Quando un cavo dismesso diventa rifiuto tossico e pericoloso? La ITU-T L.24, tabella per tabella
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Una tratta in rame viene dismessa: guaina, riempitivo, un giunto in resina finiscono in un container fuori dal cantiere. Chi firma il documento di trasporto ha due caselle — rifiuto pericoloso o no — e nessuna delle due si sceglie a occhio. Chi la sbaglia se ne accorge tardi: quando l’impianto di destino rifiuta il carico, o quando un controllo chiede un verbale mai scritto.
Che cos’è la ITU-T L.24
La Raccomandazione ITU-T L.24 (11/2009), «Classification of outside plant waste», approvata il 29 novembre 2009 dallo Study Group 5, è in vigore. Non riguarda apparati attivi né sale dati: riguarda cavo, giunti, batterie, pali — quello che esce da uno scavo, un armadio, una tratta dismessa. Definisce quando quel materiale è un rifiuto qualunque e quando è, nelle sue parole, toxic and dangerous waste (TDW).
Due tabelle, non una somma
Il criterio, nello Scope, è netto: «A waste product may be classified as toxic and dangerous waste (TDW) if, and only if, it contains any of the constituents listed in Table 1, and if these, in turn, present any of the characteristics shown in Table 2, in the proportions and limits considered in the current international regulations (Restriction of Hazardous Substances Directive or RoHS).» Un rifiuto può essere classificato come rifiuto tossico e pericoloso (TDW) se, e solo se, contiene uno qualsiasi dei costituenti elencati nella Tabella 1, e se questi, a loro volta, presentano una qualsiasi delle caratteristiche indicate nella Tabella 2, nelle proporzioni e nei limiti considerati dalle normative internazionali vigenti (la direttiva sulla restrizione delle sostanze pericolose, o RoHS).
Le due tabelle si incrociano, non si sommano. La Tabella 1 elenca 36 costituenti — piombo, cadmio, mercurio, cromo esavalente, cianuri, PCB — che possono rendere pericoloso un rifiuto solo se compaiono; la Tabella 2 elenca 16 caratteristiche, da H1 (esplosivo) a H14 (ecotossico), passando per H6 (tossico), H7 (cancerogeno) e H8 (corrosivo), che quel costituente deve anche manifestare. Un cavo che contiene piombo non è automaticamente TDW: lo diventa se il piombo, nella forma e nella concentrazione presenti, produce una di quelle caratteristiche. Il rimando alla RoHS non è fissato: punta alle normative in vigore al momento della prova — oggi la direttiva 2011/65/UE, non la 2002/95/CE in vigore quando la L.24 fu approvata.
Quello che esce davvero da un cantiere
L’Appendice I — non parte integrante della Raccomandazione, ma esperienza reale di Telefónica de España — mette nomi ai codici. Cavo piombato di scarto: C18/H5, soglia di esposizione 0,05 mg/m³. Batterie di stazione al piombo-acido o al nichel-cadmio: C18/C23 o C11/C24. Collante per giunti in PVC: C41/H4. Sigillante per condotti occupati: C37, con C43 fra parentesi, e H4, caratterizzato sul prodotto già invecchiato. Creosoto per la preservazione del legno: C43, H7 e H14 — e lo scarto di legno, se creosotato, va analizzato a parte. Nessuno di questi materiali è ipotetico in una rete che sta ancora smontando armadi e tratte in rame — lo spegnimento del rame ne sta producendo in quantità — e un cavo piombato non si tratta come lo scarto di un cavo in PVC senza storia.
Il test resta in laboratorio, la decisione no
Le prove della clausola 6 — infiammabilità, pH, cianuri, corrosione, ossidanti, ecotossicità — sono prove di laboratorio, non gesti da cantiere. Quello che la L.24 chiede al cantiere sta a monte: riconoscere le voci sospette — piombo, resina di giunzione, batteria, legno creosotato — e trattarle come tali finché un’analisi non le escluda, non il contrario. L’Appendice lo mostra da sé: la tabella che gradua i materiali per componenti dà il sigillante per condotti come C37/H4, mentre quella che riporta le caratterizzazioni eseguite lo colloca fra gli inerti — sospetto e risultato non coincidono. La clausola 6.15 lo scrive così: «Once all the waste products have been classified according to the above tests, a table is prepared grading them by groups in accordance with their subsequent management and handling.» Una volta classificati tutti i rifiuti secondo le prove di cui sopra, si prepara una tabella che li raggruppa in base alla gestione e al trattamento successivi. Per quel trattamento, la clausola rinvia alle normative nazionali vigenti: la classificazione tecnica finisce dove inizia quella legale.
