Data Act, 12 settembre 2026: fra un mese i prodotti connessi devono aprire i dati per default
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Un sistema RFTS che scandisce le fibre spente di una tratta genera, ogni notte, migliaia di misure OTDR. Una muffola strumentata con sensore d’acqua genera un evento ogni volta che supera la soglia. Un telaio di permutazione con tracciabilità delle porte genera uno stato per ogni connettore. Un DCIM di sala macchine genera temperatura, umidità, carico degli UPS, minuto per minuto. Chiedete oggi, a chi vi fornisce uno di questi apparati, in quale formato uscono quei dati, se in tempo reale, dove sono conservati e per quanto, e con quali mezzi tecnici potete prelevarli voi stessi. Nella maggior parte dei capitolati che passano dalla nostra scrivania, quella riga non c’è. Fra trenta giorni, per i prodotti immessi sul mercato da quel momento, non è più una domanda che potete scegliere di non fare: è un obbligo di legge.
Il 12 settembre 2026 non è la data di partenza del regolamento
Il regolamento (UE) 2023/2854, il Data Act, si applica già dal 12 settembre 2025: non è materia nuova, ed è la stessa norma su cui abbiamo già scritto a proposito del passaggio a un altro fornitore cloud e della giurisdizione dell’infrastruttura che tratta i vostri dati. Quello che scatta fra un mese è un obbligo diverso da entrambi, e riguarda non il cloud ma la fabbricazione dei prodotti. L’articolo 50, terzo comma, lo scrive senza margini di interpretazione: «L’obbligo derivante dall’articolo 3, paragrafo 1, si applica ai prodotti connessi e ai servizi correlati immessi sul mercato dopo il 12 settembre 2026.» Non riguarda ciò che avete già installato: riguarda ciò che comprerete, o vi verrà proposto, da quella data in avanti.
E l’articolo 3, paragrafo 1, è la norma di progettazione che quella data porta con sé: «I prodotti connessi sono progettati e fabbricati e i servizi correlati sono progettati e forniti in modo tale che i dati dei prodotti e dei servizi correlati, compresi i pertinenti metadati necessari a interpretare e utilizzare tali dati, siano, per impostazione predefinita, accessibili all’utente in modo facile, sicuro, gratuito, in un formato completo, strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove pertinente e tecnicamente possibile, in modo diretto.» Non un accesso su richiesta scritta al fornitore, non un export a pagamento, non un PDF: un accesso di default, gratuito, in un formato che una macchina legge senza intervento umano.
Le due definizioni che decidono se un apparato è dentro
Tutto dipende da due definizioni dell’articolo 2. «Prodotto connesso»: «un bene che ottiene, genera o raccoglie dati relativi al suo utilizzo o al suo ambiente e che è in grado di comunicare dati del prodotto tramite un servizio di comunicazione elettronica, una connessione fisica o l’accesso su dispositivo, e la cui funzione primaria non è l’archiviazione, il trattamento o la trasmissione dei dati per conto di una parte diversa dall’utente». «Servizio correlato»: «un servizio digitale diverso da un servizio di comunicazione elettronica, anche software, connesso con il prodotto al momento dell’acquisto, della locazione o del noleggio in modo tale che la sua assenza impedirebbe al prodotto connesso di svolgere una o più delle sue funzioni o che è successivamente connesso al prodotto dal fabbricante o da un terzo al fine di ampliare, aggiornare o adattare le funzioni del prodotto connesso».
Non facciamo, in questa nota, la qualificazione di un apparato specifico: dipende dal prodotto concreto e dal contratto, e non la facciamo per conto di nessuno. Ma la definizione è scritta in modo aperto — «un bene che ottiene, genera o raccoglie dati» — e in una rete o in un data center i candidati sono ovunque: un sistema RFTS di monitoraggio continuo, una muffola strumentata con sensore d’acqua, un OTDR o una sonda di misura che resta in campo, un telaio di permutazione con tracciabilità delle porte, un DCIM e i sensori ambientali di sala, i gruppi di continuità, i contatori. Tutti ottengono o generano dati sul proprio uso o ambiente; quasi nessuno, oggi, dichiara in che formato quei dati escono.
