Note operative Normativa

Quale CAM si applica a una gara di posa e collaudo di rete in fibra?

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Tubi e condotte di materiali e diametri diversi ammassati alla rinfusa in uno scavo, fra terra e macerie, fotografia in bianco e nero
Reti diverse, un solo scavo, nessuna canalizzazione condivisa: proprio il caso che il criterio sui sottoservizi tecnologici vuole evitare.

Il capitolato per dieci chilometri di dorsale in fibra fra due sedi pubbliche è quasi pronto: soglie ottiche, tiro massimo in cavidotto, collaudo OTDR sono già scritti. Manca una riga che nessuno sa come compilare: quale criterio ambientale minimo si applica a un lavoro che non è né un edificio né un computer? Chi scrive cerca CAM fibra ottica, poi CAM reti di telecomunicazione: nessuna delle due dà risultati. Il bando si avvicina, e la casella dei CAM resta vuota — non perché nessuno l’abbia cercata, ma perché la risposta non sta in un solo decreto.

L’obbligo, comma per comma

L’articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 — il Codice dei contratti pubblici — non riguarda solo l’ambiente: la rubrica è «Clausole sociali dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilità energetica e ambientale». È il comma 2 a fissare l’obbligo che qui interessa: le stazioni appaltanti e gli enti concedenti «contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi». Non un principio da richiamare in una riga: specifiche tecniche e clausole di un decreto preciso, da inserire nella documentazione di gara.

Il nodo sta nella frase che segue, nello stesso comma: i criteri ambientali minimi sono «definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni», con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Il CAM non è un principio unico ma un catalogo di decreti, uno per categoria merceologica — e per una rete in fibra nessuna categoria si chiama così.

Nessun CAM è scritto per la fibra

L’elenco ufficiale dei CAM vigenti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica copre edilizia, infrastrutture stradali, illuminazione pubblica, veicoli, tessile, rifiuti urbani e altre categorie: nessuna riga è dedicata a reti di telecomunicazione, cablaggio o posa di fibra ottica. Chi scrive non ha un decreto pronto: deve ricostruirlo da due categorie pensate per altro.

L’edilizia, per esclusione — ma con un criterio scritto apposta

Il CAM Edilizia, adottato con decreto ministeriale 24 novembre 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 281 del 3 dicembre 2025, in vigore dal 2 febbraio 2026, sostituisce l’edizione 2022 (decreto n. 256 del 23 giugno 2022, G.U. n. 183 del 6 agosto 2022) integrandone anche il correttivo del 5 agosto 2024. Non si ferma agli edifici: il paragrafo sull’ambito di applicazione estende il campo «ai lavori e servizi per qualsiasi tipo di manufatto o opera nelle more della pubblicazione di eventuali CAM per specifiche tipologie di opere o manufatti». È una clausola di supplenza: finché non esiste un CAM scritto apposta per un tipo di opera, si applica quello dell’edilizia — e per la fibra quel CAM specifico non esiste.

Il documento va oltre la supplenza generica. Il criterio 2.2.6, «Sottoservizi per infrastrutture tecnologiche», si applica «alle aree di pertinenza di edifici, manufatti e opere e alle aree pubbliche, in caso di realizzazione, ampliamento o riqualificazione delle reti tecnologiche nel sottosuolo», e impone: «Il progetto deve prevedere apposite canalizzazioni interrate in cui concentrare tutte le reti tecnologiche previste, per una migliore gestione dello spazio nel sottosuolo». Non un principio ma un requisito: cavidotti condivisi, dimensionati per gli ampliamenti futuri, non un tubo per rete posato per conto proprio — ciò che manca nello scavo in apertura. La prova richiesta, però, resta leggera: la stessa relazione tecnica di progetto del criterio 2.1.1, che deve raccontare come il progetto ha tenuto conto della canalizzazione condivisa — non un rapporto di prova indipendente, non un’etichetta di prodotto.

Lo stesso requisito esiste nel CAM per le infrastrutture stradali (decreto 5 agosto 2024, corretto l’11 settembre 2025), ma con forza diversa: il criterio 2.2.1 chiede sistemi contro l’inquinamento da traffico e precisa «Tali sistemi possono includere», elencando fra gli altri le «canalizzazioni in cui collocare tutte le reti tecnologiche previste, per una corretta gestione dello spazio nel sottosuolo», «prevedendo anche una sezione maggiore da destinare a futuri ampliamenti delle reti». Nell’edilizia il progetto deve prevederle; su strada può includerle.