Chi firma la classificazione
In Italia quella legale ha un soggetto preciso. L’articolo 184 del d.lgs. 152/2006, al comma 5, assegna il compito: «La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore», in base alle linee guida del Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale. Produttore è l’impresa che stacca il cavo dall’armadio o lo sfila dal cavidotto — lo stesso soggetto a cui l’articolo 190 impone, se il rifiuto è pericoloso, un registro cronologico di carico e scarico, annotando tipologia, quantità e origine entro dieci giorni lavorativi dalla produzione. Per il cavo, l’Elenco dei rifiuti recepito nell’Allegato D distingue già le due strade: 17 04 10*, con asterisco, per i cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose; 17 04 11, senza asterisco, per tutti gli altri. Il trasporto viaggia con un formulario di identificazione (art. 193), in transizione dalla carta al Registro elettronico nazionale.
Cosa registra il verbale, prima che il container parta
- Descrivere il materiale per quello che è, non per il cavo che era: guaina, riempitivo, giunto, batterie o legno trattato — non materiale di risulta.
- Segnalare ogni voce simile a una categoria sospetta della L.24 — piombo, resina, creosoto, batteria — prima di un’analisi: la classificazione parte da un dato scritto.
- Far coincidere quantità e tipologia fra verbale, registro di carico e scarico e formulario di trasporto: tre documenti, una sola cifra.
- Scrivere in capitolato chi firma la classificazione — il produttore, art. 184 comma 5 — non lasciarlo indeterminato fino al primo container.
- Usare lo stesso identificativo di cantiere dell’as-built e delle muffole di giunzione sostituite: il rifiuto che esce e il cavo che entra raccontano la stessa tratta.
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Quello che non abbiamo verificato
Non abbiamo verificato se le linee guida del Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale, richiamate dall’art. 184 comma 5, trattino esplicitamente i materiali di una rete esterna, né a che punto sia il passaggio dal formulario cartaceo al Registro elettronico nazionale previsto dall’articolo 193: i decreti attuativi non erano nel testo consultato. Non abbiamo verificato se la direttiva 2011/65/UE sulla RoHS sia stata modificata dopo l’inizio del 2026. La conformità alla L.24 resta volontaria, come per ogni Raccomandazione ITU-T: nessuna norma italiana la richiama per nome.
I due assi, su questo tema
Primo asse: il materiale rimosso, la voce sospetta e il codice proposto diventano righe del capitolato e del verbale, con lo stesso identificativo di cantiere — non una riga di materiale vario senza seguito. In accettazione si verifica che ogni container abbia un produttore dichiarato, un codice e, se pericoloso, un registro aggiornato.
Secondo asse: verbale, registro di carico e scarico, formulario di trasporto e as-built diventano, con CSIDIA, l’altra società del gruppo, una mappa unica su cui un’AI verifica che ogni cavo dismesso abbia una classificazione coerente con quanto il verbale descrive — non un codice scritto a memoria. Nel perimetro del cliente: on-premise su macchine autonome, oppure cloud dedicato con data center in Italia, sempre con gestione condivisa.
State smontando un armadio o dismettendo una tratta e non sapete se quello che esce è rifiuto pericoloso, o il verbale non basta a dimostrarlo? Parlatene con un tecnico: il sopralluogo è senza costi, e la classificazione si scrive quando il materiale esce dal cantiere, non al controllo.
Fonti
- ITU-T L.24 (11/2009) — Classification of outside plant waste
- Normattiva — d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 184 (classificazione)
- Normattiva — d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 190 (registro cronologico di carico e scarico)
- Normattiva — d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 193 (trasporto dei rifiuti)
- Normattiva — d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (l’Elenco dei rifiuti è l’Allegato D alla Parte Quarta)
- EUR-Lex — direttiva 2011/65/UE (RoHS)