Quattro informazioni, prima della firma
L’articolo 3, paragrafo 2, non aspetta la consegna: fissa cosa il venditore, il locatore o il noleggiante deve dichiarare prima del contratto, «in modo chiaro e comprensibile». Quattro punti, verbatim: «a) il tipo, il formato e il volume stimato di dati del prodotto che il prodotto connesso può generare; b) se il prodotto connesso è in grado di generare dati in modo continuo e in tempo reale; c) se il prodotto connesso è in grado di archiviare dati sul dispositivo o su un server remoto, compresa, se del caso, la durata prevista della conservazione; d) il modo in cui l’utente può accedere a tali dati, reperirli o, se del caso, cancellarli, compresi i mezzi tecnici per farlo, nonché le condizioni d’uso e la qualità del servizio.» Quattro righe già scritte per voi: bastano da riportare, per nome, in una richiesta di offerta.
Il paragrafo 3 estende un obbligo analogo a chi fornisce un servizio correlato: natura, volume stimato e frequenza di raccolta dei dati che il fornitore otterrà, e come l’utente può accedervi o reperirli. Chi affida a terzi la gestione remota di un DCIM o di un sistema di monitoraggio ottico è, in questo schema, l’utente che riceve quel servizio correlato: le stesse domande valgono per il contratto di gestione, non solo per l’acquisto dell’apparato.
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Quello che non sappiamo, e dove ci fermiamo
L’obbligo dell’articolo 3, paragrafo 1, non è retroattivo: vale per i prodotti connessi e i servizi correlati immessi sul mercato dopo il 12 settembre 2026, non per i sistemi RFTS, le muffole o i telai già installati sulla vostra rete. Non abbiamo verificato se e come i singoli fabbricanti si stiano adeguando, e non lo affermiamo.
Sul testo abbiamo trovato due deroghe rilevanti, entrambe da nominare con precisione. Il considerando 14 esclude esplicitamente i prototipi dal perimetro dei prodotti connessi. E l’articolo 7 esenta dagli obblighi del capo che contiene l’articolo 3 i dati generati da prodotti fabbricati o progettati da una microimpresa o da una piccola impresa, con condizioni legate alle imprese associate o collegate e al subappalto, e prevede un anno per i prodotti immessi sul mercato da una media impresa. Il considerando 41 spiega quelle condizioni meglio del dispositivo: se comprate da un fabbricante piccolo, la verifica va fatta sul caso concreto. Non abbiamo trovato altre deroghe nel testo degli articoli 2, 3, 7 e 50. Questa è lettura normativa su fonti primarie, non un parere legale.
I due assi, su questo obbligo
Le quattro informazioni dell’articolo 3, paragrafo 2, diventano quattro righe del capitolato del prossimo apparato che comprate dopo il 12 settembre: tipo, formato e volume dei dati; se in continuo e tempo reale; dove sono archiviati e per quanto; con quali mezzi tecnici si accede, si preleva e si cancella, con quali condizioni d’uso e quale qualità del servizio. E in accettazione non si verifica la promessa del fornitore: si verifica l’estrazione. Si scarica davvero un campione di dati nel formato dichiarato, e si conserva come prova, datata.
I dati che quei prodotti generano — misure di un RFTS, allarmi di una muffola, stati delle porte di un telaio — smettono di restare un file sparso nel portale del fornitore. Diventano, con CSIDIA, l’altra società del gruppo, parte della mappa unica della rete — la stessa su cui poggia il nostro lavoro sul catasto as-built — su cui un’AI fa la diagnosi e la squadra chiude il guasto. È il motivo per cui il formato conta più della promessa: un dato che esce «leggibile da dispositivo automatico», come vuole l’articolo 3, entra nel modello operativo che incrocia allarmi e as-built; un PDF scaricato una volta l’anno no. Nel perimetro del cliente: on-premise su macchine autonome senza integrazione profonda, oppure cloud dedicato con data center in Italia, sempre con gestione condivisa.
Dal sopralluogo, senza costi, esce l’elenco degli apparati che generano dati sulla vostra rete — RFTS, sensori di muffola, telai di permutazione, DCIM — con, per ciascuno, in quale formato escono, se in tempo reale, dove sono conservati e chi può prelevarli, comprese le caselle che restano vuote. Resta a voi anche se non proseguiamo insieme. Parlatene con un tecnico.