Note operative Normativa

Posa al 3%, fornitura al 5%: la revisione prezzi di una rete in fibra non ha una sola soglia

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Gancio e carrucola di un paranco sospesi al soffitto di un capannone industriale in disuso, fotografia in bianco e nero
Il gancio solleva ciò che vi si aggancia, non un carico indistinto: la revisione dei prezzi pesa lavori e forniture su bracci diversi.

Il capitolato per una dorsale in fibra fra due centrali ha una sola riga di revisione prezzi: si applica oltre il 5% dell’importo, nella misura dell’80% dell’eccedenza. Dodici mesi dopo l’aggiudicazione, il prezzo dell’energia per i mezzi di scavo e il prezzo del rame nei conduttori del cavo salgono insieme. L’impresa chiede la revisione; il RUP scopre che quella riga unica non è più la legge da fine 2024. L’appalto è insieme scavo e cavidotto — lavori — e cavo, apparati attivi — fornitura. Da quando l’articolo 60 del decreto legislativo 36/2023 è stato riscritto, le due componenti hanno soglie diverse, percentuali diverse, indici diversi. Il capitolato ne aveva scritta una sola.

Due soglie, non una

Il comma 1 dell’articolo 60 impone: «Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto.» Non una facoltà: un obbligo fin dal bando.

Fino al 30 dicembre 2024 il comma 2 trattava opera, fornitura e servizio allo stesso modo: una sola soglia, il 5% dell’importo, una sola percentuale, l’80% «della variazione stessa» — cioè dell’intera variazione, non della sola parte che eccede la soglia. Dal 31 dicembre 2024 — per effetto del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, il correttivo al Codice, che ha riscritto il comma 2 e aggiunto il comma 2-bis — la soglia si è sdoppiata: per i lavori scatta oltre una «variazione del costo dell’opera […] superiore al 3 per cento dell’importo complessivo» e opera «nella misura del 90 per cento del valore eccedente»; per la fornitura o il servizio scatta oltre il 5% e opera nella misura dell’80% dell’eccedenza. Il comma 2-bis aggiunge una facoltà solo per servizi e forniture: «meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all’indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti», il cui incremento non entra nel calcolo della soglia del 5%.

Due indici, prodotti da due soggetti diversi

Il comma 3 separa anche gli indici: per i lavori, «gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater»; per servizi e forniture, gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, alla produzione e delle retribuzioni contrattuali. Il comma 4-quater rinvia all’Allegato II.2-bis del Codice, introdotto dallo stesso correttivo: l’articolo 1, comma 4, detta la regola per un appalto come questo — «In caso di contratti misti, si applicano, alla componente di lavori, le disposizioni di cui alla Sezione II del presente Allegato e, alla componente di forniture e servizi, le disposizioni di cui alla Sezione III». Due sezioni, non una media fra le due.

Per i lavori, l’Allegato (art. 4) affida la scelta al progettista: in sede di progetto a base di gara individua, fra venti tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) elencate in Tabella A, quelle pertinenti allo scavo e alla posa, ne pesa l’incidenza sull’importo e compone un indice sintetico di progetto. Quell’indice, però, esiste solo se il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti lo ha reso disponibile: il comma 4 dell’articolo 60 lo affida a un provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato sentito l’ISTAT. Fino a quel provvedimento, l’Allegato (art. 16) tiene in vita il regime precedente, con i vecchi indici ISTAT «nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023» — e una nota dello stesso articolo avverte che ne erano stati pubblicati solo tre, per fabbricato residenziale, capannone industriale e tronco stradale con tratto in galleria: nessuno per uno scavo di rete. Il provvedimento è arrivato il 30 marzo 2026 — decreto dirigenziale del MIT n. 743, che adotta gli indici di costo delle lavorazioni individuati dall’ISTAT per le tipologie omogenee della Tabella A — che «acquista efficacia il giorno stesso della sua pubblicazione» sul sito del Ministero, datata dal Ministero stesso 28 aprile 2026. Prima di quella data, una gara di posa in fibra avviata restava, per la parte lavori, sui tre indici vecchi: nessuno dei quali la riguardava.

