Note operative Normativa

Sotto i quaranta metri si avvisa: quindici giorni prima, all’Agenzia

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Prua di una nave con ancora alloggiata nell’occhio di cubia e scala di immersione dipinta sullo scafo, mare increspato, fotografia in bianco e nero
L’ancora è il primo nemico di un cavo sottomarino. Ora chi la cala, sotto una certa quota, deve dirlo prima.

Dall’8 agosto un decreto permette all’Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee di spendere e reclutare prima ancora che il suo regolamento organizzativo sia scritto: il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, articolo 24, autorizza il direttore generale a usare le risorse disponibili «nelle more dell’entrata in vigore del regolamento», e alza dal 30 al 40 per cento la dotazione organica assumibile, con almeno sei dirigenti. Per chi posa, ispeziona o ripara cavi sottomarini, la notizia non è l’organigramma: la legge istitutiva, la 9/2026, impone all’articolo 10 un preavviso di quindici giorni a chi lavora a quaranta metri o più, e dà all’Agenzia il potere di spostare i lavori nello spazio o nel tempo.

La soglia, e che cosa ci rientra

L’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 9/2026 definisce «attività della dimensione subacquea» come l’attività che, sul fondo del mare, nel sottosuolo o nelle acque sovrastanti, «si svolge almeno in parte ad una profondità pari o superiore a 40 metri dal livello medio del mare». Due dettagli contano più del numero: basta l’almeno in parte, senza restarci per l’intera durata del lavoro; e rientrano, alle stesse condizioni, «il rilascio e la messa in mare di operatori o veicoli subacquei con o senza equipaggio o a controllo remoto».

Per chi lavora sui cavi, questo chiude ogni margine di interpretazione. Un’ispezione con ROV per identificare un cavo dalla sua vibrazione, se condotta a quaranta metri o più, rientra nella definizione tanto quanto l’immersione di un palombaro; lo stesso vale per un AUV mandato a rilevare il fondale prima di una riparazione. La soglia non distingue fra presidio umano e remoto: distingue solo per quota.

Quindici giorni prima

L’articolo 10, «Gestione delle interferenze nella dimensione subacquea», impone a chiunque intenda svolgere queste attività nelle acque interne, nel mare territoriale o, per piattaforma continentale e zona economica esclusiva, nell’esercizio di poteri giurisdizionali dello Stato costiero, di comunicare all’Agenzia «con un preavviso minimo di quindici giorni» — salvi urgenza, soccorso e protezione civile. La comunicazione indica le attività, il giorno o i giorni, l’ora programmata, e gli eventuali titoli abilitativi già rilasciati.

L’Agenzia trasmette senza indugio la comunicazione alle autorità militari, marittime, di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, e ha dieci giorni dalla comunicazione per adottare le misure — non solo per istruire la pratica. All’autorità competente restano cinque giorni dal ricevimento per segnalare all’Agenzia le proprie attività, militari o civili, che potrebbero interferire. Fra i quattro casi del comma 2, uno riguarda direttamente chi legge queste righe: la lettera d) include le attività «idonee a determinare la manomissione, il danneggiamento o la distruzione di cavi, condotte sottomarine, isole artificiali, installazioni o altre strutture». Un lavoro su un cavo è, per definizione, un candidato alla verifica.

Il potere che cambia un cantiere

Se una delle condizioni del comma 2 si verifica, il comma 3 dà all’Agenzia il potere di adottare misure di mitigazione, zone di sicurezza da rispettare, oppure «individuare un diverso contesto spaziale o temporale in cui può essere svolta l’attività comunicata»: può spostare il cantiere, non solo perimetrarlo.

Non c’è da drammatizzare: è lo stesso potere che le autorità marittime già esercitano su altre attività in mare. Ma per chi pianifica una campagna di posa o riparazione, il preavviso di quindici giorni è un punto del cronoprogramma che può restituire, entro un margine di dieci giorni, un vincolo di spazio, di tempo, o entrambi. Chi già scrive in capitolato il coordinamento degli scavi un mese prima del progetto conosce la logica: un vincolo temporale a monte del cantiere è un dato di progetto, non una scoperta da fare a nave già in mare.

Che cosa fa l’Agenzia sui cavi

L’articolo 13, «Sicurezza delle infrastrutture subacquee», elenca compiti dell’Agenzia che toccano direttamente i cavi sottomarini: individuare e monitorare, con la Centrale operativa e la Marina militare, le attività che rischiano di interferire con cavi e condotte per tipologia, prossimità o quota; concorrere a definire misure di verifica, ricognizione e sorveglianza dell’intera rete di interesse nazionale; concorrere a definire i piani di emergenza per il ripristino di cavi e condotte oggetto di rottura, comprese le procedure di necessità e urgenza sulla piattaforma continentale.

