di applicazione ai gestori «con una domanda di potenza delle tecnologie dell’informazione installate pari ad almeno 500 kW» — lo stesso regolamento richiamato, per le sole definizioni e non per questa soglia, dagli indirizzi operativi sul PUCD.
L’allegato VII della direttiva, nel fissare cosa comunicare, richiamava «la norma CEN/CENELEC EN 50600-4 “Tecnologia dell’informazione – Servizi e infrastrutture dei centri dati”, sino all’entrata in vigore dell’atto delegato adottato a norma dell’articolo 33, paragrafo 3». Quell’atto delegato oggi esiste: è il 2024/1364. Da quando è in vigore, il testo da rispettare non è più la norma tecnica generale, ma gli allegati I e II del regolamento, con la loro metodologia di misura propria.
L’esenzione non è automatica: la parola è «esclusivamente».
L’articolo 12, paragrafo 2, scrive: «Il paragrafo 1 non si applica ai centri dati che sono utilizzati o forniscono i loro servizi esclusivamente con il fine ultimo della difesa e della protezione civile». La parola che decide è «esclusivamente»: un centro dati che serve anche altre funzioni — amministrative, commerciali, di ricerca — accanto alla difesa o alla protezione civile non rientra nell’esenzione, anche con una parte consistente del carico dedicata a quei due scopi. Per i siti della difesa a uso misto la distinzione va tracciata per struttura, non per reparto: è il centro dati nel suo insieme a dover rispondere del fine ultimo dichiarato.
Il calendario, e l’aritmetica delle deroghe che sono già finite.
L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato fissa il ritmo: «Entro il 15 settembre 2024, poi entro il 15 maggio 2025 e successivamente con cadenza annuale, i gestori dei centri dati che effettuano la comunicazione trasmettono alla banca dati europea le informazioni e gli indicatori chiave di prestazione di cui agli allegati I e II». La comunicazione passa «tramite un apposito sistema nazionale se lo Stato membro […] ne ha istituito uno», altrimenti va «direttamente alla banca dati europea» — se l’Italia ne abbia istituito uno non risulta verificato su fonte primaria. Le informazioni comunicate «riguardano l’anno civile immediatamente precedente l’anno in cui avviene la comunicazione»: quella del 15 maggio 2027 riguarda il 2026.
La norma ha concesso due scorciatoie, ciascuna con la propria scadenza scritta nel testo. Il paragrafo 2 vale «per il primo periodo di comunicazione»: chi «per motivi tecnici non è in grado di monitorare e raccogliere» gli indicatori dell’allegato II, punto 1, lettere d), e), da h) a l) e da o) a r) «può omettere tali informazioni spiegandone la ragione». Il paragrafo 3 vale «per i primi due periodi di comunicazione»: il gestore di un centro dati in coubicazione che non riesca a calcolare gli indicatori del punto 2, lettere a) e b), «stima e indica la percentuale di superficie coperta della sala computer».
I periodi, in fila, sono quattro: 15 settembre 2024, 15 maggio 2025, 15 maggio 2026, 15 maggio 2027. La prima deroga copre solo il primo, la seconda i primi due. Alla comunicazione del 15 maggio 2027 non ne resta nessuna — ed è proprio quella a riguardare il 2026, l’anno in corso.
Le lettere che si potevano omettere sono quelle con il contatore vero.
Quell’elenco non è casuale: sono gli indicatori che richiedono uno strumento fisico in un punto preciso. Consumo energetico totale (E_DC) e delle apparecchiature informatiche (E_IT); apporto totale di acqua (W_IN) e di acqua potabile (W_IN-POT); calore di scarto riutilizzato (E_REUSE) e sua temperatura media (T_WH); temperatura media impostata dell’aria di aspirazione (T_IN); e le quattro voci di energia rinnovabile — totale, con garanzie di origine, da accordi di compravendita, da fonti in loco. Il resto dell’allegato II — superficie, potenza installata, capacità TIC — si ricava da schede e planimetrie già in archivio. Queste no: servono un misuratore, in esercizio, nel punto giusto, per dodici mesi consecutivi.
La categoria del punto di misura è un progetto d’impianto, non un numero da inserire.
Il regolamento non si limita a chiedere un valore: specifica dove va preso. Il consumo energetico totale (E_DC) «è misurato al punto di ingresso del sistema del centro dati, prima dei commutatori di trasferimento dell’alimentazione», con i «punti di misurazione […] fissati in corrispondenza dell’alimentazione primaria e secondaria e di ogni fonte di alimentazione supplementare» — generatore di riserva compreso, misurato a parte. Il consumo delle apparecchiature informatiche (E_IT) si misura di norma «applicando la metodologia di categoria 1 per il calcolo dell’efficacia dell’uso della potenza (PUE) indicata nella norma CEN/Cenelec EN 50600-4-2», sul gruppo di continuità (UPS) connesso alle apparecchiature informatiche. Dove non c’è un UPS — i centri dati a corrente continua, per esempio — l’E_IT «può essere misurato in corrispondenza dell’unità di distribuzione dell’alimentazione (PDU) […], o applicando la metodologia di categoria 2 […], o presso un punto di misurazione specificato dai centri dati»: tre alternative non equivalenti, e dichiararne una in capitolato per poi consegnarne un’altra in cantiere è lo scarto che un audit trova per primo.
