La Broadband Map va scaricata ogni mese. E la prova di averlo fatto?
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Il vostro configuratore d’ordine chiede il civico e restituisce l’elenco delle tecnologie disponibili a quell’indirizzo. Fra otto mesi qualcuno vi chiederà su quale estrazione della mappa poggiava la risposta mostrata il 12 luglio, per quel contratto, a quel cliente. Se l’unica risposta possibile è l’ultima che avevamo scaricato, non è una risposta. E dal 20 giugno 2026 dietro quella domanda c’è una sanzione.
L’obbligo è di febbraio, la sanzione è di giugno
L’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 — il decreto PNRR, in vigore dal 20 febbraio — ha inserito nell’articolo 98-quaterdecies, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche l’obbligo, per i fornitori di servizi di accesso a internet, di dire al consumatore quali tecnologie di rete di accesso sono disponibili al suo indirizzo di utenza, con le relative prestazioni, in base alla banca dati di mappatura dell’articolo 22. La legge di conversione 20 aprile 2026, n. 50 ha aggiunto a quella lettera una frase sola, sulle sanzioni: si applicano decorsi due mesi. La circolare AGCOM del 3 luglio 2026, firmata dalle Direzioni tutela dei consumatori e reti e servizi, ne trae che il regime sanzionatorio «diviene applicabile a decorrere dal 20 giugno 2026».
Il lato di chi compra lo abbiamo già smontato. Questo è il lato di chi la risposta la deve produrre: ogni giorno, su ogni civico, e poterlo dimostrare.
Sopra i 50.000 clienti si scarica, sotto si rimanda
La circolare registra la contrarietà di più operatori all’ipotesi di interrogare la Broadband Map in tempo reale via API, fra l’altro per «il rischio che un malfunzionamento o un’indisponibilità della piattaforma esterna possa impedire il perfezionamento della vendita». L’Autorità accoglie l’obiezione e, per la prima applicazione, fissa due regimi. Chi ha 50.000 clienti o più deve acquisire «con cadenza almeno mensile, mediante download» le mappe di copertura rese disponibili dalla Broadband Map. Sotto la soglia basta mettere in evidenza, sul sito e nei canali commerciali, un link di rinvio al portale. In entrambi i casi il dato esposto va collocato dove il cliente lo vede, dentro il percorso di scelta dell’offerta, sui canali mirati one-to-one della delibera 292/18/CONS.
Il download mensile è una prova, non un adempimento
La circolare dice che cosa scaricare e ogni quanto. Non dice come si dimostra di averlo fatto. E la dimostrazione serve, per tre ragioni che stanno in tre fonti diverse.
La prima: il comma 5 dello stesso articolo 98-quaterdecies stabilisce che le informazioni del comma 1 «diventano parte integrante del contratto». L’elenco delle tecnologie al civico non è materiale di vendita che si butta a fine campagna: è una clausola, e una clausola si prova.
La seconda: l’articolo 1, comma 31, della legge 249/1997 — la norma richiamata per le sanzioni — punisce testualmente «I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell’Autorità». Il momento che conta non è la vendita, è la diffida che arriva mesi dopo e chiede conto di una posizione precisa. Allora la domanda non è più che cosa dice oggi la mappa, ma che cosa diceva quando avete venduto.
La terza sta nei termini d’uso del portale. I dati sono «derivati da elaborazioni statistiche (media statistica campionaria) e/o grafiche dei dati forniti dai singoli operatori», con l’avvertenza che «Dall’uso dei dati di output non può essere derivato alcun diritto», e l’Autorità si riserva di «aggiungere e/o modificare e/o rimuovere caratteristiche e dati senza preavviso». Tradotto: la mappa di luglio, a settembre, non esiste più. Esiste solo la copia che vi siete tenuti.