Per la fornitura — cavo, apparati attivi — l’Allegato (artt. 10-11) lascia la scelta alla stazione appaltante: individua il codice CPV della prestazione e lo associa, tramite la Tabella D, all’indice ISTAT pertinente o a un sistema pesato di più indici; se il CPV non compare in tabella, sceglie l’indice «ritenuto maggiormente pertinente all’attività oggetto dell’appalto». Il dato, qui, non manca mai: manca solo chi si prende la responsabilità di associarlo prima che il bando esca.

Le clausole, una volta scritte, si attivano da sole: l’Allegato (art. 3) le fa scattare «automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte», al superamento della soglia — non su domanda dell’impresa.

Cosa scrivere in capitolato

  1. Separare, voce per voce, la componente lavori dalla componente fornitura: scavo, cavidotto e posa da un lato; cavo, apparati attivi e materiali dall’altro — con le rispettive soglie, 3%/90% e 5%/80%.
  2. Far dichiarare al progettista, nel progetto a base di gara, le TOL pertinenti allo scavo e alla posa e il relativo peso, citando il decreto dirigenziale MIT n. 743 del 30 marzo 2026 come fonte degli indici.
  3. Far indicare il codice CPV di cavo e apparati e l’indice ISTAT o il sistema pesato associato in Tabella D, non un generico rinvio agli indici ISTAT senza numero di tabella.
  4. Dire se si aggiunge il meccanismo ordinario di adeguamento del comma 2-bis per la fornitura, e come il suo incremento resti fuori dal calcolo della soglia del 5%.
  5. Fissare la cadenza di monitoraggio degli indici nei documenti di gara iniziali: l’attivazione è automatica, ma solo se qualcuno ha dichiarato ogni quanto si controlla.

Come si verifica in accettazione

Il direttore dei lavori accerta la variazione dell’indice sintetico e la trasmette al RUP con lo stato di avanzamento revisionale; per la fornitura, la stazione appaltante verifica la variazione dell’indice CPV e comunica i prezzi revisionati. Un capitolato che scrive revisione prezzi al 5% senza dire quale componente è lavori e quale fornitura lascia al direttore lavori il compito di scoprirlo a consuntivo — quando la soglia sbagliata è già stata applicata.

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Quello che non abbiamo verificato

Non abbiamo verificato se, fra le venti TOL del decreto MIT n. 743/2026, una tipologia copra esplicitamente scavo e posa di cavidotti per telecomunicazioni, o se il progettista debba ricondurla a una voce più generica: il testo della Tabella A è pubblicato in formato grafico, non estraibile riga per riga. Non abbiamo verificato se esistano pronunce ANAC sulla qualificazione di giunzione e collaudo come lavoro o come servizio ai fini della soglia. La pagina del MIT che annuncia il decreto lo chiama, nel testo, «Decreto Dirigenziale n. 730/2026», e con quel numero ne linka anche l’indirizzo; il documento vero, però, porta nella firma digitale il protocollo m_inf.AAAB044.REG_DECRETI.R.0000743.30-03-2026, e il numero è 743: la riportiamo come discrepanza della fonte, non come nostro errore di trascrizione.

Il punto

Un appalto di rete in fibra non è un lavoro con una fornitura annessa: è due contratti sotto un solo bando, con due soglie, due percentuali e due indici che nessuno dei due soggetti — progettista e stazione appaltante — possiede per l’altro. Il capitolato che non lo scrive lascia la domanda aperta fino al primo aumento, quando è già tardi per rispondere con calma. È lo stesso principio di un capitolato di conformità costruito insieme alla progettazione di una rete ottica: la soglia si dichiara prima del bando, non si scopre al collaudo. Il subappalto della posa, del resto, eredita la stessa clausola — lo abbiamo scritto parlando di chi può eseguire il lavoro in un appalto di rete per le telecomunicazioni.

State scrivendo un capitolato misto e non sapete come dividere le soglie fra lavori e fornitura, o dovete accettare una revisione prezzi calcolata con l’indice sbagliato? Parlatene con un tecnico: il sopralluogo è senza costi, e le due soglie si scrivono prima del bando, non si negoziano al primo aumento.

Fonti