Il PUE del data center: cosa dice la ITU-T L.1302, e chi ha il dato
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Quanto ha consumato il vostro data center il mese scorso? Quanto di quel consumo è andato al carico IT, e quanto al raffrescamento? E su quali misure lo dite — con quale strumento, in quale punto, che giorno? Chi gestisce una sala o ne compra capacità sente la prima domanda in ogni trattativa seria. La seconda, quasi mai: eppure è quella che decide se la prima risposta regge un controllo o è una stima ripetuta a memoria da un anno.
Una raccomandazione del 2015, ancora in vigore
Esiste un metodo pubblico per rispondere con un numero verificabile: la Raccomandazione ITU-T L.1302 (11/2015), Assessment of energy efficiency on infrastructure in data centres and telecom centres, approvata il 29 novembre 2015 dallo Study Group 5 e tuttora unica edizione in vigore, verificata sulla pagina ufficiale ITU. Lo scopo, testualmente: «This Recommendation specifies an energy efficiency assessment methodology of the infrastructure of data centres and telecom centres under running conditions» — specifica una metodologia di valutazione dell’efficienza energetica dell’infrastruttura di data center e centri di telecomunicazione in esercizio, non su un progetto o un collaudo iniziale. Copre tre perimetri distinti: il data center intero, una sua porzione, e separatamente il sistema di alimentazione e quello di raffrescamento.
Il PUE non lo inventa la L.1302: ne fissa il metodo
La definizione di PUE che la L.1302 adotta viene da un’altra fonte, dichiarata in clausola 3.1.3: «Ratio of the data centre total energy consumption to information technology equipment energy consumption, calculated, measured or assessed across the same period» (rapporto fra il consumo energetico totale del data center e quello delle apparecchiature IT, calcolato, misurato o valutato sullo stesso periodo) — la fonte citata è ISO/IEC 30134-2. La L.1302 aggiunge la parte che a un capitolato serve davvero: dove si misura e con quale periodicità. La formula, in clausola 7.5: PUE = E_DC/E_IT. Se non è praticabile misurare l’energia su tutti i terminali di ingresso IT, il documento ammette il calcolo: E_IT = E_AR × η_IT-PDU, con l’efficienza di trasporto ricavata dalla caduta di tensione fra l’armadio e il rack IT — un’approssimazione dichiarata, non un dato misurato. Per una porzione di sala esiste il pPUE = EpDC/E_IT (clausola 7.6); per il solo raffrescamento la norma non usa l’EER, perché «it is difficult to measure online cooling system parameters, such as output air volume and energy efficiency ratio (EER)», e raccomanda al suo posto il CLF = E_C/E_IT (clausola 9.5) — un fattore sostitutivo dichiarato tale, non equivalente all’EER.
Dodici mesi, non una lettura
La clausola 7.2 fissa il periodo: «The assessment period should be of twelve months, considering that the cooling system energy efficiency varies according to the outside temperature» — il periodo di valutazione dovrebbe essere di dodici mesi, perché l’efficienza del raffrescamento varia con la temperatura esterna e quella dell’alimentazione con il tasso di carico. Se il periodo è più corto, la norma non lo vieta ma lo condiziona: «a justification of the assessment period used is required and should be documented in the final report». Sulla frequenza: misura continua ogni 30 minuti come minimo; se la misura è discontinua, comunque ogni 30 minuti quando avviene, con una valutazione almeno oraria e almeno due sessioni al giorno per almeno tre giorni al mese — anche qui, con giustificazione scritta obbligatoria. Gli strumenti hanno una tabella di accuratezza propria (clausola 7.1): temperatura ±0,5 °C, umidità ±5,0%, tensione e corrente ±1,0%, potenza ±3,0%, energia in classe 1 secondo IEC 62053-21. E le condizioni della misura — temperatura, umidità, tasso di carico — «need to be documented in the energy efficiency report»: vanno scritte nel referto, non solo nel numero finale.