Gli apparati attivi restano fuori: il CAM ICT si ferma al personal computer

Per armadi, switch, ODF e le altre apparecchiature attive, il CAM che viene in mente è quello sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Ma il decreto in vigore — adottato l’11 marzo 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 25 marzo 2026 — dichiara il proprio campo senza ambiguità: «I criteri ambientali definiti con il presente documento si applicano a computer da tavolo, computer da tavolo integrati, desktop thin client, mobile thin client, notebook, tablet e slate, ai monitor e agli smartphone». Un armadio di permutazione o uno switch di rete non compaiono in questo elenco. Chi cita il CAM ICT per giustificare la fornitura degli apparati attivi di una rete sta citando un decreto che si applica alla postazione di lavoro, non alla rete che la collega.

Che cosa pretendere come prova, non come dichiarazione

Il metodo dei CAM, spiegato nello stesso documento edilizio, non lascia margine alla dichiarazione generica: «I mezzi di verifica consistono principalmente nella presentazione di etichette ambientali o di certificati, rapporti di prova o altra documentazione tecnica». È il principio da riportare in ogni clausola — anche dove, come per i sottoservizi, il decreto si accontenta di una relazione di progetto: se serve una prova più solida, la scrive il capitolato, non se la aspetta dal CAM.

Cosa scrivere in capitolato

  1. Dichiarare quale CAM si applica a quale parte della fornitura: edilizia (decreto 24 novembre 2025) per scavi, cavidotti e sottoservizi; nessun CAM per gli apparati attivi e per il cavo in fibra — dirlo esplicitamente, non lasciarlo sottinteso.
  2. Richiamare il criterio 2.2.6 per le nuove canalizzazioni interrate, e pretendere che la relazione tecnica dichiari il dimensionamento per gli ampliamenti futuri.
  3. Specificare il mezzo di prova per ogni criterio richiamato — etichetta, certificato, rapporto di prova o relazione tecnica — non una generica dichiarazione di conformità ai CAM priva di riferimento al criterio.
  4. Dire quale decreto governa quale porzione dello scavo: su sede stradale il cavidotto condiviso è suggerito, non imposto; i due CAM non si sommano da soli.
  5. Aggiornare il riferimento a ogni gara: il CAM Edilizia 2022 è stato sostituito dall’edizione 2025, in vigore dal 2 febbraio 2026; un capitolato che cita ancora il decreto 256/2022 come testo vigente cita un atto superato.

Come si verifica in accettazione

In esecuzione, la direzione lavori verifica che i mezzi di prova dichiarati in offerta corrispondano ai criteri richiamati: la relazione tecnica per i sottoservizi, i rapporti di prova o le etichette per i prodotti da costruzione in pozzetti e canalizzazioni, se richiesti — le soglie di scavo per pozzi e cunicoli restano un capitolo distinto, non sostituito dai CAM. Un capitolato che scrive nel rispetto dei CAM, senza decreto, criterio e prova, non lascia nulla da verificare: lascia solo una frase.

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Quello che non abbiamo verificato

Non abbiamo verificato come i due decreti si coordinino dove gli ambiti si sovrappongono. Non abbiamo verificato se esistano linee guida ANAC per un appalto misto — opere, apparati, posa — che non coincide con nessuna categoria CAM. L’elenco dei CAM vigenti cambia: quanto riportato è aggiornato a settembre 2026, da riverificare a ogni bando.

I due assi, su questo tema

Il criterio richiamato, la relazione tecnica che lo motiva e i rapporti di prova sui prodotti da costruzione diventano, con CSIDIA, l’altra società del gruppo, una mappa unica su cui un’AI verifica, prima che il bando esca, se ogni criterio citato ha davvero il suo mezzo di prova — non solo la riga che lo richiama. È lo stesso approccio per gli enti della pubblica amministrazione. Nel perimetro del cliente: on-premise su macchine autonome, oppure cloud dedicato con data center in Italia, sempre con gestione condivisa.

State scrivendo un capitolato e non sapete quale CAM richiamare, o dovete accettare lavori dove i CAM sono citati ma non provati? Parlatene con un tecnico: il sopralluogo è senza costi, e la casella dei CAM si riempie prima che il bando esca, non dopo l’aggiudicazione.

Fonti