Quando inizia a valere una norma armonizzata per gli apparati radio?
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Chi nei mesi scorsi ha accettato in campo un ponte radio dichiarato conforme alla EN 302 217-2 V3.4.1 ha chiuso il verbale appoggiandosi a una presunzione di conformità che ancora non c’era. Il riferimento di quella versione è entrato nell’elenco della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea lunedì 7 settembre 2026. Prima di quel giorno la norma esisteva, era scaricabile e veniva citata nei fascicoli: la presunzione no.
L’atto che ha spostato l’elenco
La decisione di esecuzione (UE) 2026/2003 della Commissione, del 4 settembre 2026, è uscita in Gazzetta il 7 settembre ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione. Modifica l’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/2191, cioè l’elenco unico dei riferimenti che conferiscono presunzione di conformità alla direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio.
Il movimento è di tre tipi. Otto righe aggiunte in coda, numerate da 184 a 191. Cinque righe bis inserite in mezzo, accanto alle versioni che sostituiscono. E cinque righe soppresse, ma non subito: l’articolo 3 dispone che «Il punto 1 dell’allegato si applica a decorrere dal 7 marzo 2028». Per diciotto mesi vecchio e nuovo stanno nell’elenco insieme.
Le tre righe che finiscono in cantiere
La riga 95 bis porta la EN 302 217-2 V3.4.1: «Sistemi radio fissi; Caratteristiche e requisiti per apparecchiature e antenne punto-punto parte 2: Sistemi digitali operanti nelle bande di frequenza da 1 GHz a 174,8 GHz; Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio». La riga 95, che resta in vita fino al 7 marzo 2028, porta la V3.3.1, ferma ai «sistemi digitali operanti in bande di frequenza da 1 GHz a 86 GHz». La differenza non è cosmetica: per i sistemi fissi digitali punto-punto, nell’elenco non c’era una riga che arrivasse sopra gli 86 GHz.
La riga 187 è nuova e non sostituisce nulla: EN 301 489-50 V2.4.1, «Condizioni specifiche per stazioni base di comunicazione cellulare (BS), ripetitori e apparecchiature ausiliarie». È la norma di compatibilità elettromagnetica degli apparati che si installano per la copertura interna di un ospedale, di una galleria, di un capannone. Arriva con un buco scritto accanto alla riga: «la presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi alle emissioni nelle bande di frequenza sotto 9 kHz e non conferisce pertanto una presunzione di conformità con il suddetto parametro in tale banda di frequenza».
La riga 147 bis porta la EN 303 354 V1.2.1, «Amplificatori e antenne attive per la ricezione di trasmissioni TV negli edifici residenziali»: l’impianto d’antenna che si rimette a posto mentre si porta la fibra nel vano scale.
La data della norma e la data che conta
Il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, che recepisce la direttiva radio, lo dice all’articolo 16: «Le apparecchiature radio che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, sono considerate conformi ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, contemplati in tali norme o parti di esse». La presunzione nasce dalla riga in Gazzetta, non dalla copertina della norma.
E fra le due date passa più di un anno. La EN 302 217-2 V3.4.1 è stata adottata il 2 luglio 2025, la EN 303 354 V1.2.1 il 29 agosto 2025, la EN 301 489-50 V2.4.1 il 3 settembre 2025. Tutte e tre sono entrate nell’elenco il 7 settembre 2026.
Il costo di confondere le due date sta all’articolo 17 dello stesso decreto. Per i requisiti dell’articolo 3, commi 2 e 3 — l’uso efficiente dello spettro e i requisiti specifici — se il fabbricante «non ha applicato o ha applicato solo in parte norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea», restano solo due strade: l’esame UE del tipo dell’allegato III o la garanzia di qualità totale dell’allegato IV. Cioè un organismo notificato. Il controllo interno della produzione dell’allegato II non è disponibile.
Tradotto in accettazione: una dichiarazione di conformità UE emessa fra luglio 2025 e il 6 settembre 2026, che per lo spettro cita soltanto la V3.4.1, dichiara l’allegato II e non porta il numero di un organismo notificato, è una dichiarazione da guardare. Non è un vizio dell’impianto: è un vizio del documento che avete accettato insieme all’impianto.