Per l’acqua la gerarchia è esplicita: l’apporto totale (W_IN) si misura «applicando […] la norma CEN/Cenelec EN 50600-4-9 […] di categoria 2 o, se ciò non fosse possibile, di categoria 1» — la stessa famiglia di norme che regola classi di disponibilità e cablaggio della sala dati — mentre l’acqua potabile (W_IN-POT) resta sempre «di categoria 1». Spostare un punto di misura da un contatore generale a un ramo dedicato è un intervento su quadro, tubazioni o distribuzione elettrica: va progettato prima di ordinare i materiali, non scoperto quando arriva il modulo di comunicazione.
Il registro dei punti e dei dispositivi: dieci anni, dal primo giorno.
L’allegato II si apre con una riga che quasi nessun capitolato riprende: «Per tutte le attività di monitoraggio, i gestori dei centri dati conservano per almeno dieci anni un registro dei punti di misurazione e dei dispositivi di misurazione utilizzati». Non è una relazione da scrivere alla vigilia della comunicazione: è una tracciabilità di strumentazione — quale contatore, in quale punto, da quando — che si costruisce mentre si installa, e che nessuno ricostruisce in modo credibile a posteriori. La Commissione raccoglie i dati in una «banca dati europea sui centri dati» (articolo 12, paragrafo 3), pubblica «a un livello aggregato», e incoraggia — senza obbligo — i gestori con potenza IT pari o superiore a 1 MW a seguire il codice di condotta europeo per l’efficienza energetica nei centri dati (articolo 12, paragrafo 4).
Cosa scrivere a capitolato.
- Punto di misura e categoria dichiarata, indicatore per indicatore — per E_IT e per W_IN, quale alternativa prevista dal regolamento si userà (UPS o PDU, categoria 1 o categoria 2), non un generico «misurato secondo normativa».
- Contatori dedicati sui rami che il regolamento tratta come distinti: alimentazione primaria, secondaria, ogni fonte supplementare — generatore di riserva compreso, misurato a parte — e ogni gruppo di continuità connesso alle apparecchiature informatiche.
- Misura dell’acqua a ogni ingresso del confine dichiarato del centro dati, non un solo contatore generale a monte: W_IN va sommato per fonte, funzioni ambientali, di potenza, di sicurezza e IT comprese.
- Registro dei punti di misura e dei dispositivi aperto dal collaudo iniziale, aggiornato a ogni sostituzione, mai ricostruito al momento della prima comunicazione utile.
- Prova che la strumentazione consegnata regga la categoria dichiarata: certificato di taratura o report di verifica per ciascun misuratore, non solo la scheda tecnica del componente.
Come si verifica in accettazione.
Il collaudo non finisce con l’accensione dei contatori: verifica che ogni punto di misura installato corrisponda a quello dichiarato in capitolato, con la categoria giusta — un E_IT misurato al PDU quando in capitolato c’era scritto UPS è una difformità, non una variante equivalente. Si controlla che i punti su alimentazione primaria, secondaria e ogni fonte supplementare siano davvero distinti, non un unico totalizzatore diviso a posteriori con un calcolo. Sull’acqua si verifica che ogni ingresso al confine abbia il proprio misuratore. Infine si apre il registro dei punti e dei dispositivi e si controlla che sia già popolato, con data di installazione e riferimento allo strumento — non un documento lasciato in bianco da compilare «quando serve».
Il punto.
La direttiva chiede di rendere pubbliche delle informazioni; il regolamento delegato le trasforma in indicatori misurati in punti precisi, con una categoria dichiarata e un registro che deve reggere un’ispezione per dieci anni. È il lavoro che portiamo in un capitolato di conformità: la soglia dei 500 kW, la categoria di ogni misura, i punti sui rami distinti diventano clausole verificabili, e il collaudo che le prova arriva insieme alla documentazione as-built — non un fascicolo scritto dopo, ma la stessa traccia da esibire a un’ispezione. Energia, acqua, temperature, calore di scarto e capacità TIC, insieme a tracce e as-built dell’infrastruttura, smettono di essere file sparsi e diventano una mappa unica del sito e della rete: è lì che un’AI segnala un ramo fuori scala, un contatore fermo da settimane, una temperatura fuori set point, e una squadra chiude il guasto prima che diventi un buco nel registro — per un data center, insieme a CSIDIA, l’altra società del gruppo. Dove serve un’AI sui dati dell’impianto, gira nel perimetro del cliente: su macchine autonome on-premise che non richiedono integrazione profonda nella rete esistente, o in cloud dedicato con data center in Italia, con gestione condivisa fra le due squadre.
Dovete strumentare oggi un centro dati sopra i 500 kW, o verificare se i contatori già installati reggono la categoria che dichiarerete nel 2027? Parlatene con un tecnico: il sopralluogo è senza costi, e il punto di misura si progetta prima di ordinare il quadro, non al momento della comunicazione.