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Il capitolato informativo che l’articolo 43 del Codice dei contratti impone sopra i 2 milioni di euro

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Parete compatta di disegni tecnici arrotolati, visti di testa, decine di cilindri di carta accatastati l’uno sull’altro, fotografia in bianco e nero
Consegnati, archiviati, mai più riaperti: un modello informativo in un formato che nessuno può rileggere senza la licenza di chi l’ha prodotto finisce nello stesso posto.

Il bando per la dorsale in fibra fra due comuni pedemontani porta otto chilometri di cavidotto, una sala apparati da climatizzare e un piccolo data center di aggregazione: il computo metrico stima i lavori sopra i 2 milioni di euro. L’ufficio tecnico dell’impresa che scarica la documentazione di gara trova, accanto al capitolato speciale d’appalto che conosce da vent’anni, un documento che non ha mai compilato prima: il capitolato informativo. Non è facoltativo, e non è un’invenzione della stazione appaltante — è la prima volta che qualcuno, in quell’ufficio, lo chiede per obbligo di legge.

L’articolo 43, comma per comma

Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 — il Codice dei contratti pubblici — dedica l’articolo 43, nella parte sulla progettazione, ai «Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni». Il comma 1, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2024, fissa soglia e data insieme: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro […]». Per una dorsale con cavidotti e un data center di aggregazione, il computo metrico supera quella soglia quasi sempre: non è un’eventualità, è la base di gara.

Sotto i 2 milioni la stazione appaltante resta libera di non adottarli, ma può farne una leva: il comma 2 ammette «un punteggio premiale relativo alle modalità d’uso di tali metodi e strumenti», a condizione che la facoltà sia «subordinata all’adozione delle misure stabilite nell’allegato I.9». Anche l’appalto sotto soglia eredita così lo stesso allegato che disciplina quello sopra soglia. Un comma 5, che nel testo originario conteneva un ulteriore rinvio, oggi non c’è più: «COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209» — il correttivo al Codice, in vigore dallo stesso 31 dicembre 2024.

Che cosa deve contenere il capitolato, secondo l’allegato I.9

L’allegato I.9, richiamato dal comma 4, lettera f), per «il contenuto minimo del capitolato informativo per l’adozione dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni», è un atto a sé nella banca dati di Normattiva, non un paragrafo dentro il decreto. Il suo articolo 1, comma 8, elenca che cosa deve contenere «almeno» quando la stazione appaltante affida servizi di architettura e ingegneria: i requisiti informativi strategici, «gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione, di trasmissione e di archiviazione dei contenuti informativi […]», la descrizione dell’ambiente di condivisione dei dati — proprietà, accesso, riservatezza — e «le specifiche per garantire l’interoperabilità dei sistemi informativi nel tempo». Per un appalto di lavori con progetto esecutivo o appalto integrato — il caso tipico di una dorsale, dove spesso è l’aggiudicatario a sviluppare l’esecutivo — il comma 9 impone lo stesso documento, «coerente con il livello di progettazione posto a base di gara», e «i documenti contrattuali disciplinano le responsabilità, gli obblighi e i relativi adempimenti dell’appaltatore in merito alla gestione informativa digitale delle costruzioni».

Il capitolato non resta isolato. La stazione appaltante nomina «un gestore dell’ambiente di condivisione dei dati e almeno un gestore dei processi digitali», oltre a un coordinatore dei flussi informativi ex articolo 15. Il concorrente presenta «l’offerta di gestione informativa in risposta ai requisiti richiesti nel capitolato informativo»; l’aggiudicatario la trasforma nel piano di gestione informativa. Sono passaggi scritti nell’allegato, non prassi da cantiere: un capitolato che li ignori lascia la gara scoperta quanto un bando senza requisiti di ordine speciale lascerebbe scoperto chi seleziona davvero l’operatore economico.

