Coordinamento degli scavi: la richiesta va presentata un mese prima del progetto
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Il metro di fibra che costa meno non è quello che scavate voi: è quello che qualcun altro sta già per scavare, e in cui vi infilate prima che il cantiere apra. Il regolamento (UE) 2024/1309 — il regolamento sull’infrastruttura Gigabit, applicabile dal 12 novembre 2025 (articolo 19, paragrafo 2) — dà questo diritto all’articolo 5, «Coordinamento delle opere di genio civile». Ma è un diritto con un orologio che corre contro chi lo esercita: se aspettate di vedere le transenne, il termine per chiederlo è già scaduto.
Chi può negoziare, e su cosa
L’articolo 5, paragrafo 1, parte da una base ampia: gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche e gli operatori di rete «hanno il diritto di negoziare accordi sul coordinamento delle opere di genio civile, compresa la ripartizione dei costi», con gli operatori che vogliono installare elementi di VHCN. È un diritto di negoziare, non un obbligo di accettare: l’obbligo vero arriva al paragrafo successivo, e solo a una condizione precisa.
L’obbligo scatta sul finanziamento pubblico
Quando un ente pubblico o un operatore di rete «eseguono o prevedono di eseguire, direttamente o indirettamente, opere di genio civile finanziate interamente o parzialmente con risorse pubbliche», l’articolo 5, paragrafo 2, li obbliga a soddisfare «qualsiasi ragionevole richiesta scritta di coordinamento di tali opere di genio civile, a condizioni trasparenti e non discriminatorie». La distinzione conta: non ogni scavo genera l’obbligo, solo quello che porta risorse pubbliche, anche solo in parte. Uno scavo interamente privato resta fuori — lì il paragrafo 1 lascia solo la facoltà di negoziare, non l’obbligo di accogliere.
Le tre condizioni, e la terza è quella che conta
Anche quando l’obbligo scatta, la richiesta non è accolta a prescindere: il paragrafo 2 pone tre condizioni cumulative. La prima, lettera a): il coordinamento «non comporterà costi aggiuntivi non recuperabili, compresi quelli causati da ulteriori ritardi», per chi ha programmato i lavori — «fatta salva la possibilità per le parti interessate di concordare la ripartizione dei costi». La seconda, lettera b): chi ha programmato i lavori «mantiene il controllo sul coordinamento dei lavori». Non è una clausola di stile: entrare nella trincea di un altro vuol dire accettare i suoi tempi, non i vostri.
La terza, lettera c), è il cuore del pezzo: «la richiesta è presentata al più presto e, quando è necessario un permesso per le opere di genio civile, almeno un mese prima della presentazione del progetto definitivo alle autorità competenti per il rilascio dei permessi». Non un mese prima di vedere lo scavo aperto: un mese prima che il progetto definitivo altrui arrivi in Comune. Quando le transenne sono già a terra, quel termine — nella maggior parte dei casi — è già passato.
Se il rifiuto non ha basi, chi rifiuta paga con la capacità
L’articolo 5 non lascia il rifiuto senza conseguenze. Il paragrafo 4 riguarda le richieste fra imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica, e considera la richiesta priva di fondamento solo se due condizioni valgono insieme. La prima: la zona della richiesta è già stata oggetto di una previsione della portata delle reti a banda larga, o di un invito a dichiarare l’intenzione di installare VHCN ai sensi dell’articolo 22 della direttiva (UE) 2018/1972, o di una consultazione pubblica sugli aiuti di Stato. La seconda: chi chiede il coordinamento non ha manifestato la propria intenzione di installare VHCN in quella zona nella più recente di quelle procedure. Solo se entrambe ricorrono il rifiuto può reggere — e a quel punto un prezzo lo paga comunque chi rifiuta: l’impresa che ha negato il coordinamento «installa un’infrastruttura fisica avente una capacità sufficiente a soddisfare eventuali future esigenze ragionevoli di accesso da parte di terzi».
Una facoltà degli Stati, non ancora verificata
Il paragrafo 5 lascia agli Stati membri la facoltà — non l’obbligo — di individuare tipi di opere «di portata limitata, ad esempio in termini di valore, dimensioni o durata», o relative a infrastrutture critiche nazionali, esentabili dall’obbligo di coordinamento. «La giustificazione, i criteri e le condizioni» di queste eccezioni «sono pubblicati attraverso uno sportello unico» — ma se l’Italia abbia effettivamente individuato queste categorie non risulta verificato, alla data di questo articolo, su fonte primaria. Non lo presumiamo: stessa cautela già scritta per gli articoli 3 e 9 di questo regolamento.