Due calendari che non si incontrano
C’è un secondo disallineamento, e vale per tutte le norme ETSI. Ogni edizione porta una data di ritiro dei testi nazionali in conflitto: per la EN 303 354 V1.2.1 è il 31 maggio 2027. Ma la riga 147, quella della V1.1.1, resta nell’elenco della Gazzetta fino al 7 marzo 2028. Per nove mesi il testo nazionale in conflitto sarà stato ritirato e la vecchia riga continuerà a conferire presunzione di conformità. Lo stesso schema vale per il ponte radio: le sue date le abbiamo messe in fila parlando delle interfacce radio nazionali.
Il numero di riga che era sbagliato
Serve un’ultima cautela. La decisione di esecuzione (UE) 2025/2499, del 9 dicembre 2025, disponeva che «le righe 10, 106 e 125 sono soppresse» a decorrere dall’11 giugno 2027, e inseriva subito dopo la riga della nuova norma sui radar di livello. Ma la riga 125 è la EN 302 977 V2.1.1, sulle stazioni di terra satellitari montate su veicoli in banda 12/14 GHz; la norma da sostituire, la EN 302 729 V2.1.1, è la riga 121.
Il 7 settembre 2026 la Commissione ha corretto l’errore due volte: l’articolo 2 della decisione 2026/2003 sostituisce il numero 125 con il numero 121, e una rettifica pubblicata in pari data porta la riga inserita da 125 bis a 121 bis. Per nove mesi l’elenco ufficiale ha detto che dall’11 giugno 2027 sarebbe uscita la riga sbagliata.
Che cosa scrivere, da adesso
- la norma per esteso — sigla, parte, versione — non la sola sigla;
- la data della dichiarazione confrontata con quella in cui il riferimento era in elenco;
- il modulo applicato (allegato II, III o IV) e, dove serve, il numero dell’organismo notificato;
- le avvertenze accanto alla riga: sotto i 9 kHz, per stazioni base e ripetitori, la presunzione non c’è;
- la riga citata per norma e versione, mai per numero: i numeri si spostano e si correggono.
Quello che non sappiamo
Non sappiamo quando la 2022/2191 sarà riconsolidata: l’ultima versione consolidata è quella dell’11 dicembre 2025 e non contiene le righe nuove, quindi chi apre il consolidato oggi legge un elenco fermo a nove mesi fa. Non abbiamo letto il contenuto tecnico delle norme citate: delle parti CENELEC, a catalogo e a pagamento, riportiamo solo riferimento, edizione e stato. Non sappiamo quante dichiarazioni in circolazione citino una versione non ancora elencata: è una verifica che si fa fascicolo per fascicolo. E questa ricerca ha filtrato i titoli degli atti dell’Unione dal 1° luglio a oggi: un titolo che non compare non prova che l’atto non esista.
Come lo risolviamo
Su un apparato radio la riga che salta fuori in verifica non è la potenza: è la coppia norma-data. Noi la mettiamo per iscritto due volte. In capitolato diventa una clausola: norma con parte e versione, modulo di valutazione, organismo notificato dove previsto, avvertenze dell’elenco riportate per esteso — e la stessa lista diventa un punto della verifica in accettazione, con il verbale consegnato insieme all’impianto. Poi diventa dato: dichiarazioni, versioni e scadenze escono dalla cartella dei PDF e stanno accanto alle tracce ottiche e all’as-built, in una mappa unica della rete. Su quella mappa un’AI che gira nel perimetro del cliente — on-premise o in cloud dedicato con data center in Italia, insieme a CSIDIA, l’altra società del gruppo — risponde alla domanda che oggi si risolve a mano: quando una riga dell’elenco cambia, quali apparati e quali fascicoli vanno rivisti. È il metodo che portiamo nei servizi di rete, nel lavoro su dati e AI infrastrutturale e nei progetti per gli operatori di telecomunicazioni. Squadre nostre, senza subappalto.
Avete apparati radio in campo e dichiarazioni di conformità che citano una sigla senza versione? Scriveteci: guardiamo quali righe dell’elenco vi riguardano e che cosa manca ai fascicoli.