Le quattro righe che l’archivio deve saper produrre
Per reggere una contestazione, in un modello di lavoro che si ricostruisce a ritroso, servono quattro informazioni legate fra loro per ogni ordine:
- quale file è stato scaricato dalla Broadband Map, con data, ora e impronta del contenuto;
- quale riga di quel file corrisponde al civico del cliente, e con quale regola di normalizzazione dell’indirizzo: la mappa ragiona per numero civico, il CRM per come lo ha digitato qualcuno al telefono;
- che cosa è stato mostrato a video, su quale canale e in quale punto del percorso d’ordine;
- quale documento è stato consegnato su supporto durevole, e da quale estrazione veniva.
Un pezzo manca, e lo dice la circolare stessa: il formato dell’esportazione è fra le questioni rinviate al tavolo tecnico aperto con le associazioni dei consumatori, «ad esempio sul formato dei dati da esportare». Chi costruisce la catena adesso deve mettere in conto che quel formato cambi.
La stessa pagina ha una seconda scadenza
La funzione che risponde all’indirizzo è quella dell’articolo 7, comma 4, della delibera 292/18/CONS. Quella delibera è stata modificata dalla delibera 207/26/CONS del 29 luglio 2026, pubblicata il 12 agosto: nuovi bollini per le architetture miste — compreso un bollino blu per le offerte FWA che rispettano il criterio 3 delle linee guida BEREC sulle reti ad altissima capacità — e l’obbligo di affiancare a quelle indicazioni un link alla «pagina di trasparenza tecnica» prevista dall’allegato A della delibera 156/23/CONS. Il termine è nell’articolo 2: «Le disposizioni di cui alla presente delibera sono attuate entro 6 mesi dalla pubblicazione della stessa», cioè entro il 12 febbraio 2027. Chi apre il configuratore per la mappa lo apre due volte, se non lo fa una volta sola.
Quello che non sappiamo
La circolare non definisce quali clienti si contino per la soglia dei 50.000: linee fisse, clienti complessivi, contratti attivi. Non indica un formato né un tempo di conservazione per la prova dell’estrazione. Non chiarisce se ripubblicare i dati della Broadband Map sui propri canali commerciali configuri l’opera derivata per cui i termini del portale chiedono di riportare il credito in licenza Creative Commons Attribuzione 4.0: è una domanda da porre, non un rischio da dare per escluso. E non esiste un calendario pubblico degli aggiornamenti della banca dati: l’articolo 22 del codice impone di aggiornarla almeno ogni anno, la circolare osserva che la periodicità è superiore al mese.
Il punto.
Sono due lavori diversi, e vanno fatti tutti e due. Il primo è contrattuale: l’estrazione mensile, la regola di abbinamento fra mappa e parco indirizzi e la conservazione della prova diventano clausole scritte nel capitolato del sistema di vendita, con una verifica in accettazione — si prende un ordine a campione e si risale dalla schermata vista dal cliente fino al file da cui veniva. Il secondo è di governo del dato: estrazioni, parco indirizzi, risposte date e contratti smettono di essere quattro archivi separati e diventano una mappa unica, su cui che cosa abbiamo detto a quel civico in luglio si risolve con un’interrogazione invece che con una settimana di ricerche. Dove serve un’AI per farlo, gira nel vostro perimetro — on-premise o cloud dedicato con data center in Italia — insieme a CSIDIA, l’altra società del gruppo: il parco clienti non esce di casa. Squadre nostre, senza subappalto. È lo stesso rigore che si chiede a una rete documentata, spostato sul front-end commerciale.
Dovete rimettere in ordine la catena fra mappa, configuratore e contratto? Parlatene con un tecnico: mezz’ora per capire dove si rompe.
Fonti
- Normattiva — Codice delle comunicazioni elettroniche, articolo 98-quaterdecies (testo vigente dal 21 aprile 2026)
- AGCOM — Comunicazione 3 luglio 2026, modalità attuative dell’art. 13 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19
- AGCOM — Broadband Map, termini e condizioni d’uso
- AGCOM — Delibera 207/26/CONS, modifiche e integrazioni alla delibera n. 292/18/CONS