Note operative Tecnica

Interfacce radio nazionali: contro quale scheda è dichiarato il vostro ponte radio?

7 min di lettura

Pannello di strumentazione d’epoca con manopole e una scala graduata, in bianco e nero
Una manopola su una scala graduata dice qualcosa solo se si sa quale scala è, e di che edizione.

Chi installa e collauda un ponte radio, un terminale FWA o un backhaul in banda libera consegna un fascicolo in cui la conformità dell’apparato sta in due righe: marcatura CE e una sigla ETSI. Se quelle due righe sono tutto, alla prima verifica non provano che quell’apparato possa stare su quella banda, in Italia, con quel titolo.

Il motivo è che in Italia le condizioni d’uso di una banda non stanno nella norma europea: stanno nelle specifiche di interfaccia radio che il Ministero notifica alla Commissione. Lo dice l’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, che ha recepito la direttiva 2014/53/UE: «Conformemente alla procedura di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 il Ministero notifica le interfacce radio che intende regolamentare». E l’articolo 7 tocca da vicino chi mette le mani sul palo: «Sono consentiti la messa in servizio e l’uso delle apparecchiature radio se, adeguatamente installate, sottoposte a manutenzione e usate ai fini cui sono destinate, sono conformi al presente decreto».

L’elenco che sta per essere sostituito

Quell’elenco è ancora quello del decreto ministeriale del 10 gennaio 2005. Il MIMIT ne ha messo in consultazione la sostituzione integrale: una bozza di decreto direttoriale della Direzione generale per il digitale e le telecomunicazioni, Divisione VI, quella che le premesse indicano come «Autorità di sorveglianza sugli apparati radio». L’articolo 2 è lungo una riga: «È abrogato il decreto ministeriale 10 gennaio 2005 e successive modificazioni».

Il termine per i contributi, il 10 settembre 2026, è passato. Alla data di questa nota non risulta adottato: non compare fra i decreti direttoriali del Ministero, e l’ultima voce in tema fra le notifiche e avvisi resta l’annuncio della consultazione.

Come è fatta una scheda

Ogni interfaccia è una scheda di quindici parametri. I primi dodici sono marcati «Parte normativa»: servizio, applicazione, banda di frequenze, canalizzazione, modulazione, direzione e separazione, potenza, accesso al canale, regime autorizzatorio, requisiti aggiuntivi, ipotesi di pianificazione, cambiamenti previsti. Gli ultimi tre sono «Parte informativa»: riferimento, numero di notifica, osservazioni.

Un esempio. La scheda T47, «APPARATI PER SERVIZIO FISSO», applicazione «Ponti radio Punto-Punto», copre 1350,000-1375,000 MHz accoppiata con 1492,000-1517,000 MHz, con canalizzazioni da 2 MHz giù fino a 0,025 MHz; il regime autorizzatorio è «Soggetto ad autorizzazione generale / diritto individuale d’uso» e la pianificazione rinvia alla ECC Recommendation T/R 13-01. La T64 tiene insieme tre blocchi a onde millimetriche — 22,0-23,6, 24,5-26,5 e 27,5-29,5 GHz — con canalizzazioni fino a 112 MHz.

Il Ministero annuncia «113 schede di interfaccia»; nel PDF in consultazione quelle numerate sono 112: T01-T94 per il terrestre, M01-M15 per il marittimo, A01-A03 per l’aeronautico. Ventotto portano l’intestazione «APPARATI PER SERVIZIO FISSO»: sono i ponti radio e il punto-multipunto.

Dove finisce la norma ETSI

Qui sta il punto per chi firma. Il rinvio alla norma europea non è nella parte normativa della scheda: è il parametro 13, «Riferimento», che sta nella parte informativa. E su ventotto schede del servizio fisso, ventiquattro lo scrivono così: «EN 302 217». Senza numero di parte, senza versione.

Oggi quella sigla copre tre documenti, e uno solo serve allo scopo. ETSI EN 302 217-1 V3.4.1 (2025-07) è un «EUROPEAN STANDARD» e raccoglie, dice il titolo, i «requirements not related to access to radio spectrum». ETSI EN 302 217-2 V3.4.1 (2025-07) è invece un «HARMONISED EUROPEAN STANDARD», sottotitolato «Harmonised Standard for access to radio spectrum», per i sistemi digitali da 1 GHz a 174,8 GHz: è questa la parte scritta per reggere la presunzione di conformità. ETSI EN 302 217-3 è ferma alla V2.2.1 dell’aprile 2014 e si dichiara ancora «Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive», cioè la direttiva che la 2014/53/UE ha sostituito.

