Data center: cosa allegare all’istanza di autorizzazione unica
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Il 21 luglio 2026 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha protocollato sei pagine, firmate il giorno prima dai due capi dipartimento, che chi prepara un’istanza per un data center dovrebbe leggere prima di stampare qualsiasi cosa. Il documento si chiama «Procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati (PUCD) — Primi indirizzi operativi», protocollo 0155457 del 21 luglio, ed è comparso sul portale delle valutazioni ambientali lo stesso giorno, sul sito del Ministero il 22. Non introduce regole nuove: risponde ai quesiti arrivati dopo il decreto bollette. Ma dice tre cose che cambiano la lista di chi presenta la domanda: cosa si paga, cosa si allega, dove finisce il perimetro dell’autorizzazione.
Che tipo di atto è
Non è un decreto né una circolare pubblicata in Gazzetta: è una nota a firma congiunta dei capi del Dipartimento Sviluppo Sostenibile e del Dipartimento Energia, dieci punti numerati, nessuna modifica all’articolo 8 del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 10 aprile 2026, n. 49. Il procedimento, i dieci mesi di durata massima e il dimezzamento dei termini di VIA li abbiamo descritti quando il PUCD è stato annunciato: qui conta cosa il documento aggiunge.
Il comma 1 dell’articolo 8 rinvia ai numeri 1), 2) e 3) dell’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2024/1364, cioè alle definizioni di centro dati aziendale, in coubicazione e in co-hosting. Il rinvio è alle definizioni, non alla soglia di 500 kW di potenza IT installata con cui l’articolo 1 dello stesso regolamento delimita gli obblighi di comunicazione.
Il contributo: due bonifici, alla presentazione
Il punto 2 si apre con quattro parole: «Il PUCD è oneroso». All’atto della presentazione il proponente deve allegare le attestazioni dei pagamenti previsti per VIA e AIA, più le quietanze degli oneri richiesti dalle autorità competenti per gli ulteriori titoli. Per VIA e AIA servono due bonifici distinti, con IBAN diversi, entrambi intestati alla Tesoreria centrale di Roma.
Le tariffe non le fissa il documento: le richiama. Per la VIA valgono il decreto interministeriale 4 gennaio 2018, n. 1 — che all’articolo 2 le determina nello 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, e nello 0,25 per mille con un tetto di 10.000 euro per la sola verifica di assoggettabilità — e il decreto direttoriale 2 febbraio 2018, n. 47 per le modalità di versamento, con la causale nella forma della circolare 20/2025 della Ragioneria generale dello Stato. Per l’AIA vale il decreto interministeriale 6 marzo 2017, n. 58. Ordine di grandezza: su opere da 500 milioni lo 0,5 per mille sono 250.000 euro, dovuti alla presentazione e non alla conclusione; gli oneri degli altri titoli si sommano.
Cosa entra nel fascicolo
Il punto 4 chiede una cosa facile da sottovalutare: insieme all’istanza va presentato l’elenco di tutti gli ulteriori titoli da acquisire oltre a VIA e AIA, con la documentazione tecnica prevista per ciascuno dalle norme di settore. I titoli edilizi sono dentro il procedimento unico (punto 7), quindi il progetto deve essere completo di tutti gli elaborati necessari a ottenerli. L’istanza resta di parte: la responsabilità delle dichiarazioni e degli impegni è del richiedente.
Finché la modalità online è in sviluppo, la trasmissione segue il regime transitorio: PEC all’indirizzo va@pec.mase.gov.it se la documentazione non supera i 50 MB, in un unico file zip organizzato secondo le specifiche tecniche del portale; oltre i 50 MB, consegna brevi manu su hard disk o altro supporto, accompagnata dalla stampa dell’istanza trasmessa via PEC. Il modello di istanza e le specifiche tecniche dedicate erano annunciati «nei prossimi giorni»: alla data di questo articolo la pagina «Specifiche tecniche e modulistica» del portale non ne contiene ancora una per il PUCD.