Il formato aperto, clausola di sopravvivenza

Il comma 3 dell’articolo 43 motiva l’obbligo, non lo decora: gli strumenti «utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie […] nonché di consentire il trasferimento dei dati tra pubbliche amministrazioni e operatori economici […]». L’allegato I.9 lo traduce in regola operativa: il comma 6 impone che le specifiche tecniche della gara «fanno riferimento alle norme tecniche di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012 […]», in un ordine preciso — prima le UNI EN o UNI EN ISO a recepimento obbligatorio, poi le UNI ISO volontarie, infine le UNI nazionali. Il comma 5 chiude il cerchio: i dati «sono fruibili secondo formati aperti non proprietari e standardizzati da organismi indipendenti […] in modo da non richiedere l’utilizzo esclusivo di specifiche applicazioni tecnologiche».

Per chi eserciterà la rete dopo il collaudo non è una clausola di principio: è la differenza fra avere il modello della propria infrastruttura e avere un file che si apre solo dentro il software di chi lo ha prodotto. Dorsale, data center e cavidotti restano in esercizio per decenni; la licenza del fornitore no. Un capitolato che non impone i formati del comma 6 consegna al gestore della rete un modello leggibile solo finché quella licenza resta valida. Il comma 7 aggiunge un riferimento più specifico: «rilevano le norme internazionali recepite dall’Unione europea della serie UNI EN ISO 19650», mentre «le norme della serie UNI 11337» restano «utile riferimento» — non vincolante, ma nominato.

La manutenzione che eredita l’obbligo

L’esclusione che sembra offrire una via d’uscita comoda si chiude nella riga successiva. Il comma 1 esenta «gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione», ma «a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l’adozione dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale». Chi interviene oggi su una tratta realizzata nel 2025 o dopo eredita l’obbligo anche per una manutenzione straordinaria che, da sola, non arriverebbe mai a 2 milioni. È una trappola di capitolato più che di importo: la soglia riguarda l’opera nuova, non l’intervento successivo — lo si scopre solo controllando se la tratta originaria aveva un capitolato informativo firmato in gara.

Il collaudo, e i modelli come as-built

L’allegato I.9 chiude il cerchio al collaudo. Il comma 11 impone che l’affidatario consegni «i modelli informativi aggiornati durante la realizzazione dell’opera e corrispondenti a quanto realizzato e la relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l’adempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo», e che «la verifica di tali adempimenti rientra fra le attività dell’organo di collaudo». È lo stesso momento su cui abbiamo già scritto parlando di collaudo e verifica di conformità nel Codice e di as-built ed etichettatura per il catasto della fibra: qui l’as-built non è un disegno da allegare, è un modello che l’organo di collaudo deve poter aprire — non solo ricevere in un formato che, fuori dal fornitore che lo ha prodotto, nessuno sa più leggere.

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Quello che non abbiamo verificato

Questo non è un parere legale. Non abbiamo verificato l’apparato sanzionatorio per la mancata adozione dei metodi dell’articolo 43, né la soglia alternativa dell’articolo 14, comma 1, lettera a), per edifici tutelati — irrilevante per una dorsale o un data center, ma presente nel comma 1. Non abbiamo letto il regolamento (UE) n. 1025/2012, richiamato dal comma 6 solo per la gerarchia delle fonti tecniche, né le norme UNI EN ISO 19650 e UNI 11337 in sé: sono norme tecniche a pagamento, che l’allegato nomina senza riprodurle, e che non abbiamo potuto scaricare.

I due assi, su questo tema

Il capitolato informativo che l’articolo 43 e l’allegato I.9 impongono sopra i 2 milioni — o che il bando può chiedere come punteggio premiale sotto quella soglia — va scritto con il contenuto minimo del comma 8, i formati aperti del comma 5, la gerarchia tecnica del comma 6: non una clausola generica di conformità al Codice. In accettazione si verifica che il modello consegnato all’organo di collaudo si apra davvero fuori dal software che lo ha prodotto — prima di liquidare l’ultimo stato di avanzamento, non dopo.

Capitolati informativi, piani di gestione informativa, modelli as-built e registri di collaudo diventano, con CSIDIA, l’altra società del gruppo, una mappa unica su cui un’AI verifica se il formato consegnato è davvero quello prescritto in gara. Nel perimetro del cliente: on-premise oppure cloud dedicato con data center in Italia, sempre con squadre nostre, senza subappalto.

Un appalto di rete sopra i 2 milioni di euro, o un dubbio su quale formato chiedere nel capitolato informativo? Parlatene con un tecnico: il sopralluogo è senza costi.

Fonti