Allacci in fibra entro quaranta metri: otto giorni di PEC e si apre il cantiere
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Quaranta metri dal pozzetto al contatore. Il cavo c’è, la squadra è pronta, il cliente aspetta. Su tratte così corte la parte lenta non è lo scavo: è l’ordinanza sulla circolazione. Da aprile 2026 c’è una procedura dedicata.
Dove è scritto, e da quando vale
Il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 — il decreto PNRR — all’articolo 13, comma 1 modifica il codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259/2003). Il testo originario, in vigore dal 20 febbraio, aveva solo le lettere a) e b): le lettere 0a), 0b), 0c) e il comma 1-bis sono arrivati con la legge di conversione 20 aprile 2026, n. 50, in vigore dal 21 aprile. Chi ha letto il decreto a febbraio non ha visto questa parte.
La lettera 0c) inserisce nell’articolo 49 — «Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico» — i commi 7-bis e 7-ter. Un’altra lettera riguarda le tecnologie disponibili al civico.
Il perimetro: quaranta metri
Il comma 7-bis deroga all’articolo 7, comma 4 del codice della strada (circolazione nei centri abitati), all’articolo 18, comma 3 del d.l. 13/2023 «nonché ai regolamenti adottati dagli enti locali». Vale «esclusivamente per gli interventi di allaccio delle utenze relativi alla posa in opera di infrastrutture a banda ultralarga, che comportino scavi e infilaggi di lunghezza massima di quaranta metri». Le tre condizioni valgono insieme: un tratto di dorsale, o un metro in più, e si torna alla via ordinaria.
Attenzione a cosa resta fuori: la deroga elenca tre fonti, e l’articolo 49 non è fra queste. Restano l’istanza unica del comma 1 e i termini del comma 7 — otto giorni per l’«allacciamento utenti», dieci sotto i 200 metri di scavo. I quaranta metri sono una soglia nuova, e valgono solo per la corsia della circolazione stradale.
Le due strade del comma 7-bis
Se i lavori chiudono la carreggiata, in tutto o in parte (lettera a). Due invii via PEC. Primo: la comunicazione di inizio lavori all’ente proprietario della strada, «con un preavviso di almeno otto giorni», con la documentazione tecnica dell’allegato 12-bis. Secondo, «dopo l’invio della predetta comunicazione e comunque prima dell’avvio dei lavori»: l’istanza ai soggetti dell’articolo 5, comma 3 del codice della strada per i provvedimenti sulla circolazione e il segnalamento temporaneo, con gli schemi di cantierizzazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2002). I provvedimenti «sono rilasciati… entro dieci giorni dalla ricezione dell’istanza»; decorso inutilmente il termine si parte nel rispetto di quegli schemi, «a condizione che non vi siano interferenze con quanto disposto da altri provvedimenti adottati dai medesimi enti».
I soggetti dell’articolo 5, comma 3 sono gli enti proprietari della strada «attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7»: nei centri abitati l’ordinanza è del sindaco. E i due orologi non si sommano: otto giorni dalla comunicazione, dieci dalla ricezione dell’istanza.
Se i lavori non interessano la sede stradale, o non la chiudono (lettera b). Basta la comunicazione con otto giorni di preavviso e l’allegato 12-bis: «decorso inutilmente il termine di otto giorni dall’invio della comunicazione, l’operatore può dare avvio ai lavori». «Inutilmente» è la parola da pesare: il testo non dice cosa accade se entro gli otto giorni l’ente risponde.
Cosa resta all’ente (comma 7-ter). Può «concordare con l’operatore di rete accorgimenti in merito alla collocazione dell’infrastruttura di rete al solo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell’infrastruttura stradale», entro gli stessi otto giorni. Ma restano ferme «le caratteristiche di larghezza e profondità stabilite dall’operatore stesso»: la sezione la decide chi posa, come nella posa a ridotto impatto.
Che cosa è l’allegato 12-bis
È la modulistica del codice, sostituita per intero dal decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy 14 febbraio 2025 (Gazzetta Ufficiale n. 58 dell’11 marzo 2025). Per gli scavi contiene il Modello H (aree urbane) e il Modello I (extraurbane), riferiti all’articolo 49, comma 1: il 7-bis non crea un modulo nuovo, rinvia lì.