Cinque posti diversi
Il metodo esiste da dieci anni. Il problema, nello schema che troviamo ricorrente in un sopralluogo, non è la formula: è che i dati che quella formula chiede stanno in cinque posti diversi, e nessuno dei cinque risponde da solo. Le letture dei contatori generali stanno in fatturazione o in amministrazione. I dati dei gruppi di continuità e dei quadri elettrici stanno nel sistema di supervisione — spesso proprietario, spesso non esportabile in un formato che un terzo possa leggere. Le temperature e il carico dei condizionatori stanno nel BMS. L’inventario degli apparati IT e il loro assorbimento nominale stanno in un foglio di calcolo del reparto IT, aggiornato quando qualcuno se ne ricorda. I contratti di fornitura e i livelli di servizio stanno in amministrazione, in un cassetto diverso. Un PUE calcolato su misure prese da cinque sistemi che non si parlano è un numero che nessuno ricostruisce fra un anno — ed è per questo che la L.1302 chiede dodici mesi, condizioni documentate e una giustificazione scritta ogni volta che ci si scosta dal metodo pieno.
Senza punto, data e strumento non è una misura verificabile
Una cifra di PUE senza il punto di misura dichiarato, la data della lettura e lo strumento con cui è stata presa non si può verificare — vale per l’energia quanto vale per qualsiasi altra misura di collaudo. Ne abbiamo scritto a proposito della taratura degli strumenti: un contatore di energia in classe 1 che non risulta tarato, o di cui non si conosce la data dell’ultima verifica, produce un numero plausibile ma non riferibile. La L.1302 chiede l’accuratezza dello strumento come requisito di clausola; non chiede — il testo non ne parla — la taratura riferibile del contatore stesso. È una clausola che va aggiunta a parte, se si vuole che il PUE dichiarato regga un audit indipendente.
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Quello che non sappiamo
La conformità alle raccomandazioni ITU-T è volontaria, lo dice il testo stesso in apertura: «Compliance with this Recommendation is voluntary». La L.1302 non ha appendici non integranti — a differenza di altre raccomandazioni della stessa serie, le formule di calcolo stanno tutte nel corpo normativo (clausole 7.5, 8.5, 9.5), non in un allegato dichiarato non vincolante. Non affermiamo un obbligo italiano o europeo di misura del PUE per ogni data center: esiste, a livello UE, un obbligo di comunicazione sopra i 500 kW di potenza IT installata, con metodologia propria nel regolamento delegato (UE) 2024/1364 — ne abbiamo scritto qui — ma è un regime diverso, con soglia e riferimenti tecnici distinti — fra cui la serie EN 50600-4, della stessa famiglia di cui abbiamo già scritto le classi di disponibilità, testo a pagamento che non abbiamo letto: la L.1302 è un metodo volontario, utile anche sotto quella soglia, non un suo sostituto.
I due assi, su questo tema
Il primo asse è capitolare il metodo, non il numero: punti di misura su ogni ramo che la L.1302 tratta come distinto — ingresso HV/MV/LV, uscita UPS verso il carico IT, quadro del raffrescamento — con la periodicità scelta (continua a 30 minuti, o discontinua con giustificazione scritta), lo strumento con la sua classe di accuratezza e il certificato di taratura, il formato con cui il dato esce da ciascun sistema, e l’archivio unico dove tutti confluiscono. In accettazione si verifica che ogni misura dichiarata esista, riferita a un punto identificato e a una data — non un PUE consegnato come cifra sola, senza il percorso che la sostiene.
Il secondo asse è quello che rende quel dato utile oltre il primo report. Contatori generali, supervisione elettrica, BMS, inventario degli apparati e contratti di fornitura smettono di essere cinque archivi separati e diventano, per un data center, con CSIDIA, l’altra società del gruppo, un modello unico, su cui un’AI fa la diagnosi: su un data center la diagnosi non è la lettura di un mese, è il confronto fra mesi successivi riferiti agli stessi punti di misura — un calo di CLF che compare a luglio e non a gennaio, un PUE che sale mentre il carico IT resta piatto. Nel perimetro del cliente: on-premise su macchine autonome senza integrazione profonda nella rete esistente, oppure cloud dedicato con data center in Italia, sempre con gestione condivisa fra le due squadre.
Dal sopralluogo, senza costi, esce l’elenco dei vostri punti di misura — con, per ciascuno, che cosa misura, con quale strumento, ogni quanto, e dove finisce oggi il dato. Comprese le caselle che restano vuote: resta a voi anche se non proseguiamo insieme.
Fonti
- ITU-T L.1302 (11/2015) — Assessment of energy efficiency on infrastructure in data centres and telecom centres
- ISO/IEC 30134-2:2016 — Information Technology – Data Centres – Key performance indicators – Part 2: Power usage effectiveness (PUE)
- ITU-T L.1301 (05/2015) — Minimum data set and communication interface requirements for data centre energy management