Note operative Normativa

Data Act: il vostro fornitore cloud dichiara la giurisdizione dell’infrastruttura?

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Due bracci di una sbarra industriale con catene di chiusura appese, in bianco e nero
Il regolamento non chiede di chiudere l’accesso: chiede di scrivere, sul sito e nel contratto, a quale diritto risponde chi lo controlla.

Aprite in un’altra scheda il sito del fornitore che ospita i vostri carichi di lavoro. Cercate una pagina che dichiari a quale giurisdizione è soggetta l’infrastruttura che tratta i dati del servizio che usate — non l’azienda, quel servizio. Poi cercate, nel contratto firmato, l’indirizzo di quella pagina. Se in dieci minuti non trovate né l’una né l’altro, avete già la risposta a una domanda che il regolamento (UE) 2023/2854 — il Data Act — pone da quasi undici mesi, non da domani: l’obbligo è in vigore dal 12 settembre 2025, e quasi nessuno lo ha ancora verificato.

Due lettere, un sito, un contratto.

L’articolo 28 del Data Act, «Obblighi contrattuali di trasparenza in materia di accesso e trasferimento internazionali», è breve. Il paragrafo 1 impone ai fornitori di servizi di trattamento dei dati di pubblicare sul sito, mantenendole aggiornate, due informazioni: «la giurisdizione cui è soggetta l’infrastruttura TIC utilizzata per il trattamento dei dati dei loro servizi individuali», e una descrizione generale delle misure adottate per impedire l’accesso governativo internazionale ai dati non personali detenuti nell’Unione, quando ciò creerebbe un conflitto con il diritto dell’Unione o nazionale. Il paragrafo 2 aggiunge la parte che quasi nessun capitolato controlla: quei siti web «sono elencati nei contratti» per tutti i servizi offerti. Non basta che la pagina esista da qualche parte: il contratto deve rimandarci.

La data non è nel 2027: è già passata.

L’articolo 50 fissa l’applicazione del regolamento al 12 settembre 2025, con tre eccezioni nominate: l’articolo 3, paragrafo 1 (sui prodotti connessi, che vale dal 12 settembre 2026), il capo III (obblighi di messa a disposizione dei dati) e il capo IV (clausole abusive, con regime transitorio fino al 2027 per i contratti in corso). L’articolo 28 sta nel capo VI, «Passaggio tra servizi di trattamento dei dati»: non compare fra le eccezioni, vale la regola generale, dal 12 settembre 2025. Non è la sola scadenza di quest’estate che sembra futura e non lo è: anche la comunicazione sulla sostenibilità dei data center riguarda un anno civile già in corso.

«Giurisdizione dell’infrastruttura» non è «dove sta il server».

È la distinzione che un capitolato deve saper scrivere. Il regolamento non chiede l’indirizzo del data center: chiede a quale diritto è soggetta l’infrastruttura TIC che tratta i dati. Un impianto fisicamente in Italia, gestito da una società soggetta al diritto di un paese terzo, è una configurazione diversa — sul piano dell’articolo 28 — da un impianto in Italia gestito da una società soggetta solo al diritto dell’Unione: stessa geografia, giurisdizione diversa. La definizione di «servizio di trattamento dei dati», all’articolo 2, punto 8, è funzionale, non nominale: «un servizio digitale […] che consente l’accesso di rete universale e su richiesta a un pool condiviso di risorse informatiche configurabili, scalabili ed elastiche di natura centralizzata, distribuita o altamente distribuita». Non parla di «cloud pubblico», e copre anche configurazioni distribuite: la dichiarazione va resa per ciascun servizio individuale, non per l’azienda nel suo complesso. Chi compra connettività, colocation o capacità di calcolo dovrebbe pretendere la stessa granularità in capitolato.

Il secondo tempo: uscire costerà meno, e va dichiarato prima di entrare.

Due articoli più avanti, l’articolo 29 smonta gradualmente le tariffe di passaggio fra fornitori: dal 12 gennaio 2027 spariscono; nel transitorio, dall’11 gennaio 2024 a quella data, possono essere solo «ridotte», e non superiori «ai costi direttamente connessi al pertinente processo di passaggio» sostenuti dal fornitore. Prima di firmare, il paragrafo 4 impone di informare il cliente su spese standard, penali di risoluzione anticipata e tariffe di passaggio ridotte. Un cliente che oggi paga per estrarre i propri dati ha uno strumento per chiedere il conto di quel costo.

L’articolo 30, paragrafo 1, riguarda il livello infrastrutturale di cui parliamo su questo sito: i fornitori «concernenti risorse informatiche scalabili ed elastiche limitate a elementi infrastrutturali quali server, reti e risorse virtuali», che non danno accesso ad applicazioni o software, devono adottare tutte le misure ragionevoli perché il cliente raggiunga l’«equivalenza funzionale» dopo il passaggio; il fornitore di origine «agevola il processo […] fornendo capacità, sufficienti informazioni, documentazione, assistenza tecnica e, se del caso, gli strumenti necessari». Documentazione e strumenti al passaggio non sono una cortesia commerciale: sono un obbligo scritto.