Il punto-multipunto ha lo stesso schema: EN 302 326-1 V1.2.2 è del 2007, EN 302 326-3 V2.1.1 del 2021, e l’unica armonizzata è la EN 302 326-2, riedita a V2.2.1 nel marzo 2026.

E le norme armonizzate portano con sé un calendario che finisce nei fascicoli. La EN 302 217-2 V3.4.1 è stata adottata il 2 luglio 2025, va recepita come norma nazionale entro il 30 aprile 2026 e impone il ritiro dei testi nazionali in conflitto entro il 30 aprile 2027. La EN 302 326-2 V2.2.1 è stata adottata il 12 marzo 2026: recepimento entro il 31 dicembre 2026, ritiro dei testi in conflitto entro il 31 dicembre 2027. Una dichiarazione che dice soltanto EN 302 217, a quelle date, non dice più contro che cosa l’apparato è stato provato.

Il campo che nella bozza è vuoto

C’è un secondo dettaglio da conoscere prima di citare la bozza in un capitolato. Il parametro 14 di ogni scheda si chiama «Numero di notifica»: è vuoto in tutte e 112. E nelle premesse la notifica alla Commissione compare come «n. …../……/I», con i puntini al posto delle cifre. Il quadro non è chiuso: è materiale per preparare i fascicoli, non per chiuderli.

Il costo di sbagliare è nello stesso decreto legislativo. L’articolo 43 elenca fra le non conformità il caso in cui «non è stata compilata correttamente la dichiarazione di conformità UE» e quello in cui «la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta»: per esse il Ministero ingiunge di rimediare «entro il termine perentorio di sei mesi»; l’articolo 46 aggiunge una sanzione da 1.322 a 15.877 euro, più da 13 a 78 euro per ciascuna apparecchiatura, fino a un tetto di 132.316 euro. Il problema non è la cifra: è ricostruire in sei mesi, apparato per apparato, contro quale testo la dichiarazione era stata scritta.

Che cosa scrivere, da adesso

  • il codice della scheda e la sua versione — in bozza tutte V.1.0.0 — non soltanto la banda;
  • banda e canalizzazione effettivamente impostate, confrontate con i parametri 3 e 4 di quella scheda;
  • il regime autorizzatorio del parametro 9 e il titolo che lo copre, perché fra autorizzazione generale e diritto individuale d’uso cambia chi risponde di che cosa: è la verifica di titolo che vale anche per chi fornisce una rete in fibra;
  • la norma armonizzata per esteso, con parte, versione e data, non la sigla nuda;
  • la data di revisione del fascicolo, perché l’articolo 1 della bozza avverte che le interfacce «sono oggetto di revisione ed integrazione in relazione agli eventuali aggiornamenti al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze».

Quello che non sappiamo

Non sappiamo se e quando il decreto sarà adottato, né con quale decorrenza: la consultazione si è chiusa, il testo no. Non sappiamo perché il Ministero annunci 113 schede mentre nel PDF quelle numerate sono 112: può essere una scheda non entrata nel file, o un conteggio diverso. Non conosciamo i numeri di notifica alla Commissione, e non sappiamo se la versione finale scriverà i riferimenti ETSI con parte e versione. Il testo del decreto del 10 gennaio 2005 non è su Normattiva: l’URN non risolve, e non abbiamo verificato in Gazzetta il suo estremo di pubblicazione.

Come lo risolviamo

Su un impianto radio la parte che si dimentica non è l’allineamento: è la riga che dice contro quale scheda quell’apparato è stato dichiarato. Noi la mettiamo per iscritto due volte. In capitolato, come clausola: codice e versione della scheda, banda e canalizzazione, regime autorizzatorio, norma armonizzata con parte e versione — e la stessa lista diventa un punto della verifica in accettazione, con il verbale consegnato insieme all’impianto. E poi nella mappa: schede, titoli, bande e versioni delle norme smettono di essere allegati sparsi e stanno accanto alle tracce ottiche e all’as-built, un oggetto solo. Su quella mappa un’AI che gira nel perimetro del cliente — on-premise o in cloud dedicato con data center in Italia, insieme a CSIDIA, l’altra società del gruppo — risponde alla domanda che oggi costa sei mesi di rincorsa: quando una scheda cambia, quali apparati vanno rivisti. È il metodo che portiamo nei servizi di rete e nel lavoro su dati e AI infrastrutturale. Squadre nostre, senza subappalto.

Avete apparati radio in campo e un fascicolo che cita solo la sigla della norma? Scriveteci: guardiamo quali schede vi riguardano e che cosa manca alla documentazione.

Fonti