Note operative Normativa

Il rumore del data center: perché non è il limite assoluto a fermarlo

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Primo piano di un pannello di schiuma fonoassorbente a piramidi, texture ripetuta, fotografia in bianco e nero
Il differenziale non misura il rumore assorbito da un pannello: misura la differenza, dentro una camera da letto, fra impianto acceso e impianto spento.

Sono le due di notte, e il tecnico acustico è fermo nel giardino di una villetta a duecento metri dal recinto del data center, fonometro in mano, davanti alla finestra socchiusa di una camera da letto. Al perimetro del sito ha già misurato: il rumore dei gruppi frigoriferi e dei dry cooler resta abbondantemente dentro i limiti di zona, che per un’area industriale sono larghi. Il problema non è lì. È la differenza fra quello che il fonometro segna ora, impianto acceso, e quello che segnerà fra un’ora, quando l’impianto si fermerà per un test di manutenzione. Bastano pochi decibel, e la misura che decide una contestazione non è quella al recinto.

La legge quadro e il decreto che fissa i numeri

La cornice è la legge 26 ottobre 1995, n. 447, legge quadro sull’inquinamento acustico: fissa principi e deleghe, non soglie. L’articolo 3, comma 1, lettera a) affida allo Stato, con DPCM, la determinazione «dei valori di cui all’articolo 2» — le definizioni che l’articolo 2 della stessa legge elenca senza numeri. Il decreto che quei numeri li scrive è il DPCM 14 novembre 1997, «Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore» (Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997), il cui articolo 1 lo dichiara da sé: è adottato «in attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447». Due atti, due compiti: la legge quadro dice che cosa si misura, il DPCM dice quanto è troppo.

Tre grandezze da non confondere mai

L’articolo 2, comma 3, della legge 447/1995 distingue i valori limite di immissione in due famiglie: «valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale», e «valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo». A queste si aggiunge l’emissione, riferita alla singola sorgente e non all’ambiente. Il DPCM del 1997 le tratta in tre articoli distinti, ciascuno con la propria tabella: emissione (art. 2), misurata in prossimità della sorgente, valori della tabella B; immissione assoluta (art. 3), tutte le sorgenti insieme, valori della tabella C; differenziale (art. 4), non un valore ma una differenza, misurata dentro l’abitazione.

Le tabelle, in Leq dB(A), diurno (06.00-22.00) e notturno (22.00-06.00): Tabella B (emissione) — I 45/35 · II 50/40 · III 55/45 · IV 60/50 · V 65/55 · VI 65/65. Tabella C (immissione) — I 50/40 · II 55/45 · III 60/50 · IV 65/55 · V 70/70 · VI 70/70. Un capitolato che cita i limiti di zona senza dire quale delle tre grandezze sta comprando non ha comprato niente: emissione, assoluto e differenziale hanno soglie e punti di misura fra loro diversi.

L’articolo 4: il cuore della norma

È l’articolo 4 del DPCM a fissare il differenziale, il punto su cui si vince o si perde un contenzioso: «I valori limite differenziali di immissione […] sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all’interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto.» Tre elementi contano più dei numeri. Primo: si misura dentro l’abitazione, non al recinto del sito né in facciata. Secondo: il periodo notturno copre otto ore, dalle 22 alle 6 — non le quattro o cinque di punta spesso immaginate. Terzo: la soglia notturna, 3 dB, è più stretta di quella diurna, 5 dB, proprio quando i gruppi frigoriferi continuano a girare. L’esclusione della classe VI non è un vuoto: per definizione della tabella A quelle sono aree «prive di insediamenti abitativi», quindi senza il ricettore che il differenziale protegge.

