Note operative Normativa

Guardare dentro una fibra ottica è pericoloso? Dipende da cosa c’è a monte

6 min di lettura

Fasci di luce collimati che si aprono a ventaglio da un unico punto, nel buio
Questi fasci si vedono. Quelli che escono da una fibra in esercizio, no.

«Si può guardare dentro una fibra?» La domanda arriva sempre, e riceve una delle due risposte sbagliate: «no, ti bruci la retina» oppure «tranquillo, è un filo di vetro». Nessuna serve a chi sta per aprire una muffola su un cavo in esercizio. La risposta utile è che dipende da cosa c’è a monte: stabilirlo, in Italia, non è prudenza ma un obbligo con una sanzione dietro.

Finché la fibra è chiusa, il sistema è Classe 1.

Qui nasce il fraintendimento che genera tutti gli altri. In condizioni normali un collegamento ottico è radiazione totalmente confinata: a leggere rigorosamente la norma di prodotto, quasi ogni sistema risulterebbe Classe 1, cioè sicuro. La ITU-T G.664 (10/2012), che riporta su licenza il testo della IEC 60825-2, aggiunge la frase che vale l’articolo intero: è solo quando la fibra si rompe o un connettore viene sconnesso che qualcuno può essere esposto a un livello potenzialmente pericoloso, se gli amplificatori a monte hanno potenza sufficiente.

Due norme, e la seconda scavalca la prima.

Il riferimento base è la IEC 60825-1:2014, edizione 3.0 del 15 maggio 2014, Safety of laser products – Part 1: Equipment classification and requirements, in vigore (data di stabilità 2027). Copre da 180 nm a 1 mm e definisce le classi da 1 a 4, con le varianti 1M, 2M e 3R e la classe 1C aggiunta dall’edizione 3. I numeri delle tabelle non li riportiamo — la norma è a pagamento — ma il criterio è pubblico: si classifica sul livello di emissione accessibile in condizioni ragionevolmente prevedibili, guasto singolo compreso, guardando solo i danni a occhi e cute.

Sull’impianto la parte 1 non basta. La IEC 60825-2:2021, edizione 4.0 del 16 marzo 2021, Safety of laser products – Part 2: Safety of optical fibre communication systems (OFCSs), sostituisce l’edizione 2004 con gli emendamenti 2006 e 2010 e richiede la valutazione del livello di rischio in ogni punto accessibile, in sostituzione della classificazione di prodotto. L’oggetto è l’impianto installato come assieme end‑to‑end, e la responsabilità è ripartita per ruolo: costruttore, installatore, manutentore, esercente.

Tre tipi di luogo, e la potenza che si riaccende da sola.

La parte 2 divide i punti accessibili in tre categorie — luoghi non limitati, limitati e controllati — con marcatura e requisiti propri. La G.664 riporta il tetto: livello di rischio non superiore a 1M nei luoghi limitati, a 3B in quelli controllati, a 1 nelle parti di rete d’accesso che stanno in luoghi non limitati. Attenzione: la G.664 è del 2012 e cita l’edizione 2010 della IEC 60825-2, mentre quella del 2021 ha rifatto tecnicamente il capitolo ed è a pagamento. Il criterio resta: il tetto dipende da chi può arrivare in quel punto.

Dove la potenza lo supera entra la riduzione automatica della potenza (APR): l’impianto rileva la perdita di continuità — cavo tagliato, connettore sfilato, guasto — e abbassa la potenza. La G.664 raccomanda procedure APR con riavvio automatico: è la riga che chi apre una muffola deve conoscere, perché un impianto che si riaccende da solo appena la continuità torna non è un impianto spento. La IEC 60825-2 dedica una sottoclausola alla disabilitazione dell’APR.

In Italia la stessa materia ha un titolo di legge.

È la parte che quasi nessuno collega. Il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Titolo VIII, Capo V — articoli 213‑218 — protegge i lavoratori dalle radiazioni ottiche artificiali, «con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute» (art. 213). L’art. 214 le definisce fra 100 nm e 1 mm e separa le bande IRA (780‑1400 nm) e IRB (1400‑3000 nm): i 1310 e i 1550 nm di una dorsale cadono in due bande diverse. I valori limite per la radiazione laser stanno nell’Allegato XXXVII, parte II (art. 215).

Il perno è l’art. 216. Comma 1: il datore di lavoro valuta e, «quando necessario, misura e/o calcola» i livelli, con una metodologia che «rispetta le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser». Il rinvio alla IEC sta dentro la legge italiana, e il comma 2, lettera l), lo ripete: fra gli elementi da valutare c’è «una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente norma IEC». Il comma 3 chiede che nel documento di valutazione dei rischi siano precisate le misure degli artt. 217 e 218: programma d’azione se i limiti possono essere superati, segnaletica e limitazione dell’accesso (art. 217, comma 2), sorveglianza sanitaria «di norma una volta l’anno» (art. 218). Informazione e formazione stanno all’art. 184, che copre anche i valori limite del Capo V.

Le sanzioni stanno nel capo successivo. L’art. 219 punisce il datore di lavoro, e per il comma 2 anche il dirigente, con l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’art. 216 (comma 1, lett. a), da 2.000 a 4.000 euro per l’art. 217, comma 1, e da 750 a 4.000 euro per gli artt. 184 e 217, commi 2 e 3 (comma 2, lett. a e b).

Dove sta il rischio, in concreto.

Non nel «guardare la fibra», ma in tre situazioni: una fibra aperta con la sorgente attiva a monte; l’uso di strumenti di ispezione ottica, che avvicinano l’occhio e concentrano; il lavoro dentro una muffola su un cavo in esercizio, dove le fibre in transito non sono le vostre. Cambia tutto la posizione in rete: una tratta multiplata o amplificata somma canali e pompaggi, una rete d’accesso no. E la G.664 ricorda che alle potenze alte un incendio può partire dal riscaldamento locale di un connettore contaminato: la faccia sporca non è solo un problema di collaudo.

Cosa pretendere in capitolato.

Questo articolo informa: non sostituisce la valutazione dei rischi né la formazione, che restano in capo al datore di lavoro. Chi affida un lavoro su una rete in esercizio, però, ha diritto di chiedere per iscritto:

  1. i livelli di rischio dei punti accessibili interessati, valutati secondo IEC 60825-2:2021, con il tipo di luogo dichiarato;
  2. le procedure di messa fuori servizio e rimessa in servizio: chi autorizza, come si verifica l’assenza di potenza, come si gestisce l’APR;
  3. la formazione documentata di chi apre giunti e muffole, coerente con gli artt. 184 e 216;
  4. segnaletica e delimitazione dell’area, dove il caso lo richiede (art. 217, comma 2);
  5. strumenti adeguati, con l’ispezione ottica a sorgente esclusa come regola scritta.

Il punto.

La domanda giusta non è «quanto è pericoloso», ma «chi ha scritto, per questo punto della rete, quanta potenza ci passa e chi la spegne». È una riga di documentazione, e in gran parte dei capitolati non c’è. Per questo, negli interventi che eseguiamo, lo stato della tratta e il consenso a operare sono parte del verbale e non un accordo a voce.

Dovete affidare un lavoro su una rete in esercizio? Parlatene con noi: stabilire prima chi spegne, chi verifica e chi riaccende costa meno di un infortunio da spiegare.

Fonti