Il rovescio, che va detto.

L’articolo 28 chiede «una descrizione generale» delle misure contro l’accesso governativo internazionale, non un elenco puntuale: una pagina vaga può restare pienamente conforme. La trasparenza non risolve il problema, lo rende verificabile — il che è già qualcosa, ma non è una garanzia.

E l’articolo 32, due articoli dopo il 28, non blinda i dati europei da ogni autorità straniera. Ho verificato il paragrafo 2: le decisioni di un giudice o di un’autorità amministrativa di un paese terzo che obbligano al trasferimento di dati non personali detenuti nell’Unione «sono riconosciute o assumono qualsivoglia carattere esecutivo soltanto se basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l’Unione, ad esempio un trattato di mutua assistenza giudiziaria, o su qualsiasi accordo analogo tra il paese terzo richiedente e uno Stato membro». Senza un accordo del genere, il paragrafo 3 non vieta il trasferimento in automatico: lo ammette a tre condizioni — motivi e proporzionalità della decisione, con un nesso specifico a persone o violazioni determinate; un’obiezione motivata riesaminabile da un giudice del paese terzo; un giudice con il potere, secondo il proprio diritto, di tenere conto degli interessi tutelati dal diritto dell’Unione. Non è un divieto assoluto: è una procedura a condizioni verificabili. Chi scrive che il Data Act «mette i dati al riparo dalle autorità straniere» sta semplificando oltre quello che il testo dice.

Cosa scrivere a capitolato.

  1. Giurisdizione dichiarata servizio per servizio, con riferimento all’articolo 28, paragrafo 1, lettera a) — non una dichiarazione unica per l’intero fornitore.
  2. Gli indirizzi web dell’articolo 28 richiamati nel contratto, come impone il paragrafo 2, non solo pubblicati su una pagina che nessuna clausola cita.
  3. Le misure dell’articolo 32 allegate, non solo linkate: il testo delle misure tecniche e organizzative, non un rimando a una pagina che può cambiare senza preavviso.
  4. Costi di passaggio quantificati in anticipo, come impone l’articolo 29, paragrafo 4, prima di firmare — non scoperti al momento dell’uscita.
  5. Obblighi di equivalenza funzionale ex articolo 30 scritti come clausola, con l’elenco di ciò che il fornitore di origine deve consegnare: capacità, informazioni, documentazione, assistenza, strumenti.

Come si verifica.

La verifica dei dieci minuti va fatta oggi: aprire il sito del fornitore, cercare la pagina dell’articolo 28, controllare che dichiari la giurisdizione per il servizio specifico che usate — non per l’azienda in astratto — e la data di ultimo aggiornamento. Poi il contratto: l’indirizzo di quella pagina è richiamato, come vuole il paragrafo 2? Se non c’è, è una non conformità del fornitore, e una clausola mancante nel vostro capitolato. In accettazione vale la stessa logica per l’articolo 32: le misure devono comparire, allegate per intero, nella documentazione contrattuale — non solo citate a voce in una call di vendita.

Il punto.

Il Data Act non chiede un atto di fede: chiede una pagina aggiornata, un contratto che la richiami, un allegato che descriva le misure — verificabili in un pomeriggio, non un parere. È il lavoro che portiamo in un capitolato di conformità: giurisdizione dichiarata servizio per servizio, indirizzi dell’articolo 28 richiamati per iscritto, misure dell’articolo 32 allegate, costi di passaggio dell’articolo 29 quantificati prima di firmare — clausole verificabili, con il collaudo fatto in accettazione e la traccia da esibire. Il fascicolo dei fornitori cloud, colocation e connettività di un data center, insieme a tracce, misure e as-built della rete che li collega, smette di essere pagine sparse e diventa una mappa unica del sito e della rete: un’AI segnala l’incoerenza — una giurisdizione dichiarata che non combacia più col contratto, un fornitore che ha cambiato pagina senza avvisare — e una squadra interviene, insieme a CSIDIA, l’altra società del gruppo. Dove serve un’AI sui dati della rete, gira nel perimetro del cliente: su macchine autonome on-premise, senza integrazione profonda nella rete esistente, o in cloud dedicato con data center in Italia, con gestione condivisa fra le due squadre.

Dovete verificare se i vostri fornitori cloud, colocation e connettività rispettano l’articolo 28, o scrivere la clausola che lo richiama nel prossimo capitolato? Parlatene con un tecnico: il sopralluogo è senza costi, e la pagina del fornitore si controlla oggi, non alla prossima scadenza contrattuale.

Fonti