Le ultime due voci contano più delle altre. L’Agenzia promuove il coordinamento tra amministrazioni per «il recupero di eccedenze di banda o di flusso tra i differenti utilizzatori» quando un cavo si rompe: la risposta a un guasto è anche una decisione di instradamento condivisa, non solo un intervento tecnico isolato. E concorre a definire, per la sicurezza, il percorso dei nuovi cavi sulla piattaforma continentale — «sentiti i gestori delle infrastrutture interessate». Il percorso di un cavo non è più solo una scelta tecnico-commerciale.

Come lo verifichiamo noi

Nei capitolati per tratte che toccano il mare verifichiamo che il preavviso di quindici giorni sia una voce di cronoprogramma, non una formalità dell’ultimo minuto. Verifichiamo che sia scritto chi effettua la comunicazione all’Agenzia — il committente o l’impresa — e con quali dati. Verifichiamo che l’eventuale provvedimento dell’Agenzia sia previsto come causa di sospensione, con effetti contrattuali definiti e non lasciati alla trattativa del momento. E verifichiamo che le date comunicate, le risposte ricevute e le misure imposte finiscano nell’as-built, insieme al percorso e alle quote della tratta.

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Che cosa NON rientra

La legge 9/2026 ha un perimetro definito: si applica alle attività della dimensione subacquea in aree sotto sovranità o giurisdizione nazionale e, per le sole infrastrutture di interesse nazionale, anche in alto mare, fermi gli obblighi internazionali e i vincoli UE. Ne restano fuori, per esplicita esclusione dell’articolo 1: attività militari, di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza, vigili del fuoco, pesca, sicurezza nazionale anche cibernetica, e attività turistico-ricreative o sportive. La legge non pregiudica le competenze già attribuite da altre discipline vigenti.

Un’avvertenza di metodo, perché riguarda proprio la fonte di questo articolo: un decreto-legge entra in vigore subito, ma va convertito in legge entro sessanta giorni, e in conversione può essere modificato. Quanto scritto sul decreto-legge 144/2026 vale sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 agosto; il testo convertito andrà riletto, e lo faremo.

Che cosa scrivere in capitolato

  • Il preavviso di quindici giorni all’Agenzia come milestone del cronoprogramma, non nota a margine.
  • Chi comunica: committente o impresa esecutrice, con quale anticipo interno sui quindici giorni di legge.
  • Elenco dei dati da trasmettere: attività, giorno o giorni, ora programmata, titoli abilitativi già rilasciati.
  • La finestra di dieci giorni dell’Agenzia, come rischio di pianificazione, non tempo morto.
  • La gestione contrattuale di zone di sicurezza o riprogrammazioni imposte: chi sopporta ritardi e oneri, con quali proroghe.
  • La registrazione di comunicazioni, risposte e provvedimenti nella documentazione di fine lavori, con percorso e quote as-built.

I due assi, applicati

Primo asse: preavviso, comunicazione, finestra dei dieci giorni e misure eventualmente ricevute non restano una pratica amministrativa in un cassetto. Diventano righe verificabili del capitolato e punti di verifica in accettazione, con la traccia che il committente può esibire in ogni momento.

Secondo asse: tracce, misure e as-built di una tratta che tocca il mare — percorso, quote, punti di approdo, provvedimenti ricevuti, finestre autorizzate — non restano fogli sparsi tra cantiere e archivio. Diventano, con CSIDIA, l’altra società del gruppo, una mappa unica della rete su cui un’AI fa la diagnosi e la squadra chiude il guasto: sapere già dove passa un cavo, a quale quota e con quali vincoli è la differenza fra una campagna di ricerca e un intervento mirato. È l’aggancio con quel «recupero di eccedenze di banda o di flusso» dell’articolo 13: la risposta a una rottura è pure una decisione di instradamento presa sui dati.

Nel perimetro del cliente: on-premise, su macchine autonome senza integrazione profonda nella rete esistente, oppure cloud dedicato con data center in Italia, sempre con gestione condivisa.

Avete tratte che toccano il mare, e un capitolato che non nomina ancora l’Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee? Parlatene con un tecnico: il sopralluogo è senza costi, e il preavviso si scrive prima della posa, non il giorno di un provvedimento imprevisto.

Fonti