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Il collegio non si scioglie al collaudo: il CCT in un appalto di fibra

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Bilancia a due piatti in ottone e ferro su un piano di legno davanti a una parete di legno, con il piatto di sinistra più basso dell’altro, fotografia in bianco e nero
La bilancia pesa, non dichiara da sola quale piatto vince: il collegio consultivo tecnico decide, non si limita a misurare la riserva.

Il capitolato di una dorsale in fibra fra due centrali, sopra soglia europea, arriva in cantiere senza una riga sul collegio consultivo tecnico. Otto mesi dopo l’avvio, la posa incontra un sottoservizio non segnalato e l’impresa iscrive una riserva sul ritardo. Il RUP scopre solo allora che il collegio andava costituito entro dieci giorni dall’avvio dell’esecuzione — non quando la prima controversia lo rende utile — e che il termine è scaduto da mesi. È un obbligo che si dimentica perché non compare mai come voce di capitolato, e che si ripresenta, se qualcuno iscrive una riserva sul collaudo, anche a lavori già misurati e certificati.

Una soglia che il Codice stesso definisce provvisoria

L’articolo 14, comma 1, lettera a), del d.lgs. 36/2023 stampa «euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni». Non è la cifra vigente: lo stesso articolo, al comma 3, avverte che quelle soglie sono soggette a revisione periodica con provvedimento della Commissione europea. La direttiva 2014/24/UE, nel testo consolidato al 1° gennaio 2026, riporta infatti 5.404.000 EUR, con un marcatore che rinvia al regolamento delegato (UE) 2025/2152 del 22 ottobre 2025: alla lettera a) dell’articolo 4, «5 538 000 EUR» è sostituito da «5 404 000 EUR», applicabile dal 1° gennaio 2026. La soglia è scesa, non salita: nel 2026 più appalti la superano che nel 2025, non meno.

Quando il collegio è obbligatorio

L’articolo 215, comma 1, riguarda i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche, incluse quelle in concessione o partenariato pubblico-privato, e per questi è netto: «di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea la costituzione del collegio è obbligatoria». Non è una facoltà negoziabile in gara, e il comma 3 lo rende costoso da ignorare: inosservare i pareri o le determinazioni del collegio pesa ai fini della responsabilità per danno erariale e vale, salvo prova contraria, come grave inadempimento contrattuale; osservarli esclude quella responsabilità, salvo dolo.

Il perno: il contratto misto sposta il confine

Una rete in fibra è quasi sempre un contratto misto: scavo e cavidotto sono lavori, cavo e apparati attivi sono fornitura. L’articolo 14, comma 18, decide con quale regime va aggiudicato l’intero contratto, e la regola è semplice: l’oggetto principale — quello che detta il regime da applicare — è la prestazione con l’importo stimato più elevato fra quelle previste dall’appalto. Se il quadro economico attribuisce alla fornitura l’importo più alto, l’intero appalto segue il regime delle forniture — e l’obbligo di CCT non scatta, perché l’articolo 215 lo lega ai soli lavori. Due gare della stessa dimensione complessiva possono quindi stare una dentro e una fuori dall’obbligo, a seconda di come il quadro economico ripartisce scavo e apparati: la stessa logica che regola le due soglie di revisione prezzi in un appalto misto, applicata qui alla classificazione dell’intero contratto.

Due orologi diversi

L’Allegato V.2, articolo 3, comma 1, fissa il primo: il collegio va costituito su iniziativa della stazione appaltante prima dell’avvio dell’esecuzione o, al più tardi, entro dieci giorni da quella data, con il ritardo valutabile ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale e della buona fede contrattuale. Il secondo orologio parte altrove: il comma 2 chiarisce che il CCT si intende istituito quando il presidente accetta l’incarico, ed entro i quindici giorni successivi si tiene la seduta di insediamento, alla presenza dei legali rappresentanti delle parti, chiamati a mettere a verbale se intendono escludere il valore di lodo contrattuale (art. 808-ter c.p.c.) alle sue pronunce. Chi non dichiara nulla in quella sede resta vincolato: l’articolo 217, comma 1, fa scattare il lodo di default, e anche la facoltà di escluderlo ha un confine — non vale quando serve una pronuncia su risoluzione, sospensione coattiva o modalità di prosecuzione dei lavori. Escluderlo, comunque, non basta sul piano erariale: il comma 2 dello stesso articolo lascia fermi gli effetti dell’articolo 215, comma 3.