Il Modello H chiede una planimetria in scala 1:1.000 del tracciato con le «tratte di concomitanze con altri enti/gestori», i «particolari “tipo” delle tubazioni utilizzate e dei manufatti», le sezioni trasversali quotate dei cavidotti e quelle degli attraversamenti stradali. In calce, la riga che pesa: «in mancanza di anche solo uno dei documenti da allegare elencati nel Modello, l’istanza risulterà incompleta e quindi non istruibile».
Il rovescio: comma 1-bis e articolo 54
In coda all’articolo 13 la conversione ha aggiunto il comma 1-bis: «Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 54 del codice». L’articolo 54, «Divieto di imporre altri oneri», taglia in due direzioni. Verso l’ente: nessun onere o canone ulteriore rispetto a quelli del codice, salvo il canone unico. Verso chi posa, il comma 6: obbligo «di ripristinare a regola d’arte» le aree pubbliche coinvolte «nei tempi stabiliti dall’ente locale».
La corsia veloce accorcia l’attesa di un atto; la responsabilità sul ripristino e sulla sicurezza resta intera. Senza un provvedimento espresso che approvi gli schemi, segnalamento conforme e assenza di interferenze con altre ordinanze sono verifiche dell’esecutore. E una PEC incompleta è un vizio che in cantiere non si vede: si scopre a lavori finiti, quando qualcuno chiede in base a quale titolo si è scavato.
Le altre tre righe dello stesso comma
- Lettera 0a) — all’articolo 43, comma 1 il termine entro cui «le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico» decidono sulle domande di installazione scende da novanta a sessanta giorni.
- Lettera 0b) — all’articolo 44, comma 10 (impianti radioelettrici) il silenzio-assenso a sessanta giorni si forma anche «qualora non sia stata indetta apposita conferenza di servizi».
- Lettera a) — all’articolo 56 la dichiarazione asseverata di interferenza si restringe: fra le linee elettriche solo quelle «di terza classe» del decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 marzo 1988, non più «qualunque ne sia la classe»; fra le tubazioni metalliche sotterrate solo quelle «con protezione catodica». E l’interferenza da dichiarare è ora quella con le reti di comunicazione elettronica «ovvero con linee di telecomunicazione».
Cosa mettere per iscritto fra committente e impresa
- Chi invia le PEC e da quale casella: la norma parla di operatore di rete, non di impresa esecutrice. Chi archivia date di invio e ricevute: sono la prova del titolo.
- Chi produce planimetria, sezioni e schemi di cantierizzazione, e chi li firma.
- La verifica di non interferenza con altre ordinanze prima dell’avvio, con esito scritto.
- Le due fasi di ripristino e chi risponde dei cedimenti dopo la chiusura.
- Cosa accade se i quaranta metri si superano in corso d’opera: chi ferma il cantiere e chi riapre la pratica.
Il punto
Un allaccio corto non è più ostaggio di un’ordinanza: otto giorni di PEC, dieci per i provvedimenti sulla circolazione. Il prezzo è che la documentazione diventa il titolo. Nei capitolati che scriviamo o verifichiamo le comunicazioni del comma 7-bis sono una voce con un responsabile, una data e un archivio, come le tratte che consegniamo agli operatori.
Dovete portare un allaccio in fibra su suolo pubblico e non sapete quale procedura si applica? Parlatene con un tecnico: mezz’ora per capire se il cantiere sta dentro i quaranta metri.
Fonti
- Normattiva — Codice delle comunicazioni elettroniche, articolo 49 (opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico), commi 7-bis e 7-ter
- Normattiva — Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, articolo 13 (testo vigente dopo la legge 20 aprile 2026, n. 50)
- Normattiva — Codice delle comunicazioni elettroniche, articolo 54 (divieto di imporre altri oneri)
- Gazzetta Ufficiale — Decreto 14 febbraio 2025, modifiche all’allegato 12-bis al d.lgs. 259/2003