Note operative Normativa

Quali tecnologie arrivano al vostro indirizzo? Ora l’operatore deve dirvelo

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Targa smaltata con il numero civico 12 B fissata su un muro di pietra
Tutto si gioca su un numero civico: quali tecnologie ci arrivano davvero, e chi ve lo deve dire.

Un’azienda chiede un collegamento per la sede. L’operatore attiva un FTTC. Sullo stesso civico c’è anche una fibra fino all’edificio, che nessuno nomina. Era un’occasione persa. Da febbraio 2026 è un’informazione dovuta, e da giugno la sua omissione è sanzionabile.

Il testo: articolo 13, comma 1, lettera b)

Il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 (Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio, in vigore dal 20), convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50 (Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile), è il decreto PNRR. L’articolo 13, «Misure urgenti di semplificazione in materia di comunicazioni elettroniche», modifica il codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259/2003). La lettera b) del comma 1 inserisce nell’articolo 98-quaterdecies, comma 1 — «Obblighi di informazione applicabili ai contratti» — questo:

«I fornitori di servizi di accesso a internet hanno l’obbligo di fornire, altresì, al consumatore le informazioni puntuali circa le diverse tecnologie di rete di accesso disponibili all’indirizzo di utenza del consumatore, specificando le relative prestazioni, in base alla corrente banca dati di mappatura geografica delle installazioni di rete e dell’offerta dei servizi di connettività, prevista dall’articolo 22 del presente codice.»

Letteralmente il testo non dice «anche le tecnologie degli altri operatori». Lo dice l’aggancio: la banca dati dell’articolo 22 è la mappatura geografica nazionale, e il comma 3 la vuole tale da permettere «valutazioni comparative sulle diverse offerte disponibili dei diversi operatori». Nella pratica, la Broadband Map dell’AGCOM.

Quando va data, e con quale prova

Il momento è nell’alinea del comma 1: le informazioni si danno «prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un’offerta corrispondente». Non all’attivazione, non in fattura.

Conta anche la forma. Lo stesso comma le vuole «su un supporto durevole» ai sensi dell’articolo 45, comma 1, lettera l), del Codice del consumo o, se non è fattibile, «sotto forma di documento facilmente scaricabile», e obbliga il fornitore a richiamare l’attenzione sull’importanza di scaricarlo «a fini di documentazione, riferimento futuro e riproduzione identica».

E c’è il comma 5, il vero cambio di peso: le informazioni del comma 1 «diventano parte integrante del contratto» e non si modificano se non con l’accordo esplicito delle parti. L’elenco delle tecnologie disponibili al civico non è materiale di vendita: è clausola.

La circolare AGCOM del 3 luglio 2026

La legge non dice come si adempie. Lo dice la circolare AGCOM del 3 luglio 2026, «Modalità attuative dell’art. 13 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19», firmata dalle Direzioni tutela dei consumatori e reti e servizi. Quattro punti.

Le date. L’obbligo «è divenuto efficace a decorrere dall’entrata in vigore del decreto», dunque dal 20 febbraio 2026. La conversione ha aggiunto una disciplina transitoria per le sole sanzioni — «Tali sanzioni si applicano decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» — e l’Autorità ne trae che il regime sanzionatorio «diviene applicabile a decorrere dal 20 giugno 2026». Chi è in ritardo lo è da mesi.

L’elenco è di tutti. «Secondo l’intendimento del legislatore», scrive l’Autorità, l’elenco delle soluzioni disponibili al civico «non si deve limitare a quelle offerte dal singolo operatore, ma deve essere comprensivo di tutte le soluzioni disponibili, qualunque sia l’operatore che le offre», rendendo trasparente «in particolare la disponibilità di tecnologie più performanti rispetto a quella oggetto della specifica offerta».

La soglia dei 50.000 clienti. Gli operatori «con un numero di clienti pari o superiore a 50.000» devono acquisire «con cadenza almeno mensile, mediante download le mappe di copertura rese disponibili attraverso la Broadband Map». Sotto i 50.000 basta «la messa in evidenza sul proprio sito e nei canali commerciali di un link di rinvio alla Broadband Map». L’interrogazione via API in tempo reale è scartata in questa prima fase, anche perché «l’aggiornamento della banca dati ha una periodicità superiore al mese»; per gli operatori maggiori il solo rinvio al portale è ritenuto non congruo.

Dove si mostra. Sui «canali mirati» one-to-one in modalità pull della delibera 292/18/CONS, articolo 7, comma 4: siti, pagine di contrattazione online, customer care, punti di contatto. Il dato esposto deve essere «equivalente a quello presente sulla Broadband Map» e «in posizione chiaramente percepibile dal consumatore nell’ambito del percorso di scelta dell’offerta».

Le sanzioni, con gli estremi

Il rinvio è all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ancora scritto in lire: «da lire venti milioni a lire cinquecento milioni», cioè da 10.329,14 a 258.228,45 euro. Va letto per com’è costruito: punisce «i soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell’Autorità», cioè l’inottemperanza al provvedimento, non l’irregolarità in sé. Il comma 32 aggiunge, per violazioni gravi o reiterate, la sospensione dell’attività fino a sei mesi o la revoca del titolo.

Se l’impresa è quella che compra

La norma parla di «consumatore», e molti si fermano lì. Il comma 2 dell’articolo 98-quaterdecies estende però le informazioni del comma 1 «anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che esse non abbiano espressamente acconsentito a non applicare la totalità o parti di tali disposizioni». Quel consenso è una clausola che si firma senza leggerla: cercatela prima. E un’impresa media o grande resta fuori: la stessa informazione va pretesa per iscritto nella richiesta d’offerta.

Cosa chiedere: le tecnologie disponibili al civico con le prestazioni, la data di estrazione dalla banca dati, quale è oggetto dell’offerta e quali altre risultano disponibili. Due avvertenze. La mappa fotografa l’infrastruttura, non dice quale operatore al dettaglio vende cosa a quell’indirizzo: la copertura può esserci e l’offerta no — la stessa distanza fra copertura dichiarata e servizio attivabile che pesa sui civici del piano pubblico. E la norma impone di informare, non di attivare la tecnologia migliore: vendere un FTTC resta legittimo, purché sia scritto che al civico c’è anche altro — e la differenza fra armadio stradale e fibra fino all’edificio non si legge nel nome commerciale.

Per chi gestisce le mappe di copertura

Sopra i 50.000 clienti il download mensile è un processo con un titolare, una data e un archivio: la prova di conformità è la coppia «documento consegnato / estrazione della mappa da cui proviene». Sotto la soglia, il rinvio va dentro il percorso di scelta, dove il cliente lo vede. È disciplina del dato — versioni, date, tracciabilità: lo stesso rigore che si chiede a una rete documentata, spostato sul front-end commerciale.

Il punto.

Per anni la tecnologia disponibile a un indirizzo è stata un’informazione che il venditore aveva e il cliente no. Dal 20 febbraio 2026 va dichiarata, dal 20 giugno la sua omissione è sanzionabile e, per il comma 5, entra nel contratto. Nei capitolati che scriviamo o verifichiamo l’elenco delle tecnologie disponibili al civico, con data di estrazione e prestazioni dichiarate, è una voce contrattuale come le altre.

Dovete scegliere un collegamento per una sede, o rivedere un capitolato di connettività? Parlatene con un tecnico: mezz’ora per capire cosa c’è davvero al vostro civico.

Fonti