La soglia che azzera il differenziale

Il differenziale non è però un principio assoluto: sono soglie numeriche, e sotto quelle soglie l’articolo 4 dichiara che «ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile» e non si applica affatto. Due casi alternativi: «se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno», oppure «se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno». Il decreto esclude anche il rumore di infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime, i comportamenti non legati a esigenze produttive e, testualmente, quello prodotto «da servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all’interno dello stesso». Chi scrive il capitolato e chi lo contesta litigano su dove si mette il microfono e a quale finestra: a finestre chiuse, sotto 25 dB(A) notturni — una camera silenziosa in campagna — il differenziale non si applica.

Perché a un data center si rompe di notte, non di giorno

Un data center è una sorgente fissa e continua: i gruppi frigoriferi e i dry cooler girano anche quando il carico IT cala. Il sito, quasi sempre, ricade in classe V o IV; le abitazioni più vicine, quasi mai. Con l’assoluto il margine tiene, fino a 70 dB(A) anche di notte in classe V. È il differenziale a stringere: il rumore residuo — quello che resterebbe a impianto fermo — in una zona residenziale di notte è bassissimo, spesso ben sotto i 35 dB(A). Bastano pochi decibel di ventilazione, dentro una camera a finestra chiusa, per superare i 3 dB del limite notturno, proprio nelle otto ore in cui l’impianto non si ferma e il fondo naturale scende di più. Il differenziale si misura dove la norma dice: dentro l’abitazione, non al recinto.

Cosa deve dire il capitolato, prima che l’impianto sia acceso

Una relazione di impatto acustico o un capitolato che regga a impianto acceso dichiara cinque cose: la grandezza — emissione, assoluto o differenziale; il punto — al recinto per l’assoluto, dentro l’abitazione più esposta per il differenziale, a finestre aperte o chiuse indicate entrambe; il periodo — diurno 06.00-22.00 o notturno 22.00-06.00, otto ore vere; lo strumento, con classe di accuratezza; e la documentazione della sua taratura — un fonometro non tarato produce un numero, non una misura opponibile. Un collaudo accettato senza queste cinque righe si riapre al primo esposto, quando il residuo di gennaio non è più quello di luglio e nessuno sa più con quale strumento fu preso il primo dato.

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Quello che non sappiamo

L’articolo 2, comma 2, del DPCM condiziona esplicitamente la tabella B: i valori restano quelli «fino all’emanazione della specifica norma UNI che sarà adottata con le stesse procedure del presente decreto». A quasi trent’anni di distanza non abbiamo trovato — né in Normattiva, né nel catalogo UNI, né in un aggiornamento ufficiale del decreto — una fonte primaria che stabilisca se quella norma UNI sia mai stata emanata con le stesse procedure previste, cioè con un DPCM che la richiami. Non lo affermiamo né lo escludiamo: non lo sappiamo, e lo scriviamo invece di darlo per buono.

I due assi, su questo tema

Il primo asse è dichiarare, per ogni misura, la grandezza, il punto, il periodo e lo strumento elencati sopra — e in accettazione verificare che il certificato di taratura esista, non che qualcuno dica di averlo. Il secondo asse è quello che rende quella misura utile oltre il giorno del collaudo: con CSIDIA, l’altra società del gruppo, le misure acustiche notturne, il rumore residuo di riferimento e i cicli di carico dei gruppi frigoriferi diventano parte dello stesso modello unico su cui un’AI fa la diagnosi: un differenziale che si avvicina al limite a luglio, quando i dry cooler girano di più, non è la stessa cosa di uno stabile tutto l’anno — un confronto che regge solo se ogni misura porta con sé data, punto e strumento. Nel perimetro del cliente: on-premise su macchine autonome senza integrazione profonda nella rete esistente, oppure cloud dedicato con data center in Italia, sempre con gestione condivisa fra le due squadre.

Dal sopralluogo, senza costi, esce la mappa dei vostri punti di misura acustica — con, per ciascuno, quale grandezza si sta verificando, a quale finestra, in quale periodo, e se lo strumento usato è tarato. Comprese le caselle che restano vuote: resta a voi anche se non proseguiamo insieme.

Fonti