Urbanistica: presupposto, non effetto
Qui il chiarimento è netto. L’articolo 8, comma 3, include fra gli allegati «la verifica di conformità urbanistica ai piani comunali»; gli indirizzi ne traggono che è «un presupposto necessario e preliminare all’avvio del PUCD», e aggiungono che l’autorizzazione unica «non costituisce di per sé variante agli strumenti urbanistici vigenti». È l’opposto di quanto vale sull’altro binario: quando il progetto è dichiarato di preminente interesse strategico nazionale, il comma 7 dello stesso articolo 8 rinvia ai commi 5 e 6 dell’articolo 13 del decreto-legge 104/2023, dove l’autorizzazione unica vale anche come variante urbanistica. Due percorsi, due regimi: sul PUCD ordinario l’area deve essere già compatibile.
Dove finisce l’autorizzazione
Il punto 8 traccia il confine. L’autorizzazione unica copre l’impianto e le relative reti di connessione di utenza «di qualunque tensione»: le opere di rete utente, cavidotti compresi, sono valutate e autorizzate dentro il procedimento. Non vi rientrano invece le opere che Terna o il distributore, nella soluzione di connessione, qualificano come opere di rete. Il comma 1-bis consente di presentare il progetto indicando una soluzione temporanea in media tensione; il documento porta l’esempio di un impianto sopra i 10 MW, con due esiti possibili: integrare la connessione definitiva in corso di istruttoria — procedimento più lungo, autorizzazione completa — oppure chiudere sulla soluzione temporanea e chiedere poi una variante per l’opera di utenza definitiva.
I punti in cui l’orologio riparte
- I dieci mesi decorrono dalla comunicazione di attestazione della completezza (punto 5), non dal protocollo dell’istanza.
- Le modifiche progettuali in corso di istruttoria si gestiscono dentro il procedimento unico, ma in funzione della rilevanza gli indirizzi prevedono che «i termini siano riavviati», con eventuale nuova pubblicazione, nuova consultazione del pubblico e nuova istruttoria (punto 9).
- Le varianti successive al rilascio, l’ampliamento compreso, richiedono di riattivare il procedimento di autorizzazione unica (punto 10).
A questi si aggiunge un termine che sta nella norma, non negli indirizzi: l’articolo 8, comma 6, prevede che se il progetto passa dalla verifica di assoggettabilità e ne esce assoggettato a VIA, l’istanza vada depositata entro novanta giorni perentori, trascorsi i quali «si intende che il richiedente abbia rinunciato all’istanza di autorizzazione unica e il procedimento è archiviato».
Il punto.
Il PUCD non è un procedimento più leggero: è più corto, e tutto ciò che prima arrivava in tempi diversi deve arrivare insieme, il primo giorno. Chi si presenta con l’elenco dei titoli incompleto, la conformità urbanistica da verificare o i bonifici da fare non perde una settimana: perde la verifica di completezza, e con essa la data da cui decorrono i dieci mesi. Vale anche per la parte che ci compete: le reti di connessione di utenza e i cavidotti sono elaborati progettuali, non dettagli da definire in cantiere, e la connettività di un centro dati — adduzioni, percorsi, ridondanze, classi di posa — va descritta con lo stesso rigore con cui si descrive l’alimentazione, perché entra nello stesso fascicolo. È il lavoro che seguiamo dal sopralluogo alla certificazione nei progetti data center.
State preparando il fascicolo di un data center, o dovete documentare cablaggio e adduzioni per un’istanza già avviata? Parlatene con un tecnico: un confronto preliminare serve a capire quali elaborati servono, e in che forma.
Fonti
- MASE — «PUCD, primi indirizzi operativi», nota dei Capi Dipartimento, prot. 0155457 del 21 luglio 2026 (PDF)
- MASE — Data center, indicazioni operative sul procedimento unico (portale VAS-VIA-AIA, 21 luglio 2026)
- Normattiva — Decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, art. 8 (conv. legge 49/2026)
- MASE — Documenti di riferimento per gli oneri economici a carico di proponenti e gestori