In corso d’opera

L’articolo 216, comma 1, rende obbligatoria l’acquisizione del parere del collegio ogni volta che, sopra soglia, si iscrive una riserva, si propone una variante o insorge un’altra disputa tecnica durante l’esecuzione; se le parti concordano che la pronuncia valga come lodo, «è preclusa l’esperibilità dell’accordo bonario per la decisione sulle riserve» (da non confondere con le riserve di fibra lasciate nei pozzetti: qui la parola indica una pretesa economica dell’impresa). Per la sospensione da gravi ragioni tecniche, il comma 4 impone al collegio di accertare, entro quindici giorni dalla comunicazione, l’esistenza di una causa tecnica legittima.

Il gancio: il collegio sopravvive al collaudo

Su una rete in fibra il collaudo è una misura — OTDR bidirezionale, attenuazione, certificati — non solo una firma. L’articolo 219, comma 1-bis, lo scrive per esteso: «Il contratto si considera eseguito alla data della sottoscrizione dell’atto di collaudo o regolare esecuzione, salvo che non sussistano riserve o altre richieste in merito al collaudo medesimo; in quest’ultimo caso, il collegio è sciolto con l’adozione della relativa pronuncia». Se su quelle misure qualcuno iscrive una riserva, il collegio resta in vita e decide anche su quella: il verbale di collaudo smette di essere una faccenda solo tecnica e diventa la materia su cui qualcuno si pronuncia.

Cosa scrivere in capitolato

  1. Dichiarare, nel quadro economico, quale componente prevale per importo — lavori o fornitura — perché da lì discende se l’obbligo di CCT scatta.
  2. Fissare in cronoprogramma la data di avvio dell’esecuzione, unico riferimento certo per il termine di dieci giorni.
  3. Prevedere in capitolato la clausola su chi nomina il presidente e il termine di cinque giorni per il Ministero o l’ente competente, in caso di mancato accordo.
  4. Imporre che il verbale di insediamento dichiari esplicitamente se le pronunce del collegio valgono come lodo contrattuale, invece di lasciare il silenzio a deciderlo.
  5. Scrivere che il collaudo con riserve non chiude l’esecuzione, e indicare a chi spetta gestire il collegio ancora aperto in quella fase.

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Quello che non abbiamo verificato

Non abbiamo verificato se esistano pronunce di collegi consultivi tecnici specifiche su reti in fibra, né linee guida ANAC sulla qualificazione della giunzione o del collaudo ai fini della soglia di rilevanza. Non abbiamo verificato se il decreto ministeriale sui parametri per i compensi dei componenti, richiamato dall’Allegato V.2, sia già stato adottato nella nuova formulazione o se restino in vigore, come previsto in via transitoria, le linee guida del 17 gennaio 2022.

Il punto

Un appalto di fibra sopra soglia non decide da solo se ha bisogno di un collegio consultivo tecnico: lo decide il quadro economico, prima del bando, e lo decide chi scrive in capitolato quando il collegio nasce e quando davvero si scioglie. È lo stesso principio di un capitolato di conformità costruito insieme alla progettazione di una rete ottica: l’obbligo si dichiara prima della gara, non si scopre alla prima riserva — né, peggio, al collaudo. Per le reti di telecomunicazioni, dove il collaudo è già una misura tracciabile, quella riserva è spesso la prima occasione in cui qualcuno legge davvero il verbale.

State scrivendo un capitolato per una rete in fibra sopra soglia e non sapete se il collegio consultivo tecnico è obbligatorio, o avete già una riserva iscritta sul collaudo e nessuno ha convocato il collegio? Parlatene con un tecnico: il sopralluogo è senza costi, e i due orologi — dieci giorni dall’avvio, quindici dall’accettazione del presidente — si rispettano solo se qualcuno li ha scritti prima.

Fonti