Gli orientamenti del BEREC: li abbiamo cercati, e ci sono
Il paragrafo 6 affidava al BEREC un compito con una scadenza precisa: «Entro il 12 novembre 2025» — previa consultazione delle parti interessate — «il BEREC fornisce, in stretta cooperazione con la Commissione, orientamenti sull’applicazione del presente articolo», in particolare su ripartizione dei costi, criteri per la risoluzione delle controversie e criteri per garantire capacità sufficiente in caso di rifiuto. Li abbiamo cercati sul sito del BEREC. Ci sono: si intitolano «BEREC Guidelines on the coordination of civil works according to Article 5(6) of the Gigabit Infrastructure Act», protocollo BoR (25) 140, datati 2 ottobre 2025 — prima della scadenza, non dopo. Sulla ripartizione dei costi il BEREC distingue fra costi aggiuntivi, a carico di chi chiede il coordinamento perché li causa da solo, e costi condivisi, da ripartire con un metodo che gli orientamenti suggeriscono in più varianti senza imporne una: Stati membri e organismi di risoluzione delle controversie restano liberi di scegliere quale applicare, caso per caso.
Il terzo tassello
Di questo stesso regolamento abbiamo già scritto il diritto di accesso alle infrastrutture fisiche esistenti e il silenzio-assenso sui permessi. I tre pezzi si leggono in fila: prima si verifica se il cavidotto esiste già ed è di qualcun altro (articolo 3); poi, se un altro sta per scavare con soldi pubblici, si chiede di entrare nella sua trincea (articolo 5, qui); infine si chiede il permesso per l’opera, propria o coordinata (articoli 7-8). Sapere quando qualcuno sta per scavare non è lasciato al caso: è la funzione dell’articolo 6, che si apre dicendo «al fine di consentire la negoziazione degli accordi sul coordinamento delle opere di genio civile di cui all’articolo 5» — e obbliga a mettere a disposizione, tramite uno sportello unico, l’ubicazione e la data prevista dei lavori, «non oltre due mesi prima della prima presentazione della domanda di permesso alle autorità competenti».
Nel cronoprogramma, una riga con una scadenza all’indietro
La conseguenza operativa: la richiesta di coordinamento entra nel cronoprogramma come una voce a sé, con una scadenza calcolata all’indietro dal progetto definitivo altrui — non dalla data in cui il cantiere diventa visibile. Nei capitolati che scriviamo e verifichiamo quella scadenza è una riga con la data limite della lettera c), e l’accordo sulla ripartizione dei costi va messo per iscritto prima che il cantiere apra, non durante; in accettazione si controlla che quanto posato nella trincea condivisa sia quello concordato, e che — nei casi di rifiuto senza basi — la capacità installata sia quella dichiarata. Le opere programmate da altri, le richieste presentate, gli esiti e i tracciati realmente posati confluiscono in una sola mappa della rete: su quella mappa un’AI segnala in anticipo dove sta per aprirsi uno scavo lungo un tracciato che vi interessa, con quanto tempo resta prima del termine di un mese — un preavviso operativo, non una dashboard: decide la squadra, insieme a CSIDIA, l’altra società del gruppo. Sempre in due modalità: on-premise, su macchine autonome che non richiedono integrazione profonda nella rete del cliente, oppure cloud dedicato con data center in Italia — sempre con gestione condivisa.
Il punto.
Il diritto di entrare nello scavo di un altro esiste, si negozia anche sulla ripartizione dei costi, e ha perfino un prezzo per chi lo rifiuta senza una delle basi ammesse. Ma si esercita prima, non quando il cantiere è già visibile: il termine della lettera c) — almeno un mese prima del progetto definitivo — è calcolato all’indietro da una data che non decidete voi. E anche quando la richiesta è accolta, chi ha programmato i lavori mantiene il controllo sul cantiere: la ripartizione dei costi si negozia, il calendario no.
Sapete quali opere finanziate con fondi pubblici sono programmate lungo la vostra prossima tratta? Parlatene con un tecnico: il sopralluogo è senza costi, e la richiesta di coordinamento si prepara mentre il progetto altrui è ancora in corso, non quando è già arrivato in Comune.